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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2287/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Palma ed Elisa Cacciato Insilla
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 17.04.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1
pagina 1 di 4 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all' convenuto (25.10.2021) si trova CP_2 nelle condizioni sanitarie per essere riconosciuto invalido al 100% con diritto ad ottenere l'esenzione totale dal pagamento della spesa sanitaria, ai sensi dei del DM 1.02.1991, nonché per essere riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 104/1992. Riferisce che, non venendo sottoposto a visita dalle
Commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap nei termini di legge, adiva il Tribunale di Velletri con ricorso di ATPO iscritto al n. 2004/2023
RGAL. All'esito del procedimento di ATPO il CTU del Tribunale di Velletri lo riconosceva invalido in percentuale dell'80%, nonché portatore di handicap lieve, ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 104/1992. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU dando così corso all'odierno giudizio di merito. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Va, altresì, premesso che in data 28.05.2024 il giudice assegnatario del procedimento di
ATPO n. 2004/2023 emetteva Decreto di Omologa (parziale) con riferimento alle domande subordinate proposte dal procuratore del ricorrente (accertamento dell'invalidità pari o superiore al 67% ai fini del diritto ad ottenere l'esenzione parziale dal pagamento della spesa sanitaria ai sensi dei del DM 1.02.1991, accertamento dell'handicap lieve ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 104/1992) liquidando le spese processuali e quelle della CTU.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 2004/2023, ritenuta sufficiente ai dini della decisione. L'istanza di rinnovazione della CTU non veniva accolta per i motivi di seguito esposti. All'odierna udienza in cui compariva il solo procuratore dell' CP_1
pagina 2 di 4 dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Tanto premesso e precisato osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO, il CTU, Dr. , previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria in atti e sottoposto il ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di: - CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN TERAPIA FARMACOLOGICA - DIABETE
MELLITO IN TERAPIA - OBESITA' - BPCO IN TERAPIA FARMACOLOGICA - SINDROME
DEPRESSIVA REATTIVA - ESITI PARATIROIDECTOMIA DESTRA PER ADENOMA.
Ciò posto evidenzia che il ricorrente è un soggetto di 61 anni obeso affetto dalle patologie in diagnosi con la precisazione che la cardiopatia ipertensiva e il diabete sono in terapia farmacologica e senza segni di evidente scompenso. Anche la BPCO è in terapia per le frequenti crisi di riacutizzazioni, e la sindrome depressiva è legata alle patologie di cui è portatore. Ha inoltre subito intervento di paratiroidectomia per adenoma.
Per quanto riguarda la valutazione delle predette patologie ai fini dell'invalidità civile, tenuto conto di quanto previsto dalle Tabelle del DM 5 febbraio 1992, riferisce che quella cardiologica è valutabile nella misura del 40% (cod. 6446; quella depressiva - per come oggettivamente e direttamente rilevata – è valutabile nella misura del 25% (cod.
2205); quella respiratoria nella misura del 25% (cod. 6003); la patologia diabetica associata all'obesità nella misura del 40% (cod. 9309). Pertanto applicando la formula a scalare si perviene ad una percentuale complessiva di invalidità dell'80% in relazione alla capacità lavorativa del periziato.
Per quanto riguarda, invece, la valutazione delle condizioni del ricorrente ai fini della concessione dei benefici della Legge 104/92, premette che la nozione di portatore di handicap si riferisce al grado effettivo di partecipazione sociale della persona, facendo riferimento alle difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali. Ed infatti si definisce persona con handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”. La valutazione dell'handicap, quindi, a differenza di quella della invalidità civili, cecità e sordità civile, si basa quindi su criteri medico-sociali e non medico-legali o meramente percentualistici. Ciò posto, tenuto conto dell'attuale stato patologico rilevato e delle limitazioni funzionali obiettivate, conclude che il periziato è persona con handicap e rientra nella situazione prevista dall'art. 3 co. 1 della Legge
104/1992. Quanto alla decorrenza, conclude che sia l'invalidità accertata che lo status di pagina 3 di 4 handicap lieve erano già presenti alla data di presentazione della domanda amministrativa (25.10.2021).
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., come risulta dall'autocertificazione prodotta in atti in relazione ai redditi del nucleo familiare.
Velletri, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2287/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Palma ed Elisa Cacciato Insilla
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 17.04.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1
pagina 1 di 4 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all' convenuto (25.10.2021) si trova CP_2 nelle condizioni sanitarie per essere riconosciuto invalido al 100% con diritto ad ottenere l'esenzione totale dal pagamento della spesa sanitaria, ai sensi dei del DM 1.02.1991, nonché per essere riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 104/1992. Riferisce che, non venendo sottoposto a visita dalle
Commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap nei termini di legge, adiva il Tribunale di Velletri con ricorso di ATPO iscritto al n. 2004/2023
RGAL. All'esito del procedimento di ATPO il CTU del Tribunale di Velletri lo riconosceva invalido in percentuale dell'80%, nonché portatore di handicap lieve, ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 104/1992. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU dando così corso all'odierno giudizio di merito. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Va, altresì, premesso che in data 28.05.2024 il giudice assegnatario del procedimento di
ATPO n. 2004/2023 emetteva Decreto di Omologa (parziale) con riferimento alle domande subordinate proposte dal procuratore del ricorrente (accertamento dell'invalidità pari o superiore al 67% ai fini del diritto ad ottenere l'esenzione parziale dal pagamento della spesa sanitaria ai sensi dei del DM 1.02.1991, accertamento dell'handicap lieve ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 104/1992) liquidando le spese processuali e quelle della CTU.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 2004/2023, ritenuta sufficiente ai dini della decisione. L'istanza di rinnovazione della CTU non veniva accolta per i motivi di seguito esposti. All'odierna udienza in cui compariva il solo procuratore dell' CP_1
pagina 2 di 4 dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Tanto premesso e precisato osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO, il CTU, Dr. , previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria in atti e sottoposto il ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di: - CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN TERAPIA FARMACOLOGICA - DIABETE
MELLITO IN TERAPIA - OBESITA' - BPCO IN TERAPIA FARMACOLOGICA - SINDROME
DEPRESSIVA REATTIVA - ESITI PARATIROIDECTOMIA DESTRA PER ADENOMA.
Ciò posto evidenzia che il ricorrente è un soggetto di 61 anni obeso affetto dalle patologie in diagnosi con la precisazione che la cardiopatia ipertensiva e il diabete sono in terapia farmacologica e senza segni di evidente scompenso. Anche la BPCO è in terapia per le frequenti crisi di riacutizzazioni, e la sindrome depressiva è legata alle patologie di cui è portatore. Ha inoltre subito intervento di paratiroidectomia per adenoma.
Per quanto riguarda la valutazione delle predette patologie ai fini dell'invalidità civile, tenuto conto di quanto previsto dalle Tabelle del DM 5 febbraio 1992, riferisce che quella cardiologica è valutabile nella misura del 40% (cod. 6446; quella depressiva - per come oggettivamente e direttamente rilevata – è valutabile nella misura del 25% (cod.
2205); quella respiratoria nella misura del 25% (cod. 6003); la patologia diabetica associata all'obesità nella misura del 40% (cod. 9309). Pertanto applicando la formula a scalare si perviene ad una percentuale complessiva di invalidità dell'80% in relazione alla capacità lavorativa del periziato.
Per quanto riguarda, invece, la valutazione delle condizioni del ricorrente ai fini della concessione dei benefici della Legge 104/92, premette che la nozione di portatore di handicap si riferisce al grado effettivo di partecipazione sociale della persona, facendo riferimento alle difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali. Ed infatti si definisce persona con handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”. La valutazione dell'handicap, quindi, a differenza di quella della invalidità civili, cecità e sordità civile, si basa quindi su criteri medico-sociali e non medico-legali o meramente percentualistici. Ciò posto, tenuto conto dell'attuale stato patologico rilevato e delle limitazioni funzionali obiettivate, conclude che il periziato è persona con handicap e rientra nella situazione prevista dall'art. 3 co. 1 della Legge
104/1992. Quanto alla decorrenza, conclude che sia l'invalidità accertata che lo status di pagina 3 di 4 handicap lieve erano già presenti alla data di presentazione della domanda amministrativa (25.10.2021).
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., come risulta dall'autocertificazione prodotta in atti in relazione ai redditi del nucleo familiare.
Velletri, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4