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29 agosto 2014
29 agosto 2014
Art. 7. Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali 1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunita' locali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner.
Per assicurare la qualita' degli interventi e rafforzare la responsabilita' dei Paesi partner secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilita' macroeconomica del Paese partner, la trasparenza e l'affidabilita' del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalita' di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della societa' civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarieta'.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner.
Per assicurare la qualita' degli interventi e rafforzare la responsabilita' dei Paesi partner secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilita' macroeconomica del Paese partner, la trasparenza e l'affidabilita' del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalita' di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della societa' civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarieta'.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/09/2017, n. 9632Provvedimento: Pubblicato il 08/09/2017 N. 09632/2017 REG.PROV.COLL. N. 13665/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 13665 del 2016, proposto da: BAI – CI NT TE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lattanzi e Francesco Saverio Cantella, presso lo studio dei quali in Roma, via G.P. da Palestrina, 47, ha eletto domicilio; contro Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Aics - Agenzia italiana per la cooperazione allo …Leggi di più...
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