Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della libertà vigilata di cui all'art. 229, comma primo n. 1, cod. pen., nel caso di condanna per un reato ritenuto in continuazione con altro precedentemente giudicato, va preso in considerazione soltanto l'aumento di pena determinato a norma dell'art. 81 cpv. cod. pen. e non già la pena complessiva rideterminata dal giudice sulla base del precedente giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2009, n. 17717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17717 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 11/03/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 500
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 29103/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.A., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, emessa in data 26.6.2008;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in Pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla misura di sicurezza, con rigetto del ricorso nel resto.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. M.A. fu condannato, il 19 maggio 2005, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Nocera Inferiore alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 572, 582-585-576 e 612 cpv. cod. pen. (capi A, B, C ed E dell'imputazione), commessi in danno della moglie L. A..
Il giudice monocratico dispose anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni, con l'obbligo di sottoporsi una volta la settimana ad una visita di controllo presso il Dipartimento di salute mentale della competente ASL.
2. Su impugnazione dell'imputato, la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B e C (lesioni personali) per precedente giudicato, ritenne la continuazione tra i delitti di maltrattamenti e di minaccia grave con il giudicato di cui alla sentenza 10.12.2003 del tribunale di Nocera Inferiore, aumentando la pena già inflitta di sei mesi di reclusione, e revocò l'obbligo imposto al M. di farsi controllare settimanalmente dai medici dell'ASL.
3. Ricorre por cassazione l'imputato deducendo:
a) errata applicazione dell'art. 572 cod. pen. e art. 649 cod. proc. pen. per avere la Corte omesso di ritenere i reati di maltrattamenti e di minaccia commessi non oltre il (OMISSIS), ossia al momento della convivenza coniugale;
b) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di minaccia;
c) errata applicazione dell'art. 821 c.p. e art. 229 c.p., n. 1, in relazione alla confermata applicazione della libertà vigilata.
4. Quest'ultimo motivo è fondato e va accolto.
La libertà vigilata può essere ordinata - oltre che nelle ipotesi di ed "quasi reato" e in quelle espressamente previste da speciali disposizioni di legge - nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno (art. 229 c.p., n. 1). Si tratta di misura di sicurezza correlata alla pericolosità sociale del condannato, concretamente accertata dal giudice nel processo in cui si riporta la condanna, sempre che sia inflitta una pena superiore all'anno di reclusione. Ne consegue che, nel caso di ritenuta continuazione del reato con altri precedentemente giudicati, va presa in considerazione soltanto l'aumento di pena determinato a norma dell'art. 81 cpv. cod. pen. e non già la pena complessiva rideterminata dal giudice sulla base del precedente giudicato. Nel caso in esame l'aumento applicato per la continuazione fu di sei mesi e, perciò, non consentiva al giudice di ordinare la libertà vigilata.
5. Manifestamente infondati sono i primi due motivi che, al di là della formula sotto cui sono rubricati, in realtà censurano accertamenti fattuali operati dai giudici di merito e giustificati con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici.
6. La sentenza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulla libertà vigilata.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla misura di sicurezza. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2009