Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/1999, n. 3555
CASS
Sentenza 11 febbraio 1999

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Con riferimento ai limiti che il giudicato parziale pone al giudice di rinvio, deve affermarsi che il giudicato concerne la prova quale risultato, e cioè la certezza del fatto, e non la prova intesa quale strumento per conseguirla: ne consegue che l'annullamento di parte di una sentenza, salvo la dipendenza logica del tema probatorio residuo dalla parte per cui si è formato giudicato, non reca per sè alcun limite all'assunzione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/1999, n. 3555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3555
    Data del deposito : 11 febbraio 1999

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