Sentenza breve 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 01/12/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01987/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Garbin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavallino Treporti, non costituito in giudizio ;
Agenzia del Demanio Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 167 del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. e dei provvedimenti previsti dall’art. 35 del D.P.R. 380/2001;
e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa EL RI e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 29 settembre 2025 e depositato in data 29 ottobre 2025, il signor -OMISSIS- ha impugnato la nota datata -OMISSIS- del Comune di Cavallino Treporti, recante comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e dei provvedimenti previsti dall’art. 35 del d.P.R. 380/2001.
Tale atto fa seguito e riferimento al sopralluogo del Comando di Polizia locale, che ha accertato la realizzazione di opere presso il compendio immobiliare facente parte del Demanio Marittimo e denominato “ex batteria -OMISSIS-” in Cavallino Treporti in assenza di titolo abilitativo e autorizzazione paesaggistica, consistenti in: “ Sopraelevazione del fabbricato demaniale, con sovrastante tetto in eternit, parzialmente demolita e con “stanza” chiusa non accessibile a seguito di rimozione/demolizione della scala. Non ottemperanza delle condizioni del Condono edilizio con mantenimento di Eternit. Parziale chiusura della veranda sul lato nord. Suddivisione dello scoperto sul lato sud con realizzazione di recinzioni divisorie e nuove aperture di cancelli pedonali. Presenza di pavimentazioni in cemento, residuali a seguito di demolizione di magazzini non autorizzati ”.
Espone il ricorrente che la sua famiglia risiede da 80 anni in una porzione di tale immobile, costituente una fortificazione militare dismessa, e che i suoi danti causa hanno presentato plurime istanze di condono e di rinnovo della concessione dell’area demaniale (la cui sussistenza, pur risultando in sé priva di riscontro documentale e disconosciuta dall’amministrazione competente, sarebbe comprovata secondo il deducente da due versamenti del canone concessorio).
Alla morte del padre e al fine di definire la sanatoria edilizia, il ricorrente espone di aver avviato lavori di demolizione delle opere difformi rispetto a quanto rappresentato nelle tavole allegate alle istanze di condono, durante i quali è intervenuto il sopralluogo che ha originato l’atto impugnato. Soggiunge che in data 25 febbraio 2025 gli è stata notificata cartella esattoriale a titolo di indennità di occupazione di suolo demaniale marittimo, impugnata avanti al Tribunale ordinario di -OMISSIS-.
Egli deduce quindi l’illegittimità dell’atto comunale avversato deducendo in sintesi:
- di aver ereditato l’immobile e di essersi subito attivato per sanare gli abusi, sia sotto il profilo della regolarità edilizia sia sotto quello del titolo concessorio (anche richiedendo una nuova concessione, pur nella convinzione che ne fosse già stata rilasciata una al padre); è quindi manifestamente ingiusto e sproporzionato porre in essere un’attività repressiva nei suoi confronti;
- che l’amministrazione doveva comunque attendere, a tal fine, la definizione della procedura di condono;
- che l’ordine di demolizione non è stato notificato a tutti i proprietari e, pur assunto a distanza di molti anni dalla realizzazione degli abusi e in presenza di un legittimo affidamento del privato al mantenimento dell’opera, difetta di adeguata motivazione.
Il ricorrente chiede quindi l’annullamento dell’atto impugnato.
Nell’istanza cautelare formulata in uno con il ricorso egli chiede sia disposta “ la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto in epigrafe. Ordinanza n. -OMISSIS- ”. Si tratta di un atto non menzionato né nell’epigrafe, né nelle conclusioni del gravame, non indicato nella narrazione delle premesse in fatto, non allegato al ricorso (al quale è allegata invece la comunicazione di avvio del procedimento – nominata nell’oggetto come “provvedimento impugnato”).
Si è costituita per resistere al ricorso l’Agenzia del Demanio.
L’Amministrazione ha eccepito:
- che il ricorso risulta proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, ma la procura è stata rilasciata solo dal primo, essendo la signora -OMISSIS- deceduta già in data -OMISSIS- (prima della notifica del ricorso) e che il mancato rilascio della procura al difensore è causa di incertezza assoluta, perché impedisce di individuare la parte ricorrente;
- che l’impugnazione è proposta avverso la comunicazione di avvio del procedimento inviata dal Comune di Cavallino Treporti, di cui viene chiesto l’annullamento. Solo nell’istanza cautelare si chiede la sospensione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, non impugnata;
- che sussistono quindi i presupposti per dichiarare la nullità del ricorso, stante l’incertezza assoluta sulle persone e sull’oggetto della domanda giudiziale;
- che la comunicazione di avvio del procedimento costituisce atto endoprocedimentale non direttamente lesivo, sicché la sua impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 27 novembre 2025 e, previo avviso alle parti in merito alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., è stata trattenuta in decisione.
In ragione del principio della ragione più liquida e in disparte tutti i restanti profili di nullità/inammissibilità evidenziati dalla difesa erariale, l’istanza cautelare va dichiarata inammissibile perché ha ad oggetto un provvedimento non impugnato; l’intero ricorso va poi dichiarato inammissibile perché volto a censurare un atto privo di valenza provvedimentale.
Tale atto è meramente prodromico all’avvio dell’ iter sanzionatorio ed è funzionale ad attivare il contraddittorio procedimentale con il destinatario dell’attività amministrativa, ai fini della successiva adozione del provvedimento finale.
Come noto l’interesse ad agire costituisce, unitamente alla legittimazione ad agire, una delle condizioni dell’azione e consiste nell’utilità che il privato può trarre dalla pronuncia giurisdizionale. L’interesse deve essere immediato, personale, concreto e attuale.
Va esclusa la sussistenza dell’interesse ad agire ogni volta in cui, come nel caso di specie, dall’atto gravato non derivi al privato una lesione effettiva alla sua sfera giuridica.
La comunicazione impugnata non spiega alcun effetto lesivo attuale e concreto in danno del ricorrente in quanto, a conclusione dell’istruttoria e della sollecitazione del contraddittorio procedimentale, gli esiti della decisione amministrativa ben potrebbero essere, in tesi, favorevoli a questo.
Tanto è confermato anche dalla lettura dell’atto avversato, ove si comunica che “ trattandosi di opere parzialmente riconducibili alla fattispecie dell’art. 181/quater del d.lgs. 42/2004 è possibile presentare, per le sole opere sanabili, apposita domanda al Comune di Cavallino – Treporti, autorità preposta alla gestione del vincolo, ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, e contestuale domanda di accertamento di conformità (sanatoria) ai sensi dell’art.36 del DPR 380/2001 entro il termine di 30 gg dal ricevimento della presente comunicazione ”.
Tale formulazione rende perspicuo il tenore interlocutorio della nota comunale e il rinvio alla successiva adozione di provvedimenti, il cui contenuto potrà risultare diversamente determinato, in base alla condotta dell’interessato.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente Agenzia del Demanio le spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI FL, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EL RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RI | ZI FL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.