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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/11/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 4412/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to TRAINA MAURIZIO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18/10/2022) e dell'indennità di accompagnamento dal
18/11/2023 al 28/11/2023.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 11.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio
2025 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) si compensano per intero, vista la decorrenza dell'invalidità.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente Pt_1
, riconosciuto nella precedente fase dell'ATP soggetto portatore di handicap
[...] grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18/10/2022), è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; dichiara interamente compensate le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione, vista la decorrenza dell'invalidità; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 11.11.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 4412/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to TRAINA MAURIZIO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18/10/2022) e dell'indennità di accompagnamento dal
18/11/2023 al 28/11/2023.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 11.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio
2025 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) si compensano per intero, vista la decorrenza dell'invalidità.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente Pt_1
, riconosciuto nella precedente fase dell'ATP soggetto portatore di handicap
[...] grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18/10/2022), è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; dichiara interamente compensate le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione, vista la decorrenza dell'invalidità; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 11.11.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)