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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/09/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6845/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6845/2022 promossa da
(C.F. - P. IVA , in persona del presidente del consiglio di Parte_1 P.IVA_1 amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Azzano, del Foro di Pordenone
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. , in persona del presidente del consiglio di Controparte_1 P.IVA_2 amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Azzini, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.2.2025)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia
In via principale: accertata l'insussistenza della qualità di debitore in capo a dichiarare che nulla è Parte_1 dovuto da a e conseguentemente revocarsi l'opposto decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 1877/2022.
In via riconvenzionale: accertare i diritti di credito di nei confronti di per le ragioni tutte Parte_1 Controparte_1 esposte in narrativa e per l'effetto condannare al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 del complessivo importo di € 85.675,15 (ottantacinquemilaseicentosettantacinque/15) o il diverso
[...] importo, anche maggiore, che risulterà di giustizia, oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda al saldo.
In via riconvenzionale subordinata: accertare i diritti di credito di nei confronti di per le ragioni tutte Parte_1 Controparte_1 esposte in narrativa, dichiarare l'intervenuta compensazione ex art. 1243 cod. civ. del minor credito di nella misura che risulterà di giustizia, e per l'effetto condannare Controparte_1 Controparte_1 al pagamento a favore di dell'importo di € 85.675,15 Parte_1
(ottantacinquemilaseicentosettantacinque/15) o del diverso importo, anche maggiore, che risulterà di giustizia, oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda al saldo.
In via istruttoria
Vista la evidente carenza di indagine e l'erronea interpretazione del quesito da parte del CTU, come emerse in sede di relazione peritale, così come rilevato da questa difesa in Note scritte in sostituzione
d'udienza di data 10.4.2024, si insiste affinché codesto Giudicante, revocata l'ordinanza di data
18.4.2024, Voglia convocare il CTU, ing. a chiarimenti in ordine: (i) alla necessità di Per_1 burattatura per tutti i pezzi lavorati da a e (ii) all'omessa analisi del Controparte_1 Parte_1 difetto consistente nell'altezza dello spessore fuori tolleranza, ovvero Voglia concedere termine alle parti per dedurre sulle conclusioni dell'elaborato peritale del CTU, con ulteriore termine per replica.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta e facile soluzione, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale: respingere le eccezioni e domande formulate da controparte, in quanto decaduta dalla possibilità di eccepire vizi e difetti e comune infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento della somma di Euro 37.758,27 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, o alla diversa somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
2 Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1887/2022, Parte_1 dell'importo di € 37.758,27 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di
Brescia in favore di per il mancato pagamento di alcune fatture relative a Controparte_1 lavorazioni eseguite da quest'ultima a favore dell'attrice.
1.1 A tal fine, l'opponente ha premesso che nel corso del 2020 le parti avevano valutato la Con possibilità di avviare la fornitura da parte di a del particolare 'Spessore in classi Parte_1 tranciato 211' o anche 'Spessore Scania cod. 1803411', rispetto alla quale era propedeutica la manutenzione straordinaria e modifica dello stampo di proprietà atto alla Parte_1 tranciatura di tale particolare e in uso presso altro precedente fornitore.
Ha poi eccepito: di aver dovuto scartare molti dei pezzi consegnati dall'opposta in quanto affetti da vizi che ne impedivano l'utilizzo; che una delle fatture azionate con ricorso monitorio riporta un prezzo superiore rispetto a quello concordato;
che non è dovuto quanto addebitato da per l'intervento di manutenzione straordinaria dello stampo, stante la sua totale CP_1 inefficacia, in relazione al quale ha dunque sollevato eccezione ex art. 1460 c.c.
3 In conclusione, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, Parte_1 il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento della convenuta, eventualmente da porre in compensazione con quanto dovuto.
1.2 Si è costituita in giudizio , contestando il contenuto dell'atto di citazione. CP_1
L'opposta ha premesso che tra il 2020 e il 2022 aveva instaurato un rapporto commerciale con Con avente a oggetto la fornitura da parte di di un componente di motore elettrico Parte_1 denominato 'spessore in classi tranciato 211'; lo stampo era stato messo a disposizione dalla società opponente, con l'accordo che la manutenzione dello stesso sarebbe stata effettuata da Con
Nel dettaglio, ha osservato che l'opponente non aveva mai in precedenza contestato la presenza di vizi, motivo per il quale deve ritenersi decaduta dal diritto di garanzia, stante il decorso del termine per la denuncia previsto dall'art. 1495, co. 1 c.c. Inoltre, ha evidenziato che per taluni dei pezzi forniti aveva autorizzato la produzione in deroga ai parametri Parte_1 contrattualmente previsti.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la convenuta ne ha dedotto l'infondatezza in ragione della decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1495 c.c., della mancata prova dei danni subiti nonché della mancanza di nesso di causalità tra questi ultimi e il suo operato.
1.3 Dopo il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co.
6 c.p.c., il processo è stato istruito mediante C.T.U. affidata all'ing. Persona_2
In seguito alla riassegnazione del fascicolo al ruolo dello scrivente Giudice (stante il trasferimento del precedente G.I. ad altra Sezione del Tribunale), le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta opposta avente a oggetto l'intervenuta decadenza di dall'esercizio dell'azione di garanzia di Parte_1 cui all'art. 1495 c.c., in quanto quest'ultima non avrebbe denunciato i vizi contestati nei termini previsti da tale disposizione.
L'eccezione non è fondata.
Innanzitutto, si osserva che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame è quella prevista in materia di appalto, e non di compravendita (come invece indicato dall'opposta). Infatti, deve ritenersi preminente l'opera posta in essere da al fine di realizzare il cd. CP_1
4 'spessore secondo le specifiche tecniche indicate da parte attrice (in giurisprudenza cfr. CP_2 ex multis Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 5935 del 12/03/2018, Rv. 647849 - 01).
Di conseguenza, trova applicazione l'art. 1667 c.c. in tema di vizi dell'opera appaltata, che prevede un termine di decadenza di 60 giorni per la denuncia a partire dalla scoperta (cfr. anche art. 1667, co. 3 c.c.).
Ciò considerato in diritto, in fatto si ritiene che l'opponente abbia tempestivamente denunciato gli asseriti vizi, come emerge dalle numerose mail prodotte dalla stessa (cfr. docc. 12, 17 e 18 fasc. att.). In particolare, con riferimento ai pezzi consegnati con i d.d.t. nn. 70, 76, 80 e 130 (cfr. doc. 3 fasc. conv.), vale a dire gli unici in relazione ai quali la C.T.U. espletata in corso di causa ha accertato la presenza di anomalie (sul punto cfr. infra § 2.2), nei giorni Parte_1 immediatamente successivi alla consegna, ne ha eccepito la non conformità rispetto ai parametri contrattuali (cfr. docc. 17, 18 fasc. att.).
2.2 Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia parzialmente fondata, nei limiti e con le precisazioni di cui si dirà.
Al fine di verificare la fondatezza delle doglianze formulate dall'opponente risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. svolta nel corso del giudizio.
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. ing. Per_2
e le conclusioni a cui è giunto l'esperto in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte
[...] proprie dallo scrivente Giudice (fatto salvo quanto si dirà infra laddove difforme rispetto a tali risultanze), in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917;
Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ.,
Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Viceversa, non sono condivisibili le critiche svolte da parte opponente in sede di comparsa conclusionale (cfr. pagg. 3 e seguenti) relativamente ad asseriti vizi logici e omissioni da cui sarebbe affetta la relazione peritale, dal momento che il C.T.U. ha fornito esaurienti e motivate risposte ai quesiti sottopostigli (cfr. anche quanto verrà approfondito infra nei § seguenti). In ogni caso, eventuali omissioni o imprecisioni possono essere corrette in questa sede dal
Tribunale, quale peritus peritorum.
È ancora opportuno premettere che, come precisato dall'ing. le operazioni peritali sono Per_1 state condotte su campioni archiviati dalle parti per ciascun lotto di produzione, poiché sui pezzi effettivamente consegnati a sono state effettuate ulteriori lavorazioni che ne Parte_1
5 hanno modificato in maniera irreversibile la forma e le dimensioni (cfr. pag. 10 relaz. finale). Il
C.T.U. ha infatti evidenziato che nel settore automobilistico è prassi che “per ogni lotto di produzione di componenti realizzato da un fornitore, siano prelevati e mantenuti in archivio apposito alcuni campioni che siano rappresentativi della qualità della produzione realizzata” (pag. 16 relaz. finale).
2.2.1 Il C.T.U. ha accertato che “solo i ddt nr. 70-76-80-130 fanno riferimento alle fatture non pagate in quanto relative a pezzi non conformi”, mentre “tutti gli altri ddt collegati alle fatture azionate da sono riferiti a forniture accettate in deroga in modo concorde fra le parti” (pag. 16 relaz. Parte_1 finale). In altre parole, l'ing. ha rilevato che solo con riferimento ai lotti consegnati con i Per_1
d.d.t. nn. 70, 76, 80 e 130 del 2021 si può effettivamente parlare di vizi della merce consegnata, in ragione del fatto che per tutti gli altri le eventuali difformità sono state accettate dall'attrice
'in deroga' rispetto ai parametri contrattualmente previsti e pertanto di essi non può ora dolersi (mentre talune deroghe concesse da in relazione ai d.d.t. nn. 70, 76, 80 e 130 Parte_1 Con non sono comunque state rispettate da - cfr. pagg. 17 e seguenti relaz. finale).
Nel dettaglio, il C.T.U. ha concluso che (cfr. pag. 28 relaz. finale):
- “a carico dei campioni rappresentativi il lotto consegnato con d.d.t. nr. 70 sono state riscontrate impurità nella forma di c.d. “trucioletti” rimovibili tramite trattamento di lavaggio e burattatura;
- a carico dei campioni rappresentativi i lotti consegnati con d.d.t. nr. 76 e 80 sono state riscontrati vizi nella forma di c.d. “strappature” peraltro rappresentate nel documento contrattuale denominato “catalogo difetti”;
- a carico dei campioni rappresentativi il lotto consegnato con d.d.t. nr. 130 sono state riscontrati vizi nella forma di “errori dimensionali nel diametro interno del pezzo tali da essere fuori tolleranza” ”.
Si precisa che i d.d.t. nn. 70, 76 e 80 del 2021 sono oggetto della fattura n. 210105/2021, mentre il d.d.t. n. 130/2021 concerne la fattura n. 210161/2021 (cfr. doc. 4 fasc. conv.).
Viceversa, alcun vizio è stato riscontrato dal C.T.U. relativamente ai lotti oggetto dei documenti contabili nn. 210413/2021 e 210550/2021.
Tenuto conto di quanto emerso dalla relazione peritale, dalle fatture di cui al ricorso monitorio devono dunque essere scomputati gli importi corrispondenti ai pezzi viziati.
Pertanto, relativamente alla fattura n. n. 210105/2021, azionata per il residuo importo di €
2.860,46, è dovuta da la somma di € 41,35, considerato il costo dei pezzi non Parte_1 conformi, pari a € 2.819,11 (15.302 x € 0,061 + 30.913 x € 0,061). Non può essere scomputato, invece, l'importo relativo alle impurità nella forma di cd. trucioletti (pari a 19.439 pezzi), in quanto il C.T.U. (cfr. pagg. 22, 28 relaz. finale) ha chiarito che tali vizi sono rimovibili tramite
6 trattamento di lavaggio e burattatura (oggetto di riconoscimento quale voce di danno - cfr. infra § 2.3. Viceversa, non vi è evidenza nella relazione finale che anche le cd. strappature siano risolvibili mediante tale operazione).
È opportuno precisare che, relativamente a tale fattura, il prezzo unitario considerato è pari a €
0,061 (e non a € 0,12, come esposto nel documento contabile), dal momento che, come emerge dalle mail prodotte dall'opponente sub doc. 14, le parti si erano accordate nel senso di applicare tale prezzo (inferiore) (cfr. anche doc. 25 fasc. att.).
Per quanto riguarda la fattura n. 210161/2021, azionata per il residuo importo di € 1.894,99, deve essere scomputata la somma di € 1.758,63 (28.830 x € 0,061), con la conseguenza che parte opponente è tenuta a corrispondere in favore dell'opposta la sola differenza, pari a € 136,36.
2.2.2 Con riferimento all'intervento di manutenzione straordinaria sullo stampo dello 'spessore
Scania', per il quale ha emesso l'ulteriore fattura n. 210135/2021 dell'importo di € CP_1
10.252,00 (al netto dell'acconto già versato), ritiene il Tribunale che anche tale somma non risulti dovuta. Il C.T.U., infatti, sul punto ha osservato quanto segue: “è pacifico che lo stampo non fosse pienamente idoneo secondo le specifiche richieste da infatti ad esame della Parte_1 Cont documentazione in atti si aveva evidenza di alcuni interventi correttivi eseguiti da successivi alla prima manutenzione straordinaria” (pag. 15 relaz. finale).
Tale circostanza è confermata anche dal fatto che i vizi riscontrati dal C.T.U. sul lotto di cui al d.d.t. n. 130/2021 sono stati causalmente ricondotti dall'ing. proprio all'intervento di Per_1 manutenzione straordinaria dello stampo (cfr. pag. 25 relaz. finale: “per la fattura nr. 210161 ed in particolare per quanto riguarda la fornitura relativa al ddt nr. 130 si è evidenziata la presenza di difetti consistiti nel diametro interno fuori tolleranza. La sussistenza di tale vizio successivamente al cambio del materiale esclude di porre tale vizio a carico del materiale, restando quindi di fatto a carico dello stato manutentivo dello stampo e nella fattispecie del punzone”).
2.2.3 Infine, relativamente alla fattura n. 210550/2021, dell'importo di € 3.896,68, l'opponente ha contestato il costo unitario per ciascun pezzo esposto in tale documento contabile, pari a €
0,0800, sostenendo di non aver mai concordato tale prezzo con la controparte.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che l'importo esposto nella fattura richiamata debba essere confermato, in considerazione del fatto che il prezzo di € 0,0800 per ciascun pezzo risulta accettato da parte attrice con mail del 30.9.2021 (nella quale, per l'ordine di acquisto n.
4500138651 - vale a dire il medesimo indicato nella fattura n. 210550/2021 - si fa espresso riferimento al “prezzo pattuito di 0,080€/cad.” - cfr. doc. 7 fasc. conv.).
2.3 Occorre ora vagliare la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
7 In particolare, la società opponente ha chiesto la condanna di al pagamento in suo CP_1 favore dell'importo complessivo di € 85.675,15, in ragione:
a) della perdita per le lavorazioni oggetto di scarto nonché dei costi per le rilavorazioni funzionali a correggere i difetti riscontrati;
b) dei costi legati all'impiego di personale per operazioni di controllo delle componenti viziate, nonché per ulteriori operazioni che si sono rese necessarie per risolvere le criticità emerse;
c) dei costi di avvio del nuovo fornitore (vale a dire , poi risultato non idoneo); CP_1
d) dei costi di trasporto che l'attrice ha dovuto sostenere per movimentare la merce tra la sede dell'opposta, il fornitore del servizio di burattatura, il fornitore di trattamenti termici e la propria sede;
e) dei costi sostenuti per le operazioni di burattatura, necessarie per eliminare alcune delle impurità riscontrate sui pezzi consegnati.
L'attrice ha chiesto, inoltre, la restituzione di quanto complessivamente corrisposto per l'intervento di manutenzione straordinaria sullo stampo, pari a € 20.500,00 (somma compresa nel richiamato importo di € 85.675,15 - cfr. doc. 23 fasc. att.), dal momento che non è stato correttamente eseguito dalla società opposta e il bene è stato pertanto rottamato.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda riconvenzionale possa essere solo parzialmente accolta, nei limiti di cui si dirà.
Per quanto riguarda i costi per l'attività di burattatura, il C.T.U. ha rilevato che “dall'esame del documento nr. 30 emerge come, tranne le prime tre righe della tabella qui esposta, non vi è evidente corrispondenza fra le quantità sottoposte a trattamento di burattatura e i documenti di trasporto emessi Cont da nelle consegne a Le prime tre righe infatti riportano quantità esattamente Parte_1 corrispondenti a ddt SAF nr. 70- 76-80 più volte citati nell'ambito della presente relazione. È pacifico che trattasi dei medesimi componenti sui quali, solo e soltanto, si ha evidenza che sussistano vizi di cui alla causa de quo. Il totale degli importi esposti nelle prime tre righe è pari a 224,80 € ed è congruo.
Nulla si può dire circa le restanti fatture del doc. 30” (pag. 27 relaz. finale).
Dunque, solo gli importi indicati nelle prime tre righe della tabella riportata a pag. 26 della relazione peritale possono essere considerati quali costi che la società attrice ha dovuto sostenere per eliminare alcuni dei vizi riscontrati nei pezzi consegnati dalla convenuta opposta, tramite il trattamento di cd. burattatura, per un importo complessivo di € 229,80 (al riguardo, si precisa che deve considerarsi un mero errore materiale il fatto che il C.T.U. abbia indicato € 224,80 quale importo risultante dalla somma delle prime tre righe della tabella.
Infatti: € 68,04 + € 53,56 + € 108,20 = € 229,80).
8 Tale somma deve quindi essere riconosciuta in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Per contro, non possono essere oggetto di ristoro le ulteriori voci richieste.
In particolare, per quanto riguarda gli asseriti danni di cui alle lettere a), b) e c), si rileva che l'opponente non ha fornito adeguata prova a sostegno di tali pretese (se non una fattura da lei stessa emessa a carico della controparte - cfr. doc. 23 fasc. att.), con la conseguenza che la domanda in parte qua non può trovare accoglimento (motivo per il quale anche le doglianze relative all'asserita omessa valutazione da parte del C.T.U. del cd. 'spessore fuori tolleranza' risultano prive di rilievo pratico, non essendo comunque stato dimostrato il danno che da esso sarebbe in tesi scaturito - cfr. pag. 5 comp. concl. att.).
Fermo restando che i costi delle forniture ritenute viziate sono già stati scomputati da quanto dovuto a , così che riconoscere un ulteriore importo per il medesimo pregiudizio CP_1 costituirebbe una indebita duplicazione.
Con riferimento alla voce di danno sub lettera d), si osserva che l'opponente ha chiesto il risarcimento del danno patito in conseguenza degli asseriti costi di trasporto che ha dovuto sostenere a causa degli inadempimenti di controparte. In particolare, ha allegato di Parte_1 aver dovuto pagare alcuni vettori affinché trasportassero la merce tra la sede dell'opposta, il fornitore del servizio di burattatura, il fornitore dei trattamenti termici e la propria sede, nonostante le condizioni contrattuali prevedessero, a carico della società opposta, l'obbligo di consegna presso la sede dell'acquirente (cd. consegna DAP, 'delivery at port').
Alla luce di quanto esposto al § 2.2.1, gli unici costi di trasporto che l'attrice ha dovuto sostenere in conseguenza degli inadempimenti addebitabili alla società opposta sono quelli relativi ai beni di cui ai d.d.t. nn. 70, 76 e 80 del 2021 presso il fornitore del servizio di burattatura.
Tuttavia, sulla base dei documenti prodotti, e in particolare della fattura n. 116/2021 emessa dalla società di trasporti incaricata (cfr. doc. 26.a fasc. att.), non è possibile determinare l'importo che l'attrice ha corrisposto per il servizio di trasporto solo di tali specifici lotti.
Peraltro, non risulta fondato quanto allegato da in relazione alla circostanza che il Parte_1 trasporto della merce sarebbe spettato esclusivamente a , come emerge dalle mail CP_1 prodotte dall'opponente stessa sub doc. 18, nelle quali le parti fanno riferimento al fatto che i pezzi prodotti dall'opposta sarebbero stati ritirati (e dunque trasportati presso la propria sede) anche da tessa. Parte_1
Da ultimo, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'importo corrisposto per la manutenzione straordinaria dello stampo, per complessivi € 20.500,00, deve rilevarsi che la
9 somma da versare a saldo di tale intervento, pari a € 10.252,00, di cui alla fattura n.
210135/2021 (cfr. doc. 4 fasc. conv.), è già stata scomputata dall'importo complessivo oggetto di ingiunzione, alla luce di quanto rilevato supra al § 2.2.2. Inoltre, deve essere riconosciuta in favore di parte attrice l'ulteriore somma da lei versata a a titolo di acconto per il CP_1 medesimo intervento, pari a € 10.250,00, come risulta indicato nella stessa fattura n.
210135/2021 (cfr. doc. 4 fasc. conv.).
2.4 In conclusione, l'opposizione proposta da deve essere parzialmente accolta, con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rideterminazione dell'importo dovuto in favore di in € 23.108,53 (€ 41,35 + € 136,36 + € 19.061,14 + € 3.869,68), oltre interessi CP_1 come da ricorso monitorio.
Inoltre, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 [...]
deve essere condannata a corrisponderle la somma di € 10.479,80 (€ 229,80 + € CP_1
10.250,00). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022, Rv.
663638 - 01), individuato in quello degli interessi legali.
Deve essere disposta, inoltre, la compensazione tra il credito vantato da nei CP_1 confronti di per il mancato pagamento delle fatture e il credito vantato da Parte_1 quest'ultima nei confronti della prima in relazione alla domanda riconvenzionale, così come richiesto dall'attrice.
Per l'effetto, l'opponente deve essere condannata a corrispondere all'opposta la differenza risultante dalla compensazione.
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§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite.
In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite” (Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120).
Nel caso in esame, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ex art. 92, co. 2 c.p.c., in considerazione della parziale fondatezza delle
10 ragioni creditorie dell'opposta nonché del parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.
Analoga sorte seguono le spese di lite della fase monitoria. Infatti, l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14764 del 2007); d'altra parte, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 19120 del
03/09/2009, Rv. 609997 - 01).
Infine, i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, vanno poste a carico di entrambe nella misura di 1/2 ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1887/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 4.5.2022 e pubblicato il
6.5.2022;
- accerta che il credito di nei confronti di è pari a € Controparte_1 Parte_1
23.108,53, oltre interessi come da ricorso monitorio
- accerta che il credito di nei confronti di è pari a € Parte_1 Controparte_1
10.479,80, oltre accessori come da parte motiva
- compensa i crediti nei limiti di cui ai capi che precedono e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della differenza;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di
[...]
e di nella misura di 1/2 ciascuna. CP_1 Parte_1
11 Brescia, 1° settembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6845/2022 promossa da
(C.F. - P. IVA , in persona del presidente del consiglio di Parte_1 P.IVA_1 amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Azzano, del Foro di Pordenone
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. , in persona del presidente del consiglio di Controparte_1 P.IVA_2 amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Azzini, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.2.2025)
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia
In via principale: accertata l'insussistenza della qualità di debitore in capo a dichiarare che nulla è Parte_1 dovuto da a e conseguentemente revocarsi l'opposto decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 1877/2022.
In via riconvenzionale: accertare i diritti di credito di nei confronti di per le ragioni tutte Parte_1 Controparte_1 esposte in narrativa e per l'effetto condannare al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 del complessivo importo di € 85.675,15 (ottantacinquemilaseicentosettantacinque/15) o il diverso
[...] importo, anche maggiore, che risulterà di giustizia, oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda al saldo.
In via riconvenzionale subordinata: accertare i diritti di credito di nei confronti di per le ragioni tutte Parte_1 Controparte_1 esposte in narrativa, dichiarare l'intervenuta compensazione ex art. 1243 cod. civ. del minor credito di nella misura che risulterà di giustizia, e per l'effetto condannare Controparte_1 Controparte_1 al pagamento a favore di dell'importo di € 85.675,15 Parte_1
(ottantacinquemilaseicentosettantacinque/15) o del diverso importo, anche maggiore, che risulterà di giustizia, oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda al saldo.
In via istruttoria
Vista la evidente carenza di indagine e l'erronea interpretazione del quesito da parte del CTU, come emerse in sede di relazione peritale, così come rilevato da questa difesa in Note scritte in sostituzione
d'udienza di data 10.4.2024, si insiste affinché codesto Giudicante, revocata l'ordinanza di data
18.4.2024, Voglia convocare il CTU, ing. a chiarimenti in ordine: (i) alla necessità di Per_1 burattatura per tutti i pezzi lavorati da a e (ii) all'omessa analisi del Controparte_1 Parte_1 difetto consistente nell'altezza dello spessore fuori tolleranza, ovvero Voglia concedere termine alle parti per dedurre sulle conclusioni dell'elaborato peritale del CTU, con ulteriore termine per replica.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare: rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta e facile soluzione, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale: respingere le eccezioni e domande formulate da controparte, in quanto decaduta dalla possibilità di eccepire vizi e difetti e comune infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento della somma di Euro 37.758,27 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, o alla diversa somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
2 Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1887/2022, Parte_1 dell'importo di € 37.758,27 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di
Brescia in favore di per il mancato pagamento di alcune fatture relative a Controparte_1 lavorazioni eseguite da quest'ultima a favore dell'attrice.
1.1 A tal fine, l'opponente ha premesso che nel corso del 2020 le parti avevano valutato la Con possibilità di avviare la fornitura da parte di a del particolare 'Spessore in classi Parte_1 tranciato 211' o anche 'Spessore Scania cod. 1803411', rispetto alla quale era propedeutica la manutenzione straordinaria e modifica dello stampo di proprietà atto alla Parte_1 tranciatura di tale particolare e in uso presso altro precedente fornitore.
Ha poi eccepito: di aver dovuto scartare molti dei pezzi consegnati dall'opposta in quanto affetti da vizi che ne impedivano l'utilizzo; che una delle fatture azionate con ricorso monitorio riporta un prezzo superiore rispetto a quello concordato;
che non è dovuto quanto addebitato da per l'intervento di manutenzione straordinaria dello stampo, stante la sua totale CP_1 inefficacia, in relazione al quale ha dunque sollevato eccezione ex art. 1460 c.c.
3 In conclusione, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, Parte_1 il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento della convenuta, eventualmente da porre in compensazione con quanto dovuto.
1.2 Si è costituita in giudizio , contestando il contenuto dell'atto di citazione. CP_1
L'opposta ha premesso che tra il 2020 e il 2022 aveva instaurato un rapporto commerciale con Con avente a oggetto la fornitura da parte di di un componente di motore elettrico Parte_1 denominato 'spessore in classi tranciato 211'; lo stampo era stato messo a disposizione dalla società opponente, con l'accordo che la manutenzione dello stesso sarebbe stata effettuata da Con
Nel dettaglio, ha osservato che l'opponente non aveva mai in precedenza contestato la presenza di vizi, motivo per il quale deve ritenersi decaduta dal diritto di garanzia, stante il decorso del termine per la denuncia previsto dall'art. 1495, co. 1 c.c. Inoltre, ha evidenziato che per taluni dei pezzi forniti aveva autorizzato la produzione in deroga ai parametri Parte_1 contrattualmente previsti.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la convenuta ne ha dedotto l'infondatezza in ragione della decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1495 c.c., della mancata prova dei danni subiti nonché della mancanza di nesso di causalità tra questi ultimi e il suo operato.
1.3 Dopo il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co.
6 c.p.c., il processo è stato istruito mediante C.T.U. affidata all'ing. Persona_2
In seguito alla riassegnazione del fascicolo al ruolo dello scrivente Giudice (stante il trasferimento del precedente G.I. ad altra Sezione del Tribunale), le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta opposta avente a oggetto l'intervenuta decadenza di dall'esercizio dell'azione di garanzia di Parte_1 cui all'art. 1495 c.c., in quanto quest'ultima non avrebbe denunciato i vizi contestati nei termini previsti da tale disposizione.
L'eccezione non è fondata.
Innanzitutto, si osserva che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame è quella prevista in materia di appalto, e non di compravendita (come invece indicato dall'opposta). Infatti, deve ritenersi preminente l'opera posta in essere da al fine di realizzare il cd. CP_1
4 'spessore secondo le specifiche tecniche indicate da parte attrice (in giurisprudenza cfr. CP_2 ex multis Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 5935 del 12/03/2018, Rv. 647849 - 01).
Di conseguenza, trova applicazione l'art. 1667 c.c. in tema di vizi dell'opera appaltata, che prevede un termine di decadenza di 60 giorni per la denuncia a partire dalla scoperta (cfr. anche art. 1667, co. 3 c.c.).
Ciò considerato in diritto, in fatto si ritiene che l'opponente abbia tempestivamente denunciato gli asseriti vizi, come emerge dalle numerose mail prodotte dalla stessa (cfr. docc. 12, 17 e 18 fasc. att.). In particolare, con riferimento ai pezzi consegnati con i d.d.t. nn. 70, 76, 80 e 130 (cfr. doc. 3 fasc. conv.), vale a dire gli unici in relazione ai quali la C.T.U. espletata in corso di causa ha accertato la presenza di anomalie (sul punto cfr. infra § 2.2), nei giorni Parte_1 immediatamente successivi alla consegna, ne ha eccepito la non conformità rispetto ai parametri contrattuali (cfr. docc. 17, 18 fasc. att.).
2.2 Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia parzialmente fondata, nei limiti e con le precisazioni di cui si dirà.
Al fine di verificare la fondatezza delle doglianze formulate dall'opponente risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. svolta nel corso del giudizio.
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dal C.T.U. ing. Per_2
e le conclusioni a cui è giunto l'esperto in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte
[...] proprie dallo scrivente Giudice (fatto salvo quanto si dirà infra laddove difforme rispetto a tali risultanze), in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917;
Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ.,
Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Viceversa, non sono condivisibili le critiche svolte da parte opponente in sede di comparsa conclusionale (cfr. pagg. 3 e seguenti) relativamente ad asseriti vizi logici e omissioni da cui sarebbe affetta la relazione peritale, dal momento che il C.T.U. ha fornito esaurienti e motivate risposte ai quesiti sottopostigli (cfr. anche quanto verrà approfondito infra nei § seguenti). In ogni caso, eventuali omissioni o imprecisioni possono essere corrette in questa sede dal
Tribunale, quale peritus peritorum.
È ancora opportuno premettere che, come precisato dall'ing. le operazioni peritali sono Per_1 state condotte su campioni archiviati dalle parti per ciascun lotto di produzione, poiché sui pezzi effettivamente consegnati a sono state effettuate ulteriori lavorazioni che ne Parte_1
5 hanno modificato in maniera irreversibile la forma e le dimensioni (cfr. pag. 10 relaz. finale). Il
C.T.U. ha infatti evidenziato che nel settore automobilistico è prassi che “per ogni lotto di produzione di componenti realizzato da un fornitore, siano prelevati e mantenuti in archivio apposito alcuni campioni che siano rappresentativi della qualità della produzione realizzata” (pag. 16 relaz. finale).
2.2.1 Il C.T.U. ha accertato che “solo i ddt nr. 70-76-80-130 fanno riferimento alle fatture non pagate in quanto relative a pezzi non conformi”, mentre “tutti gli altri ddt collegati alle fatture azionate da sono riferiti a forniture accettate in deroga in modo concorde fra le parti” (pag. 16 relaz. Parte_1 finale). In altre parole, l'ing. ha rilevato che solo con riferimento ai lotti consegnati con i Per_1
d.d.t. nn. 70, 76, 80 e 130 del 2021 si può effettivamente parlare di vizi della merce consegnata, in ragione del fatto che per tutti gli altri le eventuali difformità sono state accettate dall'attrice
'in deroga' rispetto ai parametri contrattualmente previsti e pertanto di essi non può ora dolersi (mentre talune deroghe concesse da in relazione ai d.d.t. nn. 70, 76, 80 e 130 Parte_1 Con non sono comunque state rispettate da - cfr. pagg. 17 e seguenti relaz. finale).
Nel dettaglio, il C.T.U. ha concluso che (cfr. pag. 28 relaz. finale):
- “a carico dei campioni rappresentativi il lotto consegnato con d.d.t. nr. 70 sono state riscontrate impurità nella forma di c.d. “trucioletti” rimovibili tramite trattamento di lavaggio e burattatura;
- a carico dei campioni rappresentativi i lotti consegnati con d.d.t. nr. 76 e 80 sono state riscontrati vizi nella forma di c.d. “strappature” peraltro rappresentate nel documento contrattuale denominato “catalogo difetti”;
- a carico dei campioni rappresentativi il lotto consegnato con d.d.t. nr. 130 sono state riscontrati vizi nella forma di “errori dimensionali nel diametro interno del pezzo tali da essere fuori tolleranza” ”.
Si precisa che i d.d.t. nn. 70, 76 e 80 del 2021 sono oggetto della fattura n. 210105/2021, mentre il d.d.t. n. 130/2021 concerne la fattura n. 210161/2021 (cfr. doc. 4 fasc. conv.).
Viceversa, alcun vizio è stato riscontrato dal C.T.U. relativamente ai lotti oggetto dei documenti contabili nn. 210413/2021 e 210550/2021.
Tenuto conto di quanto emerso dalla relazione peritale, dalle fatture di cui al ricorso monitorio devono dunque essere scomputati gli importi corrispondenti ai pezzi viziati.
Pertanto, relativamente alla fattura n. n. 210105/2021, azionata per il residuo importo di €
2.860,46, è dovuta da la somma di € 41,35, considerato il costo dei pezzi non Parte_1 conformi, pari a € 2.819,11 (15.302 x € 0,061 + 30.913 x € 0,061). Non può essere scomputato, invece, l'importo relativo alle impurità nella forma di cd. trucioletti (pari a 19.439 pezzi), in quanto il C.T.U. (cfr. pagg. 22, 28 relaz. finale) ha chiarito che tali vizi sono rimovibili tramite
6 trattamento di lavaggio e burattatura (oggetto di riconoscimento quale voce di danno - cfr. infra § 2.3. Viceversa, non vi è evidenza nella relazione finale che anche le cd. strappature siano risolvibili mediante tale operazione).
È opportuno precisare che, relativamente a tale fattura, il prezzo unitario considerato è pari a €
0,061 (e non a € 0,12, come esposto nel documento contabile), dal momento che, come emerge dalle mail prodotte dall'opponente sub doc. 14, le parti si erano accordate nel senso di applicare tale prezzo (inferiore) (cfr. anche doc. 25 fasc. att.).
Per quanto riguarda la fattura n. 210161/2021, azionata per il residuo importo di € 1.894,99, deve essere scomputata la somma di € 1.758,63 (28.830 x € 0,061), con la conseguenza che parte opponente è tenuta a corrispondere in favore dell'opposta la sola differenza, pari a € 136,36.
2.2.2 Con riferimento all'intervento di manutenzione straordinaria sullo stampo dello 'spessore
Scania', per il quale ha emesso l'ulteriore fattura n. 210135/2021 dell'importo di € CP_1
10.252,00 (al netto dell'acconto già versato), ritiene il Tribunale che anche tale somma non risulti dovuta. Il C.T.U., infatti, sul punto ha osservato quanto segue: “è pacifico che lo stampo non fosse pienamente idoneo secondo le specifiche richieste da infatti ad esame della Parte_1 Cont documentazione in atti si aveva evidenza di alcuni interventi correttivi eseguiti da successivi alla prima manutenzione straordinaria” (pag. 15 relaz. finale).
Tale circostanza è confermata anche dal fatto che i vizi riscontrati dal C.T.U. sul lotto di cui al d.d.t. n. 130/2021 sono stati causalmente ricondotti dall'ing. proprio all'intervento di Per_1 manutenzione straordinaria dello stampo (cfr. pag. 25 relaz. finale: “per la fattura nr. 210161 ed in particolare per quanto riguarda la fornitura relativa al ddt nr. 130 si è evidenziata la presenza di difetti consistiti nel diametro interno fuori tolleranza. La sussistenza di tale vizio successivamente al cambio del materiale esclude di porre tale vizio a carico del materiale, restando quindi di fatto a carico dello stato manutentivo dello stampo e nella fattispecie del punzone”).
2.2.3 Infine, relativamente alla fattura n. 210550/2021, dell'importo di € 3.896,68, l'opponente ha contestato il costo unitario per ciascun pezzo esposto in tale documento contabile, pari a €
0,0800, sostenendo di non aver mai concordato tale prezzo con la controparte.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che l'importo esposto nella fattura richiamata debba essere confermato, in considerazione del fatto che il prezzo di € 0,0800 per ciascun pezzo risulta accettato da parte attrice con mail del 30.9.2021 (nella quale, per l'ordine di acquisto n.
4500138651 - vale a dire il medesimo indicato nella fattura n. 210550/2021 - si fa espresso riferimento al “prezzo pattuito di 0,080€/cad.” - cfr. doc. 7 fasc. conv.).
2.3 Occorre ora vagliare la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
7 In particolare, la società opponente ha chiesto la condanna di al pagamento in suo CP_1 favore dell'importo complessivo di € 85.675,15, in ragione:
a) della perdita per le lavorazioni oggetto di scarto nonché dei costi per le rilavorazioni funzionali a correggere i difetti riscontrati;
b) dei costi legati all'impiego di personale per operazioni di controllo delle componenti viziate, nonché per ulteriori operazioni che si sono rese necessarie per risolvere le criticità emerse;
c) dei costi di avvio del nuovo fornitore (vale a dire , poi risultato non idoneo); CP_1
d) dei costi di trasporto che l'attrice ha dovuto sostenere per movimentare la merce tra la sede dell'opposta, il fornitore del servizio di burattatura, il fornitore di trattamenti termici e la propria sede;
e) dei costi sostenuti per le operazioni di burattatura, necessarie per eliminare alcune delle impurità riscontrate sui pezzi consegnati.
L'attrice ha chiesto, inoltre, la restituzione di quanto complessivamente corrisposto per l'intervento di manutenzione straordinaria sullo stampo, pari a € 20.500,00 (somma compresa nel richiamato importo di € 85.675,15 - cfr. doc. 23 fasc. att.), dal momento che non è stato correttamente eseguito dalla società opposta e il bene è stato pertanto rottamato.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda riconvenzionale possa essere solo parzialmente accolta, nei limiti di cui si dirà.
Per quanto riguarda i costi per l'attività di burattatura, il C.T.U. ha rilevato che “dall'esame del documento nr. 30 emerge come, tranne le prime tre righe della tabella qui esposta, non vi è evidente corrispondenza fra le quantità sottoposte a trattamento di burattatura e i documenti di trasporto emessi Cont da nelle consegne a Le prime tre righe infatti riportano quantità esattamente Parte_1 corrispondenti a ddt SAF nr. 70- 76-80 più volte citati nell'ambito della presente relazione. È pacifico che trattasi dei medesimi componenti sui quali, solo e soltanto, si ha evidenza che sussistano vizi di cui alla causa de quo. Il totale degli importi esposti nelle prime tre righe è pari a 224,80 € ed è congruo.
Nulla si può dire circa le restanti fatture del doc. 30” (pag. 27 relaz. finale).
Dunque, solo gli importi indicati nelle prime tre righe della tabella riportata a pag. 26 della relazione peritale possono essere considerati quali costi che la società attrice ha dovuto sostenere per eliminare alcuni dei vizi riscontrati nei pezzi consegnati dalla convenuta opposta, tramite il trattamento di cd. burattatura, per un importo complessivo di € 229,80 (al riguardo, si precisa che deve considerarsi un mero errore materiale il fatto che il C.T.U. abbia indicato € 224,80 quale importo risultante dalla somma delle prime tre righe della tabella.
Infatti: € 68,04 + € 53,56 + € 108,20 = € 229,80).
8 Tale somma deve quindi essere riconosciuta in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Per contro, non possono essere oggetto di ristoro le ulteriori voci richieste.
In particolare, per quanto riguarda gli asseriti danni di cui alle lettere a), b) e c), si rileva che l'opponente non ha fornito adeguata prova a sostegno di tali pretese (se non una fattura da lei stessa emessa a carico della controparte - cfr. doc. 23 fasc. att.), con la conseguenza che la domanda in parte qua non può trovare accoglimento (motivo per il quale anche le doglianze relative all'asserita omessa valutazione da parte del C.T.U. del cd. 'spessore fuori tolleranza' risultano prive di rilievo pratico, non essendo comunque stato dimostrato il danno che da esso sarebbe in tesi scaturito - cfr. pag. 5 comp. concl. att.).
Fermo restando che i costi delle forniture ritenute viziate sono già stati scomputati da quanto dovuto a , così che riconoscere un ulteriore importo per il medesimo pregiudizio CP_1 costituirebbe una indebita duplicazione.
Con riferimento alla voce di danno sub lettera d), si osserva che l'opponente ha chiesto il risarcimento del danno patito in conseguenza degli asseriti costi di trasporto che ha dovuto sostenere a causa degli inadempimenti di controparte. In particolare, ha allegato di Parte_1 aver dovuto pagare alcuni vettori affinché trasportassero la merce tra la sede dell'opposta, il fornitore del servizio di burattatura, il fornitore dei trattamenti termici e la propria sede, nonostante le condizioni contrattuali prevedessero, a carico della società opposta, l'obbligo di consegna presso la sede dell'acquirente (cd. consegna DAP, 'delivery at port').
Alla luce di quanto esposto al § 2.2.1, gli unici costi di trasporto che l'attrice ha dovuto sostenere in conseguenza degli inadempimenti addebitabili alla società opposta sono quelli relativi ai beni di cui ai d.d.t. nn. 70, 76 e 80 del 2021 presso il fornitore del servizio di burattatura.
Tuttavia, sulla base dei documenti prodotti, e in particolare della fattura n. 116/2021 emessa dalla società di trasporti incaricata (cfr. doc. 26.a fasc. att.), non è possibile determinare l'importo che l'attrice ha corrisposto per il servizio di trasporto solo di tali specifici lotti.
Peraltro, non risulta fondato quanto allegato da in relazione alla circostanza che il Parte_1 trasporto della merce sarebbe spettato esclusivamente a , come emerge dalle mail CP_1 prodotte dall'opponente stessa sub doc. 18, nelle quali le parti fanno riferimento al fatto che i pezzi prodotti dall'opposta sarebbero stati ritirati (e dunque trasportati presso la propria sede) anche da tessa. Parte_1
Da ultimo, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'importo corrisposto per la manutenzione straordinaria dello stampo, per complessivi € 20.500,00, deve rilevarsi che la
9 somma da versare a saldo di tale intervento, pari a € 10.252,00, di cui alla fattura n.
210135/2021 (cfr. doc. 4 fasc. conv.), è già stata scomputata dall'importo complessivo oggetto di ingiunzione, alla luce di quanto rilevato supra al § 2.2.2. Inoltre, deve essere riconosciuta in favore di parte attrice l'ulteriore somma da lei versata a a titolo di acconto per il CP_1 medesimo intervento, pari a € 10.250,00, come risulta indicato nella stessa fattura n.
210135/2021 (cfr. doc. 4 fasc. conv.).
2.4 In conclusione, l'opposizione proposta da deve essere parzialmente accolta, con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rideterminazione dell'importo dovuto in favore di in € 23.108,53 (€ 41,35 + € 136,36 + € 19.061,14 + € 3.869,68), oltre interessi CP_1 come da ricorso monitorio.
Inoltre, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 [...]
deve essere condannata a corrisponderle la somma di € 10.479,80 (€ 229,80 + € CP_1
10.250,00). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022, Rv.
663638 - 01), individuato in quello degli interessi legali.
Deve essere disposta, inoltre, la compensazione tra il credito vantato da nei CP_1 confronti di per il mancato pagamento delle fatture e il credito vantato da Parte_1 quest'ultima nei confronti della prima in relazione alla domanda riconvenzionale, così come richiesto dall'attrice.
Per l'effetto, l'opponente deve essere condannata a corrispondere all'opposta la differenza risultante dalla compensazione.
*** ** ***
§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite.
In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite” (Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120).
Nel caso in esame, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ex art. 92, co. 2 c.p.c., in considerazione della parziale fondatezza delle
10 ragioni creditorie dell'opposta nonché del parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.
Analoga sorte seguono le spese di lite della fase monitoria. Infatti, l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14764 del 2007); d'altra parte, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 19120 del
03/09/2009, Rv. 609997 - 01).
Infine, i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, vanno poste a carico di entrambe nella misura di 1/2 ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1887/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 4.5.2022 e pubblicato il
6.5.2022;
- accerta che il credito di nei confronti di è pari a € Controparte_1 Parte_1
23.108,53, oltre interessi come da ricorso monitorio
- accerta che il credito di nei confronti di è pari a € Parte_1 Controparte_1
10.479,80, oltre accessori come da parte motiva
- compensa i crediti nei limiti di cui ai capi che precedono e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della differenza;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di
[...]
e di nella misura di 1/2 ciascuna. CP_1 Parte_1
11 Brescia, 1° settembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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