Sentenza 15 giugno 2007
Massime • 1
Non è legittimato a proporre ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in qualità di soggetto "condannato", l'imputato nei cui confronti sia intervenuta una sentenza della Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio di una sentenza di condanna, nel caso in cui al giudice di rinvio sia devoluta la determinazione della pena irroganda (nella specie: a seguito dell'annullamento della sentenza di condanna di merito relativamente ad una soltanto delle imputazioni concorrenti), poiché l'irrevocabilità della sentenza penale di condanna deve necessariamente riguardare anche l'entità della pena irrogata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 24659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24659 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 15/06/2007
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2474
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010310/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL AN, N. IL 23/07/1948;
avverso SENTENZA del 27/10/2006 QUINTA SEZ. CORTE CASSAZI di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. W. De Nunzio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, avv. A. Mainardi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che la quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 27/10/2006 n. 37624, annullava senza rinvio la sentenza 6/10/2005 della Corte d'appello di Brescia limitatamente alla bancarotta fraudolenta di cui al capo A6), per non avere l'imputato ET FR commesso il fatto, e rigettava il ricorso dello stesso quanto ai fatti di bancarotta documentale di cui ai restanti capi, disponendo il rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'appello "per la rideterminazione della pena", che era stata fissata in continuazione per tutte le ipotesi di bancarotta fraudolenta;
che il ET ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza per errore di fatto, sul rilievo che i reati di bancarotta documentale per i quali era stata confermata la condanna, siccome afferenti a due società dichiarate fallite rispettivamente il 3/5/1991 e il 15/7/1991, erano al momento della pronuncia già estinti per prescrizione, atteso il riconoscimento a suo favore delle circostanze attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità;
che il ricorso per Cassazione per errore materiale o di fatto ex art.625 bis c.p.p., si configura come mezzo di impugnazione
"straordinario", ammesso perciò solo "a favore del condannato", avverso il provvedimento irrevocabile pronunciato dalla Corte di Cassazione;
che la irrevocabilità e la esecutività della sentenza penale di condanna debbono necessariamente riguardare il capo di imputazione nella sua interezza, poiché la realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato richiede la formazione di un giudicato di condanna che sia incompatibile con il permanere della qualifica di imputato in capo al soggetto, sicché vale il principio, più volte espresso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non si è in presenza di una condanna allorché e stata accertata soltanto la responsabilità dell'imputato, ma non è ancora stata applicata la pena relativa" (cfr., in termini, C. Cost., ord. n. 367 del 1996);
che, nel caso in esame, pur avendo l'impugnata sentenza della Corte di Cassazione efficacia di giudicato parziale in ordine alla responsabilità dell'imputato, quest'ultimo non risulta, per contro, avere ancora assunto la veste di "condannato" a seguito di pronuncia irrevocabile di condanna, poiché non è ancora connotata dall'esaustività la regiudicata per il permanere del residuo potere cognitivo del Giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta (Cass., sez. un., 26/3/1997, Attinà; sez. un., 19/1/2000, Tuzzolino);
che l'impugnazione - allo stato degli atti - va pertanto dichiarata inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2007