Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
Con riferimento ai limiti che il giudicato parziale pone al giudice di rinvio, deve affermarsi che il giudicato concerne la prova quale risultato, e cioè la certezza del fatto, e non la prova intesa quale strumento per conseguirla: ne consegue che l'annullamento di parte di una sentenza, salvo la dipendenza logica del tema probatorio residuo dalla parte per cui si è formato giudicato, non reca per sè alcun limite all'assunzione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/1999, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe V. PANDOLFO Presidente del 11.2.99
1. Dott. AN PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Pasquale PERRONE " N. 293
3. " Pierfrancesco MARINI " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 11847/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.G. c/o C.A. PALERMO e da
ST OV n. il 15.3.43 a AR del Vallo
NO NI n.
6.11.51 a AR del Vallo
Avverso sentenza c. assise Appello AL 27.9.97
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M.ROTELLA udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. di O.CEDRANGOLO che ha concluso per inammissibilità ricorso P.G. e rigetto di quelli degl'imputati, non d. p. per i reati presenti. Udito il difensore Avv. prof. A.GAITO, per ST, che ha chiesto l'accoglimento ritenuto
fatto
-1- ST OV e NO NI furono condannati dalla c. assise di Trapani, il 19.6.93,come segue: il primo ad a.25, m.6 rec. e L.
2.000.000 m., pene acc., con gener. equiv. alle aggravanti ed alla recidiva per concorso in omicidio aggr. di EN AN, in continuazione con porto e detenzione di due pistole (capi A, B, C - SA 30.7.81) e ricettazione di autovettura ( P - AL 27.12.79); il secondo ad a. 12 e m.6 rec., pene acc., con gener. eq., per concorso (tra l'altro con ST, condannato in via definitiva) in tentato omicidio dello stesso EN, in continuazione con detenzione e porto illegale di armi (capi Q ed R - IN 16.3.81). Con la stessa sentenza, ST è stato assolto da altri omicidi e reali connessi (D/O) e NO dal concorso nei delitti di cui ai capi A, B, C, P. Con sentenza 3.3.95, la c.a.a. di AL , escluse le attenuanti per ST, cui infliggeva l'ergastolo, annullava il capo della sentenza di 1^ grado, relativo alla ricettazione e ritenuta (P) e, relativamente a NO, il capo relativo alla condanna per i reali di cui ai capi Q, R.. In relazione ai capi annullati, trasmetteva gli atti ai p.m. di AL, SA e IN.
Il 6.12.95, questa corte, accogliendo i ricorsi del p.g. e di ST, ha annullato la sentenza d'appello, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della c.a.a. di AL, in relazione ai reati di cui ai capi A, B,C, P, Q, R, nei confronti di entrambi gli imputati, a seconda delle rispettive imputazioni. La sentenza impugnata conferma la condanna in 1^ grado ST, circa tutti i reati ascrittigli, rigettando l'appello. Condanna NO anche per i reati di cui ai capi A, B, C e P della rubrica dai quali il medesimo era stato assolto in I grado e, ferme le generiche già concessegli, aumenta la pena inflittagli ad a.29 rec. e L.
2.000.000 m., in sostanza rigettando l'appello del p.m. solo in punto di concesse generiche.
-2- AN EN fu ucciso, sulla spiaggia del lido Marinella di SA, appena disceso da un motoscafo sul quale era con il proprietario V. NG, e con AR IC ("nasca") e F. NO ("capellone"), pregiudicati del luogo, da due killers che esplodevano, da non più di sette - otto metri, contro di lui numerosi colpi di arma da fuoco, di cui quattro a bersaglio e due mortali. Restavano intatti gli accompagnatori, vicinissimi a lui, nei confronti dei quali, per il conseguente sospetto, si operava il fermo. Le indagini poi prendevano altra direzione, per le rivelazioni di AN MI, BE MI, A. SA e C. FF. Gli ultimi tre avevano confessato di aver preso parte ad un tentativo di omicidio in danno dello stesso EN il 16 marzo precedente a IN. Essi indicavano quale mandante ST, che conoscevano come emissario a IN di NO AT, capo della famiglia di AR, ed implicavano nell'attentato un giovane presente all'incontro prima dell'attentato, detto l'architetto o l'ingegnere, poi riconosciuto in fotografia, avanti al g.i. di IN, identificato in NO, il 20.3.81 era stata intercettata una comunicazione telefonica nel corso della quale BE MI informava ST del fallimento dell'attentato, e parlavano della possibilità di intercettare lo scampato in Sidilia, ove da informazione dell'architetto si era recato. ST è stato intanto condannato con sentenza definitiva della c.a.a. di IN per il tentato omicidio, al pari dei confessi chiamanti in correità. Nei confronti di NO si è proceduto invece anche per questo reato, per connessione, a Trapani.
Nel giudizio di 1^ grado erano assunte, oltre alle dichiarazioni menzionate, anche le testimonianze dei testi presenti sulla spiaggia, e le dichiarazioni dello stesso AD IC che, compagno in barca dell'ucciso, e poi indagato e prosciolto, si era risolto a collaborare. Costui indicava in ST e NO i due sparatori. Gli era sembrato al momento di conoscere ST e poi si era ricordato di averlo conosciuto anni prima a IN. Aveva appreso da A. Lo PR della famiglia D'IC di SA, che era appunto uno degli sparatori. L'altro, NO, di cui avrebbe appreso l'identità, dopo essere divenuto membro della famiglia D'IC, era persona che aveva visto il giorno prima dell'omicidio camminare per SA con A. IT. Riferiva anche del movente di ST. NC EN, anch'egli poi ucciso, gli aveva detto che suo fratello AN era coinvolto in un attentato alla vita di ST, che perciò aveva perduto un occhio. Da tanto era scaturita una faida, sfociata nella morte di tutti coloro che avevano partecipato al tentativo. Il giudice di 1^ grado riteneva raggiunta la prova a carico di ST per l'omicidio, anche perché IC era attendibile circa il suo riconoscimento, ma non circa quello di NO, che i testi presenti descrivevano diversamente.
In sede di rinvio, il quadro probatorio è mutato per l'acquisizione di nuove dichiarazioni, rese in corso di libero interrogatorio, da ON TT e da SC OV. La difesa ne ha contestato la possibilità, a stregua di una lettura dell'art. 544/2 CPP 1930, respinta dal giudice e ripresenta, come si dirà, la questione in questa sede.
Circa il tentato omicidio di IN (la p.g. riferisce di una sparatoria senza feriti avanti ad un bar), la sentenza spiega le ragioni di conferma. Riporta testualmente, ed analizza le dichiarazioni di BE MI, SA e FF, già in istruzione formale e poi in giudizio. Rileva che esse sono concordanti nei punti salienti e nel coinvolgere entrambi gl'imputati di questo processo (in particolare, per quanto interessa, NO era noto ai dichiaranti come killer della famiglia AT di AR. Tanto sarà confermato da SA OL, LO LO, TO AB NA e AR IC). Esse sono riscontrate dalla menzionata telefonata del 20.3.81 (che la motivazione trascrive) e dalle. dichiarazioni di F. MI, che aveva veste preminente nel gruppo dei torinesi, circa il movente di vendetta di ST, per l'attentato subito nel 1979. La sentenza esclude rilevanza ad irregolarità circa il riconoscimento in effigie di NO, che effettivamente è un architetto iscritto all'albo, degli autori confessi del tentativo. Costoro non sapevano allora quale fosse il suo nome (che era indicato sulla fotografia), ma solo il suo titolo. E ne avvalora la ricognizione in giudizio, in particolare da parte di FF, vieppiù che erano mutate le sue fattezze (invecchiato e senza più barba), e rimarca il suo successivo interessamento per rintracciare EN (v. telefonata).
Passando all'omicidio di SA, la motivazione analizza le dichiarazioni di IC (che riporta), per escludere che egli sia stato effettivamente in grado di riconoscere i due sparatori (che ha indicato quali ST e NO): non li conosceva cosi bene da poterli identificare, ed all'uopo enuclea le discordanze tra le sue successive versioni, osservando che davanti alla corte d'assise, fuorché per il movente e per l'inserimento dei due imputati nella famiglia AT, non sono state risolutive circa l'identità degli sparatori neanche le dichiarazioni di OL, NO, LO, e NA, IC era riscontrato da testi (SS e NO) anche circa la presenza in spiaggia di IT ON, membro della famiglia di SA (senza il cui assenso l'omicidio non si sarebbe potuto commettere nel territorio) e circa il fatto che, degli sparatori, uno ricaricò l'arma (quattro bossoli cal. 38 sp. furono ritrovati sulla spiaggia). Aveva fattezze generiche (40 anni ca., stempiato, di corporatura robusta, alto poco meno di m. 1,70, cosi i testi MI e Lo TO) corrispondenti a quelle di ST, mentre l'altro era più giovane, e portava occhiali da sole (testi OR, SS e RI). Ciò è stato sufficiente per il giudice di 1^ grado ma, in effetti,, soprattutto per la grave menomazione del visus (senza un occhio e con gravi limiti all'altro), ST non sarebbe stato in grado di eseguire l'attentato (i sette - otto metri sarebbero stati comunque troppi per lui).
Risolutive risultano pertanto le dichiarazioni di TT (ud. 28.1.97) e SC (12.3.97).
TT, della famiglia D'IC di SA, dice di non essere stato presente al momento del delitto, alle due e mezzo - tre (precisa poi), eseguito - da OV SC e da tali IN e NC di NO, sulla spiaggia ove erano i bagnanti. Rimase in appoggio nelle vicinanze a ca. 200 metri, nei pressi di un passaggio a livello, da dove udi il rumore degli spari (precisa poi), con i due imputati (ST era con lui a bordo della sua Ritmo 80 marrone, mentre NO erà sulla sua Renault rossa), con AN NO (che era ala guida della sua Golf GT) e con AN RA e ON IT (che avrebbe visto tutto). Aggiunge (oltre) a questo gruppo anche NC IL. Dice di aver parlato con ST, che però non gli disse che i EN avevano tentato di ammazzarlo a IN, cosa che altrimenti mostra di sapere, ma non altrettanto con NO NI, che sa far parte della famiglia di AR, ma con cui, a differenza di IT, non aveva confidenza.
Spiega che, ad organizzare l'attentato, richiestone da AR, su commissione di ST, era stato NC D'IC, rappresentante di cosa nostra a SA (i fratelli EN, diceva D'IC, erano "tinti" ed era stato dato fuoco al magazzino di un loro zio).
Prima dell'esecuzione, TT e SC avevano fatto un giro sul vespino, per trovare AN (EN),che doveva essere ucciso. Suo cognato IT aveva infine controllato la gita in barca di EN con IC a Favignana. Questi partiti, era andato ad avvisare i complici, in una casa di via Colaianni,, da cui erano immediatamente andati tuffi assieme, anche con NO NI, per andare ad attenderne i ritorno.
Mentre NC, armato, aspettava su una Alfetta blu, sulla quale poi sarebbero risaliti gli altri due, OV SC, con il seguito di IN, sparava a EN cinque - sei colpi cal. 38 e ricaricava l'arma. Secondo ST, solo EN doveva morire aveva attentato alla sua vita a IN. E difatti, poi SC gli aveva detto di aver sparato solo a lui, nonostante sulla barca ci fosse anche TE, a cui faceva mostra di sparare e che si nascondeva. Abbandonata l'Alfetta perché rubata, quelli che avevano fatto l'azione se ne erano andati con i mazaresi AN, ST e NO, che li avevano Portati a SA.
SC dice subito di aver sparato lui, per ordine di
TO RI che lo aveva convocato a AR, in presenza di AN ES, OV ST, dell'architetto NI (cioè NO) e forse NO AT.
Andati a SA, incontrarono V. D'IC, A.RA e due persone di NO (un certo Anastasi, uno senza capelli, e uno con i baffi). Non sa chi fosse la vittima, senza capelli, ne' il movente. Il pomeriggio precedente al delitto, a bordo di un'Alfetta rubata e con targhe false, si erano già recati lui e i castelvetranesi, con l'appoggio di NO NI con una Renault rossa e di CA, nei pressi di un bar, dove IT aveva segnalato la presenza di EN. Ma per l'incertezza dei castelvetranese circa la persona cui sparare, l'attentato non venne compiuto. Di tanto diedero spiegazioni in macchina a NI, l'architetto, tanto all'incrocio. Il giorno dopo, ritornati a SA, le stesse persone organizzarono tutto. IT ad un certo momento avverti della gita in barca ed andarono in spiagga. Il gruppo era formato da lui e le due persone di NO con la macchina rubata, da ST, CA, ma non V. D'IC. Non ricorda NO
Sulla spiaggia scesero lui e quello senza capelli, presente IT che doveva segnalare la vittima. SC indossava pantaloncini corti, un cappellino e gli occhiali mentre l'altro era normalmente vestito. Avuto il segnale da IT, loro due, quando EN si era avvicinato, avevano sparato contemporaneamente. Lui aveva scaricato e ricaricato. Non sa chi fossero gli altri con EN, che si erano nascosti. Ritornarono alla casa alla periferia del paese lui e CA su una 127 bianca, mentre gli altri due con ST salirono a bordo di una Ritmo 80, dopodiché tornò a AR con ST. Non ricorda se TT fosse Presente, e conferma invece la presenza di NI il giorno prima (erano ritornati sulla sua Renault 4 rossa). ST e NO manifestavano risentimento verso la vittima. IL non c'era.
Su questa scorta, la motivazione analizza diffusamente i principi di diritto intorno all'art. 192/3 CPP, precisando tra l'altro che le valutazioni di attendibilità intrinseca ed estrinseca operano in regime di reciproco bilanciamento, in ossequio al principio di valutazione unitaria degli elementi di prova. Il primo esame, seppure di esito incerto, o contraddittorio, non ha valenza preclusiva, perché dal coevo apprezzamento potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciarlo (cfr. cass. sez. I, 30.1.92 n. 80). Tanto è anche coerente con il principio di legittimazione della valutazione frazionata (e cioè della non estensibilità della conferma o smentita ad altre parti non coinvolte) della chiamata di correo (cass., sez. I, 16.6.92, 6992 e, da ultimo, sez. VI, 10.3.95, 4162). Precisa poi, sempre citando massime giurisprudenziali, i principi circa le cd. dichiarazioni incrociate, cui è possibile attenersi e le cautele del caso segnalate dalla giurisprudenza (coincidenza non fittizia, esclusione di collusioni o reciproche influenze, allineamento dei dettagli in origine divergenti, etc.), e sottolinea che eventuali disarmonie possono essere fisiologiche, purché risulti dimostrata la complessiva convergenza delle chiamate. Aggiunge che non possono essere ritenute aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori che possano, per il tempo in cui le rendono, essere a conoscenza di quelle già rese da altri collaboranti in dibattimento, se nelle ultime siano ravvisabili elementi di novità e originalità, e assenti altri e comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio, il che esclude la necessità di riscontri esterni anche alla chiamata di conferma. L'affermazione di principio concerne anche la validità della chiamata de relato, precisando che tale chiamata deve essere sottoposta a rigoroso vaglio critico, essendo essenziale la verifica non soltanto dell'attendibilità del dichiarante, ma anche quella della fonte di riferimento, onde dalla comparazione delle versioni si possa comunque operare una scelta ragionata. Conclude infine con l'affermazione che se le dichiarazioni accusatorie risultano confermate circa il fatto nella sua obiettività (e perciò quanto maggiore è il cd., riscontro generalizzato), rafforzandosi l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ciò consente un meno rigoroso impegno dimostrativo circa il contenuto individualizzante di dette dichiarazioni (e cioè tanto minore dovrà essere il grado significativo dell'elemento individualizzante).
Su questa premessa, svolge la valutazione di attendibilità dei due nuovi dichiaranti, sotto il profilo della ininfluenza delle dichiarazioni di IC, che aveva detto i due imputati autori materiali del delitto, e dell'assenza di risentimenti o spirito di vendetta. Quanto all'attendibilità estrinseca, osserva che il movente, già indicato dai collaboranti del processo di IN, e da altri (in particolare NA e OL, parlano di contrasti tra gruppi opposti per il controllo del mercato della droga a IN) trova la sua matrice nell'attentato subito da ST nel 1976 a IN, ed è confermato sul punto che ST e NO erano interessati ad eliminare EN pure in Sicilia, dalla telefonata del 20.3.81. La conferma viene anche dalla coincidenza dei dati somatici, descritti dai testi MI (uno era alto m. 1,65 di corporatura regolare con pochi capelli in testa e l'altro più giovane stessa corporatura) e Lo TO (uno di ca. 40 anni, un po' stempiato e robusto e uno di ca. 20 un po' più basso), con i killers indicati da TT e SC;
dalla presenza di IT sulla spiaggia (testi MA e NO), e dalla circostanza che IC ha visto IT e NO insieme nel pomeriggio precedente.
Indi procede all'analisi di ciascuna posizione e, collegando i fatti di IN a quelli di SA, spiega il ruolo nel concorso di ST e NO. Giunge alla determinazione di pena, escludendo la provocazione nel precedente remoto per ST, ma confermando le generiche, a cagione dell'attentato subito, causa di una gravissima menomazione e, quanto a NO, perché solidale con l'altro ed incensurato. Confermata la pena per ST, determina per NO a.24 (omicidio) e l'aumento per 81 cpv. CP di m.6 e L. 500 000 per ciascuno dei reati Sub B, C, P ed R e di 3 a. per il tentativo di IN.
4- il ricorso del p.g. denuncia vizio di motivazione circa le concesse generiche ad entrambi gl'imputati, perché la sentenza da un lato apprezza disvalori etici (a base della spinta a delinquere di ciascuno) e dall'altro trascura che i dissensi tra ST e EN erano dettati dalla volontà di ciascuno di affermare la propria supremazia mafiosa sul territorio per traffici illeciti, e che NO operava nell'ambito di una consorteria mafiosa. Il ricorso per ST dell'avv. Paladino denuncia:
I- violazione artt. 148, 520, 544 CPP 1930, perché le ordinanze con le quali sono state ammessi i liberi interrogatori di TT IO e SC OV (20.12.96 e 11.2.97) su richiesta del p.g., alla quale era stata fatta motivata opposizione, sono nulle, per carenza di specifica motivazione, mentre riconoscendosi il principio che il giudice non possa decidere allo stato degli atti (art. 520 CPP), è palese quanto doveva essere spiegato nelle ordinanze, con valutazione ex ante;
inoltre l'art. 544/2 esclude che in sede di rinvio possano esser acquisite prove diverse da quelle eventualmente richieste dall'imputato, salvo che l'annullamento sia intervenuto per mancata acquisizione di una prova dedotta ex adverso. Questo principio, però, non contrasta con il riconoscimento nel quinto comma al giudice di rinvio degli stessi poteri del giudice d'appello, perché essi sono appunto segnati dalla decisione rescindente (nella specie colmare il difetto di motivazione rilevato nella sentenza annullata e risolvere la contraddizione insita nella duplice valutazione di uno stesso risultato, circa le dichiarazioni ed il riconoscimento dei due imputati da parte di IC).
II- difetto assoluto di motivazione della sentenza, perché si fonda esclusivamente su atti nulli (le due ordinanze), senza altro aggiungere;
III- violazione dell'art. 192 CPP 1998, e difetto di motivazione sull'incompatibilità logica delle risultanze di prova. La sentenza spiega in 14 pagine (da 70 ad 84) i criteri di valutazione della prova fondata sulla chiamata in correità, ma non vi si attiene, perché manca la verifica di attendibilità intrinseca di TT e SC, di cui sottolinea solo la posizione all'interno della mafia, per significarne consapevolezza, a pag. 84 in 8 righe. Viceversa valorizza il criterio delle dichiarazioni incrociate, trascurando che SC, prima di fornire le sue, era stato pienamente informato di quelle di TT che lo accusava, a stregua del tenore dettagliato dell'ordinanza cautelare notificatagli. Per contro supera evidenti contrasti tra le due versioni su punti decisivi: SC non ha nemmeno confermato la partecipazione di TT. Inoltre trascura i riscontri negativi, per esempio all'asserzione di TT che la vittima si recasse abitualmente sul luogo dell'omicidio ogni giorno per andare in barca (assolutamente smentita da moglie e fratello di EN pg. 72-73 sent. 1^ grado), all'abbigliamento dello sparatore, descritto da SC (v. NG, IZ, SS e IC:
in particolare nessuno parla di pantaloncini corti e cappellino - v. il ricorso parallelo che riporta il dettaglio), e l'errore circa l'ora del delitto (14,30 15,30, invece che 17,45), comune ai due dichiaranti e significativo di accordo preventivo. Finalmente, poiché le chiamate erano affatto nuove e nuovo il tema della prova, una volta decisa la rinnovazione del dibattimento, era anche necessario ricercare ex novo i risconti esterni, vieppiù che era in corso un processo parallelo, da cui acquisirli.
IV- violazione art. 157 CP, in relazione ai reati di cui ai capi b, c, e p, per omesso rilievo dell'intervenuta prescrizione. L'altro difensore (avv. Rossomando) denuncia:
I- vizio di motivazione in rel. artt. 190 - 192 CPP vig. e 575 CP. La sentenza non rileva che solo in questo giudizio, e dopo decine di interrogatori a IN, i collaboranti MI BE e AN e FF attribuiscono a ST il ruolo di mandante per l'omicidio compiuto a SA, ne' il giudicato di IN escludeva dall'onere del raffronto con quanto avevano detto in precedenza;
b) la valutazione unitaria degli altri elementi di prova, a differenza di quanto ritenuto, deve servire non a superare il dubbio dell'attendibilità della dichiarazione, ma a confermare la valutazione di attendibilità intrinseca, che deve preesistere;
pertanto quando si è in presenza di dichiarazioni incrociate, devono verificarsi tre condizioni: che ciascuna sia intrinsecamente attendibile - tutte siano concordanti - e ognuna autonoma e scevra da condizionamenti reciproci;
c) vi sono riscontri negativi (l'argomento sviluppa gli stessi temi del motivo 3^ dell'altro difensore) circa l'abbigliamento di uno sparatore, l'ora dell'omicidio, la causale e l'identità dell'altro sparatore (genericità di SC); vi è divergenza tra SC e TT, al punto che il primo ignora la presenza dell'altro, è dunque paradossale che, se la corte di cassazione non avesse annullato la sentenza d'appello, ST sarebbe stato condannato all'ergastolo quale esecutore materiale dell'omicidio sulla scorta delle dichiarazioni di IC, disatteso su questo essenziale aspetto, e che ora il giudice di rinvio lo ritenga concorrente morale sulla scorta di dichiarazioni non verificate puntualmente, e di un principio discutibile circa la cd. valutazione unitaria, vieppiù che il movente ritenuto per il precedente di IN, su cui essa s'incentra, non è riscontrato. ST, difatti, non è stato mai processato per l'omicidio di ON uno dei suoi presunti attentatori nel 1976, ed è stato assolto dalle corti torinesi per quelli di De TO ed IC, altri membri del cd. gruppo foggiano, (rivale per droga secondo NA e OL), vieppiù che ST non è mai stato processato neanche per droga;
II- vizio di motivazione per mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, perché erroneo ritenere che ST non abbia agito perché mosso da uno stato emotivo incontenibile, ma per odio e risentimento, laddove ST ha riportato una menomazione che, per la continuità dei disagi e il diverso modo di vivere, può determinare uno stato d'ira permanente.
Con motivi aggiunti, il nuovo difensore, avv. Gaito, precisa l'ambito decisorio, a seguito di cassazione della sentenza d'appello, e rileva che il giudice di rinvio non si è attenuto alle prescrizioni puntuali del giudice di diritto, per via dell'immutazione del materiale da esaminare per gli elementi sopravvenuti contra reum. Denuncia una violazione dei limiti cognitivi del giudice di rinvio, che indica (riconoscimenti di IC, etc.), significando che nella specie le nuove prove non sono circoscritte alle parti della sentenza oggetto di annullamento. All'uopo precisa che per parte (cfr. s.u. 19.1.94, Cellerini ed altro, in Cass. Pen. 1994, 2027: parte della sentenza è qualsiasi statuizione che ha una sua autonomia giuridico - concettuale) deve intendersi il singolo punto (o una sua frazione), sul quale ha inciso la decisione rescindente, ed al quale essa deve attenersi, anche per connessione essenziale (art. 545/1 CPP 1930). Rileva poi la violazione dei criteri di valutazione della prova, circa le dichiarazioni di SC e TT. Prospetta una violazione del principio del doppio grado di giudizio di merito sulla prova a carico, significando in sostanza che, nei casi come quello in discorso, l'annullamento con rinvio è di rigore in quanto assicura il doppio controllo di merito sigle prove a carico, altrimenti si profilano ragionevoli perplessità in ordine all'ortodossia costituzionale della norma reale che ne implica sottrazione (cass., 7.11.96, p.m.
contro
Ruggerini, in Arch. Nuova proc. Pen., 1996, 857). Per questa via emergono "questioni di speciale importanza", che postulano, come già richiesto, l'investitura delle S.U., in particolare l'incompetenza funzionale a disporre l'assunzione di nuove prove a carico nel giudizio di rinvio, e la cd. iperattività istruttoria del giudice di rinvio, a seguito dell'approvazione del Protocollo aggiuntivo 7, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ricorso per NO, denuncia:
I- nullità delle ordinanze e della sentenza circa l'assunzione in libero interrogatorio di TT e SC (motivo identico al primo proposto per ST), con riferimento a quanto ritenuto da OR nel suo manuale, per cui è da escludere l'incondizionato esercizio di poteri istruttori in sede di rinvio, essendo in tal caso il giudice vincolato alle precedenti acquisizioni istruttorie (così anche nel commentario Conso Grevi al CPP);
II- violazione artt. 192/2^ e 3^ co. CPP 1988 (il motivo ripropone gli stessi argomenti affrontati in quelli analoghi, proposti per ST, nell'angolazione di NO, salvo particolari aggiunte: il contrasto tra BR e TT è sottolineato anche con riferimento agli accompagnatori di EN sulla barca, che SC mostra di non conoscere, l'esclusione della presenza di IL, il controllo sul vespino di cui dice TT, la presenza di NO il giorno del delitto in via Colajanni, che SC non ricorda, il successiva parlare di SC con TT, la ripetizione schematica da parte di BR della sua partecipazione ad omicidi di cui si è accusato, anche in questo caso);
III- idem in relazione al tentato omicidio di IN del 16.3.81. Rilevando che la condanna di NO si fonda sulle dichiarazioni dei collaboranti, osserva che il loro riferimento in sintesi e la loro valutazione superficiale ne impediscono la valutazione unitaria in punto di concorso morale, mentre non esistono riscontri In particolare non è tale la ricognizione fotografica del 27.8.85 e quella dibattimentale, la prima perché sulla fotografia erano apposti nome e cognome del soggetto da riconoscere ed un segno grafico, che li ricollegava a lui;
la seconda perché inficiata dalla prima. Inoltre la causale riferita ad un attentato subito da ST alcuni anni prima appare del tutto assurda, vieppiù in un contesto in cui se ne ravvisano altre, ad es. quella Barsalona. È poi erronea la ricostruzione del dialogo tra ST e MI il 20.3.81, laddove i riferimenti alla persona dell'architetto non si collegano all'attentato, e difatti non vi è prova della presenza di EN in Sicilia e non è chiaro a chi si riferisca l'informazione fornita dall'architetto e, ancor meno, che questi si fosse adoperato per ricercare la vittima. Sul punto, la sentenza opera una serie di illazioni. Infine, a stregua di quanto riferito da FF, la condotta posta in essere non configura tentato omicidio perché, prima che gli esecutori potessero agire, fu EN a sparare. Questa dichiarazione, che ferma l'azione agli atti preparatori, è stata svalutata in sentenza;
V- violazione di legge in punto di comparazione tra circostanze, laddove il riconoscimento di motivi di concessione delle generiche avrebbero dovuto portare ad un giudizio di prevalenza, eccessività di aumento per la continuazione e mancato rilievo della prescrizione relativamente ai capi b, c, p, r. motivi della decisione
1 - Il ricorso del p.g. pone questione subordinata.
I motivi comuni dei ricorsi per gl'imputati circa l'art. 544 CPP 1930, che disciplina i poteri del giudice a seguito di rinvio dalla cassazione sono preliminari, e risultano infondati. Il codice abrogato prevedeva la ricerca, l'assunzione e l'acquisizione delle prove per iscritto ed in segreto da parte del giudice, e di quelle dirette in assenza di difesa, nella fase che precede il giudizio. L'implicazione del giudizio nel rito abrogato è segnata esclusivamente dalla necessità che la pronuncia di condanna sia preceduta da contraddittorio pubblico ed orale. Ma, in dibattimento, fuori di conferma delle acquisizioni istruttorie, resta fermo il potere, non meramente integrativo del contraddittorio, d'inquisizione del giudice, cui è consentito di assumere d'ufficio nuove prove, oltre quelle già formate, sol che ritenga di non essere in grado di decidere allo stato. E, a fronte delle acquisizioni che hanno radicato il giudizio, non sono necessari ulteriori impulsi del p.m. per l'accertamento della responsabilità.
Pertanto, il giudice, in qualsiasi grado di merito può ed anzi deve risolvere l'eventuale incertezza dell'accusa al momento della verifica degli atti (v. l'art. 520 per l'appello), avvalendosi dei suoi diretti poteri di accertamento, motivandone altrimenti l'impossibilità di esercitarli. Ciò è tanto vero che doveva assolvere per insufficienza di prove solo nel caso, secondo lettera dell'art. 479, in cui le prove fossero insufficienti per condannare (non assolvere con formula ampia, al quale fine era risolutivo il rilievo di inutilità di ulteriori prove, secondo l'art. 152 CPP, corrispondente all'attuale art. 129). L'abrogazione della formula non modifica la funzione del giudizio di merito, che risulta volta espressamente alla conferma sostanziale dell'ipotesi d'accusa. E l'annullamento con rinvio non menoma, nei limiti dell'accertamento residuo devoluto dalla cassazione, i poteri del giudice, correlati al potere - dovere indicato.
È in questa luce che il codice del 1930 prevede taluni correttivi a garanzia della difesa. Uno di essi è nell'art. 544/2 CPP, per il quale l'imputato può proporre nel giudizio di rinvio nuovi mezzi di difesa, entro i limiti fissati dalla cassazione per il giudizio stesso, anche se l'annullamento è stato pronunciato su ricorso del p.m., e cioè è annullata una decisione favorevole.
Per intenderne correttamente la ratio, a stregua di quanto si è osservato, si rimarca che l'annullamento con rinvio presuppone che il giudice di diritto non ha rilevato cause che implichino il proscioglimento ex art. 152 allo stato, e cioè alla luce della prova conseguita in entrambi i gradi di merito, e perciò il giudice di merito può, ed eventualmente deve, ancora esercitare i suoi poteri di accertamento della responsabilità in relazione al fatto imputato. Di qui la necessità di ribadire le facoltà di difesa. La norma non ha invece ragione di riconoscere analoga facoltà al p.m., dal momento che, nei limiti del devoluto, il 5^ comma dello stesso articolo attribuisce al giudice di rinvio i poteri di ufficio che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata.
I motivi aggiunti sostengono la censura con un ampio supporto teorico, a partire dai limiti che il giudicato parziale pone al giudice di rinvio.
Ma innanzitutto, il giudicato concerne la prova quale risultato, e cioè la certezza del fatto, e non la prova intesa quale strumento per conseguirla. Pertanto l'annullamento di parte di una sentenza, salvo la dipendenza logica del tema probatorio residuo dalla parte per cui si è formato giudicato, non reca per sè alcun limite all'assunzione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di rinvio.
Questo principio è pacifico circa entrambi i codici. E non vi è nessuna ragione di rimetterlo in discussione avanti a sezioni unite, previste esclusivamente per risolvere o prevenire contrasti d'indirizzo.
È poi evidente che il sistema abrogato risponde ad una cultura della giurisdizione superata dal nuovo circa i casi, i modi e i tempi di assunzione, acquisizione, formazione e utilizzabilità della prova, in funzione di garanzia. Ma, anche se il codice vigente limita all'assoluta necessità l'esercizio dei poteri d'ufficio, il dovere del giudice di accertare la verità sostanziale resta, per il solo fatto di prevederli, il fine primario del processo. Difatti tale esercizio, nel nuovo come nel codice abrogato, è correlato all'onere di motivazione, prescritto dalla carta costituzionale, sicché il rispetto della parità dialettica, nel momento di formazione della prova non è sufficiente ad assolvere il dovere di accertamento. Si tratta di un dato culturale insuperato, al quale è proprio funzionale il contraddittorio: il nuovo codice ha ridisciplinato gli strumenti, non il fine del processo. La prova resta quella che il giudice motiva.
Il requisito, necessario e sufficiente, di completezza e logicità della motivazione di prova, si spiega proprio per la garanzia dialettica assicurata al momento della sua formazione (perciò l'art. 606/1 lett. e CPP 1988 esclude il controllo di motivazione ex actis, implicato dal previgente : non si può trarre alcunché dalle pieghe di una fase segreta, e delle acquisizioni in contraddittorio è necessario dar conto ex art. 192/1). Ma, a fronte dei poteri inquisitori del giudice, l'assenza di alternativa dialettica alla proposizione di una parte, se necessaria, non è sufficiente a soddisfare l'onere di motivazione. Essa implica una nozione di prova esclusivamente formale (la cd. evidence) che, perciò, nei sistemi in cui è recepita, esonera il giudice dai dovere di motivazione. Pertanto, il superamento della vecchia disciplina non denuncia profili di incostituzionalità delle norme del 1930 relative al giudizio di rinvio, di cui non si ravvisa alcun limite funzionale e meno che mai la necessità del sostenuto rimedio dell'annullamento automatico in cassazione, per consentire un doppio esame nel merito, in caso di nuova prova acquisita in quella sede. La novità del risultato di prova intorno allo stesso fatto (v. la premessa di principio) è implicita nel sistema che prevede un doppio grado di merito per il suo accertamento, indipendentemente dai mezzi adottati per ottenerlo. Ed ha per correlativo sempre l'onere di motivazione. Il che significa che la verità di quel fatto può essere accertata, alla luce del sistema e della stessa Costituzione, in un solo grado di giudizio, per quanto possano occorrerne due o più. Solo quando il fatto risulti diverso, in uno qualsiasi di essi, è disposto a garanzia dell'imputato, ben più di un doppio giudizio, un nuovo esercizio dell'azione penale.
I motivi aggiunti, per questi profili appaiono dunque ispirati ad una ratio de iure condendo, che supera gli stessi sistemi in cui si afferma la prova quale evidence, la quale esclude per ragioni intrinseche (assenza del dovere di motivazione) la pluralità dei gradi di merito. E il rinvio alla corte costituzionale sarebbe in definitiva un invito al giudice delle leggi a surrogarsi al legislatore, secondo un'aspirazione meramente teorica, ancorché rispettabile del modo d'intendere il doppio grado di merito in chiave esclusivamente dialettica, sebbene nel caso non si ravvisi nessuna limitazione del diritto di difesa.
Riassumendo, l'art. 542/2 CPP 1930 esplicita solo l'onere di una motivata risposta del giudice di rinvio a nuove istanze difensive, volte ad ottenere una decisione favorevole, in relazione a quanto è ancora oggetto di accertamento, nei limiti fissati dalla cassazione. Ma non esclude per implicito la facoltà propositiva dell'organo di accusa nella stessa sede, giacché questa offrirebbe al giudice un mero strumento cognitivo per l'eventuale esercizio del suo ordinario potere inquisitorio, sottratto alla necessità dell'ulteriore iniziativa del p. m., e vincolato solo alla possibilità di definire il giudizio. Difatti il 5^ co. s.a. rimanda, in caso di annullamento di una sentenza d'appello, all'art. 520. E, per questa norma, il giudice assolve il dovere di motivazione dell'ordinanza di assunzione di nuove prove (rappresentative), per le quali è indifferente da quale parte provenga l'offerta, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dovendo spiegarne l'assoluta necessità solo ove si tratti di perizia (prova critica), in correlazione al limite imposto dall'art. 455, laddove nel sistema del 1930 anche il giudice di primo grado si trova in presenza di prove già assunte. Se dunque la cassazione, segnala un blocco di motivazione, il giudice di rinvio può assumere nuove prove rappresentative, purché tali da consentire di superarlo.
Nel codice vigente, nel quale il potere inquisitorio del giudice, è meramente integrativo del contraddittorio, l'art. 627/2 CPP stabilisce in unico contesto sia che il giudice di rinvio ha gli stessi poteri di quello di cui è stata annullata la sentenza, sia che, se è annullata una sentenza d'appello e le parti, dunque anche il p.m., ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione. Ma, appunto, il giudice, in questo come in ogni altro grado di giudizio (art. 507), deve spiegare l'assoluta necessità di esercitare poteri surrogatori dell'iniziativa di parte, anche se si tratti di prova diretta rappresentativa, la qualcosa non esclude il suo dovere di accertamento della verità.
Nella specie la ragione di rinnovazione era evidente a stregua degli stessi ricorsi, se si afferma che l'annullamento, era dovuto alla contraddizione nell'apprezzamento di quanto già acquisito in punto di responsabilità, onde il giudice poteva assumere chi rappresentasse di essere concorso nel delitto, offrendo la sua ricostruzione del fatto. Sul piano della motivazione delle ordinanze, pertanto, non era necessario (ed assolutamente) esplicare la ragione di rinnovazione del dibattimento più di quanto fosse manifesta l'impossibilità di decidere segnata dal tema devoluto, e la possibilità risolutiva offerta dalla prova da assumere. È perciò conseguentemente infondata anche la doglianza, sotto il profilo ristretto di cui al 2^ motivo del ricorso per ST, in punto di motivazione della sentenza che spiega in concreto la ragione delle assunzioni. Nella specie la cassazione ha annullato in punto di dimostrazione della responsabilità a stregua delle acquisizioni circa l'esecuzione materiale del reato. Con ciò, all'evidenza, non ha escluso il mero concorso morale.
Sotto questo aspetto, l'ambito di decisione lasciato al giudice di merito, fuori del quale non vi sarebbe stata alcuna ragione economica di disporre l'annullamento con rinvio, è quello del giudizio di responsabilità, alla luce di due capisaldi: il movente personale di ST, circa il quale è giudicato per l'omicidio mancato di IN, che potrebbe essere alla base di quello consumato a SA;
e l'indimostrata attendibilità di IC.
2 - Passando alle questioni di motivazione, va innanzitutto rilevato che il convincimento espresso nella sentenza impugnata è fondato sul movente di ST, già ritenuto a IN, circa il tentativo d'omicidio di EN. Questo movente è ritenuto la causale comune ai due imputati. Ma, all'evidenza, come riconosce la sentenza di 1^ grado, se il movente è proprio di ST, che ha subito le conseguenze di un atto offensivo di EN e dei suoi complici nell'attentato del 1976, la sua valenza è indiretta per NO.
Nell'ordine logico, perciò, la prima questione da affrontare concerne la corresponsabilità di NO per il fatto di IN. Il motivo III del ricorso per NO è infondato. Lo è
manifestamente sotto il profilo della sussistenza del tentativo, pur prescindendo dall'impossibilità di offrire in questa sede un'interpretazione alternativa delle dichiarazioni di FF, e tenuto conto che sul punto si è formato un giudicato. Se EN sparò per primo, per evitare di essere ucciso da chi si era recato ad ucciderlo, all'evidenza tanto nulla toglie al fatto che chi voleva ucciderlo, sparando, abbia compiuto atti idonei diretti inequivocabilmente a quello scopo.
Quanto all'accusa specifica, sulla scorta del movente e dell'accaduto, la sentenza ritiene ragionevolmente che altra persona, oltre a MI e ST, era concorsa nel tentato omicidio di EN, eseguito dai confessi dichiaranti torinesi. Difatti dimostra che questa persona ancora si preoccupava della possibilità di ucciderlo altrove. L'interpretazione della telefonata del 20.3.81, tra ST e MI, di cui la sentenza riporta la lettera, è pertanto corretta ed esente da censure, per la precisione dei riferimenti e l'inquadramento offertone, mentre è impossibile accoglierne la valutazione alternativa suggerita in sede di diritto, E perciò la motivazione trova in essa corretto riscontro alle accuse personali versate nei confronti di persona denominata l'architetto, prima di stabilire se sia o non NO NI.
La motivazione dà poi conto che l'identificazione dell'imputato quale l'architetto (o ingegnere), è offerta da altri collaboranti, per via della sua qualità professionale, dei suoi dati somatici, e del suo legame mafioso e con ST. Ciò implica che al giudice di merito si offrisse una sola alternativa, e cioè che si trattasse di persona diversa, cui si attagliassero le stesse caratteristiche. Ma questa alternativa non risulta avallata da alcunché nel processo, ed è definitivamente esclusa, laddove la motivazione dimostra, l'ininfluenza della scritturazione del nome sulla fotografia (non risulta mai fatto dai chiamanti in correità, che lo ignoravano). È in questo quadro che vanno inseriti i riconoscimenti. La motivazione, a ben vedere, non- nega la possibilità astratta di inquadramento, dell'identificazione in giudizio della persona (non si tratta di una ricognizione, prova tipica), per il precedente, riconoscimento fotografico, ma rimarca in concreto che la fotografia è data, e che- le sembianze attuali di NO sono in parte mutate (per esempio non ha più la barba), come rileva alcun dichiarante, fermi i dati somatici salienti, quali l'altezza, il che implica una conoscenza diretta. Ritiene che entrambe le acquisizioni offrano indizi concordi con ogni altro e perciò risolutivi, non contrastati da alcuna altra emergenza (per esempio un alibi). Pertanto il ricorso, pur ponendo in luce i limiti di valenza di ciascun indizio in sè, essendo essi superati nella ricostruzione unitaria, non dimostra erronea la motivazione di condanna.
3 - I motivi dei rispettivi ricorsi circa il capo A sono fondati.
A - L'annullamento della sentenza di condanna in appello è dovuto all'erroneità della motivazione che i due imputati fossero autori materiali del delitto, fermi gli elementi acquisiti circa il loro movente, dato il breve periodo intercorso tra il fatto di IN e quello di SA. La motivazione della sentenza del giudice di rinvio prende le mosse da questo movente. Ma prima di verificarla va puntualizzato quanto segue.
In caso d'omicidio, la massima d'esperienza per l'attribuzione di valenza univoca ai dati acquisiti, si trae, secondo principio di economia del comportamento, dall'accertamento di un movente ('perché') proporzionato, che assurge a livello di causale, fatto noto cui si può collegare al delitto, quando è obiettivamente denunciato dalle sue modalità e dimostrato dall'occasione storica per commetterlo ('comè - cfr., tra l'altro, cass., sez. V, 27.11.97, che rigetta ricorso Campagna, avverso sentenza c. ass. app. AL 26.11.96), e non meramente supposto per l'interesse nutrito da taluno ad uccidere quella persona, che per sè è un sospetto, utile a formulare ipotesi di ricerca. Se più persone concorrono nello stesso delitto, ff movente personale di taluno dei concorrenti può ritenersi influente sulla causale comune, quando si accerti la sua rilevanza per l'economia del fatto.
Nella specie si è ritenuto, sulla scorta della telefonata del 20.3.81, che dopo i fatti di IN, ST abbia mantenuto fermo il proposito di uccidere EN e che altrettanto abbia fatto NO a lui legato. Ma la motivazione non dimostra che questa sia la chiave di lettura del delitto consumato a SA, per il tramite dei due nuovi dichiaranti diretti (gl'indiretti, è fondato il rilievo, non trovano riscontro, e si riallacciano intuitivamente ai fatti di IN).
Le dichiarazioni di TT circa il movente appaiono indifferenti per quanto concerne NO e contraddittorie circa ST che, a suo dire, avrebbe bensì parlato con lui al riguardo. Perciò la sua affermazione che ST aveva richiesto l'omicidio, a cagione dell'attentato da lui subito a IN ('so di certò, pg. 67) risulta un'aporia. TT la rende de relato non si sa di chi, se intanto attribuisce a D'IC, il suo capocosca, di aver riferito ragioni che non hanno nulla a che fare con il movente di ST (pg. 66).
Poiché la motivazione si riporta meramente alla lettera di tali dichiarazioni, sopraggiunte dopo due pubblici giudizi, in cui era manifesto l'incentrarsi dell'accusa sul movente personale, il rilievo dell'impossibilità di stabilire quale ne sia la ragione di conoscenza di TT non poteva essere eluso, meramente adottando il criterio, in parte erroneo come si dirà, del superamento del vaglio di attendibilità intrinseca con l'acquisizione di riscontri esterni.
Di più, questo sostenuto criterio è tradito, ché la sentenza manca di rilevare che per parte sua SC, professo esecutore, che ha ricevuto mandato d'omicidio direttamente dal capo di cosa nostra, S. RI, afferma di non sapere nulla circa il movente e neanche chi fosse la vittima designata (pg. 68). Egli dice, bensì, che ST e NO erano presenti al mandato, con F. ES, e forse M. AT e poi che ST, a SA, avrebbe insistito per l'uccisione del solo EN. Con ciò lo sostiene interessato, ma senza saperne dire i] perché e senza che si possa ritenere la decisione di RI in qualsiasi misura dettata dalle ragioni personali di ST. Perciò le riferite dichiarazioni di SC non s'incrociano con quelle riferite di TT. Ed è a questo punto evidente la singolarità che, avendo TT, ex prof esso, parte marginale nel delitto, sappia della causale dell'omicidio oltre quanto gli ha detto il suo capo locale, e più di chi è direttamente investito del mandato di commetterlo dal capo di tutta la mafia. Perciò la stessa verifica di riscontro non ne dimostra minimamente l'attendibilità sul punto.
A misura di tanto, la motivazione dimostra solo che, se ST e NO sono andati a SA, per concorrere con gli esecutori mandati da RI, hanno aderito ad una imprecisata causale di mafia. E dunque non trae correttamente dal movente accertato per i fatti di IN, nonostante la telefonata del 20.3.81, la chiave di lettura, al fine d'inferirne prova di responsabilità dei due imputati, anche per l'omicidio, che dipende solo dalla loro proclamata presenza prima a AR e poi a SA. Se c'è dell'altro per ritenere la decisione di RI, sostenuta da SC ispirata dal movente di BA la motivazione assolutamente non ne dice (e sul punto si ritornerà alla fine). Pertanto, la sentenza erroneamente adotta l'antico movente di ST quale criterio di lettura dei fatti riferiti, e non rileva che la causale di mafia, rappresentata ex novo nel processo, implica una diversa economia dell'azione micidiale, in ragione della quale doveva valutarsi il contributo concorsuale degli imputati al reato.
B - Passando alla sostenuta attendibilità dei dichiaranti, è da rimarcare che la sentenza, prospettando principi apparentemente condivisibili, finisce per adottare erronei criteri di valutazione della prova personale. E il problema è innanzitutto di metodo, data la palese sproporzione, anche quantitativa, tra la premessa teorica e la motivazione in fatto. a) Partendo dalla coda della premessa, la sentenza impugnata dice in sintesi che è possibile la valutazione frazionata delle dichiarazioni di un chiamante in reità o correità, e che se il riscontro di genere e cioè sul fatto è puntuale, si può dare minor peso a quello di specie (o individualizzante, secondo terminologia corrente, e insomma concernente l'attribuzione di responsabilità). Ma trascura che, in tal caso, le dichiarazioni su cui fare affidamento devono essere scindibili, e cioè indipendenti sul piano strutturale e logico da quelle inattendibili, inversamente risultando anch'esse inutili, per quanto rispondenti ad altre acquisizioni certe del processo. E la conferma o riscontro deve concernere proprio gli elementi di novità che la dichiarazione apporta, laddove la certezza altrimenti acquisita non abbisogna del suo contributo. La motivazione incorre nell'errore di scindere, dichiarazioni interdipendenti e di ritenere riscontro quanto è incontroverso, e noto per la pubblicità del dibattimento, intorno alla generica del reato (in cui va inclusa anche la presenza indiscussa di persone fisiche sul luogo, a stregua delle testimonianze). Esclude l'attendibilità di IC sul punto che gl'imputati siano esecutori materiali, già a prescindere dalle dichiarazioni di TT e SC. Rileva che le loro fattezze non corrispondono a quelle degli autori del delitto (nel caso di ST in misura vaga, ma è inetto all'azione). Tuttavia significa un errore parziale del dichiarante che, altrimenti, conferma le nuove acquisizioni, in particolare circa la presenza di IT in spiaggia, luogo del delitto.
Ma già i bagnanti dicono di aver visto IT, per cui che lo ripeta IC (e poi SC e TT) non significa alcunché ai fini della valutazione di attendibilità, laddove l'opposto avrebbe potuto avere un peso negativo.
La versione di IC non può logicamente essere salvata nemmeno in parte. Poiché è dimostrato inattendibile, proprio sul piano dell'indicazione degli imputati sul luogo del delitto (e si che il dichiarante già direttamente inquisito, aveva, ben atteso, come la motivazione rimarca, per accusarli), risulta inattendibile anche l'affermazione che il giorno precedente avrebbe visto NO in compagnia di IT. Se mostra di non conoscerlo quando afferma che è uno degli esecutori, non s'intende come possa indicarlo per il giorno precedente. La motivazione, dunque, si contraddice palesemente, vieppiù in quanto correla le dichiarazioni di IC con quelle rese da SC, che circa i fatti del giorno prima offre una versione diversa anche da quella di TT.
Insomma, checché abbia fatto IT, per quanto qui interessa, non risulta dimostrata alcuna convergenza circa il contributo reso da NO già il pomeriggio prima e al momento del fatto. Semplicemente non è dimostrato riscontro al fatto che NO girasse per SA con IT, ne' della sua implicazione nell'episodio del bar riferito da SC, ne' al giro in motorino riferito di SC con TT, ne' alla presenza di NO in appoggio sul luogo del delitto, sostenuta da TT. Quanto a ST, all'evidenza, l'accusa al riguardo può fondarsi solo sui due nuovi dichiaranti, ma già si è rimarcato l'errore nel correlare il delitto al suo movente personale, e non risulta spiegata la ragione della sua presenza a SA. Perciò è manifestamente gratuita la combinazione in prova contro ciascuno dei due imputatati, di brani delle tre diverse versioni, circa il loro contributo concorsuale.
b) La carenza di analisi si mostra ancora più rilevante in motivazione con riferimento alle modalità di commissione del delitto. Le due ricostruzioni di TT e SC non concordano, fermo che è ben noto, allo stato del processo, che due sono gli sparatori, che uno dei due si è comportato in un certo modo, che è improbabile che si tratti dei due imputati (l'uno troppo alto e l'altro semicieco) e che sulla spiaggia è anche IT. Ma quanto allarma è ancor più la loro parziale coincidenza, ritenuta risolutiva.
La sentenza ritiene di superare i limiti di attendibilità intrinseca, dopo aver verificato quella estrinseca. Il principio è contestato nei ricorsi.
In effetti, la ratio dell'autonoma previsione nell'art. 192/3 CPP è, al pari della testimonianza, nella natura rappresentativa della prova offerta dal dichiarante. Costui, poiché imputato di quel reato o di reato connesso, consente tuttavia un minore affidamento, che implica a differenza della testimonianza, l'esistenza espressa di verifica esterna della chiamata correità o reità. Perciò il sospetto connaturato alla fonte esige per sè la verifica di credibilità soggettiva, secondo criteri più volte enunciati (assenza di condizionamenti e ragioni personali, spontaneità, disinteresse, costanza, etc.), e oggettiva compiutezza, storicità e logicità della rappresentazione, i cui indici devono essere anche dialetticamente distinti in motivazione. La conferma esterna, inoltre, deve concernere la responsabilità personale dell'imputato (s.u. 11/95, Costantino), onde la prova, ancorché rappresentativa, non è svincolata dall'analisi critica e cioè dal metodo induttivo di cui al comma precedente.
Tanto premesso, la valutazione di attendibilità intrinseca (che scaturisce dall'adozione di indici specificati) ha funzione di escludere che l'operazione induttiva di responsabilità, da compire verificando la conferma esterna alle dichiarazioni di cui all'art, 192/3 CPP vigente, sia frutto di inavvertita suggestione di concordanze apparenti della rappresentazione con le emergenze di genere del reato. La priorità attribuitale, nello svolgimento dialettico della motivazione, risponde all'esigenza di rendere intelligibile la conseguenzialità del ragionamento di prova, in ragione dei criteri adottati, di cui è necessario dar conto, secondo la regola generale di cui al primo comma dello stesso articolo. Ma l'esigenza strettamente logica, implicata dal risultato di prova della chiamata in reità o correità, può essere soddisfatta anche dopo la verifica delle altre acquisizioni. Difatti da queste può conseguire la conferma o il superamento del giudizio provvisorio di attendibilità intrinseca. Proprio perciò, l'esistenza di eventuali riscontri esterni non consente per sè l'affidamento al mezzo, se non se ne tragga la conferma che la chiamata in correità o reità non è inficiata intrinsecamente, e cioè se la stessa acquisizione esterna non serva ad escludere il dubbio, di credibilità del dichiarante o di affidabilità oggettiva della sua narrazione. Pertanto, se il riscontro consiste in una dichiarazione incrociata, e questa presenti analoghe carenze intrinseche, la coincidenza delle versioni invece di diradare il dubbio, può accrescerlo irrimediabilmente.
La sentenza non si attiene a questi criteri, perché, in assenza di indici di incredibilità di ciascun dichiarante per ragioni personali, non supera criticamente le manchevolezze oggettive, delle dichiarazioni, sicché la loro parziale coincidenza finisce per conclamare la mancata soluzione del problema di credibilità personale di ognuno.
La motivazione alla luce di massime giurisprudenziali riportate allude, in materia di dichiarazioni incrociate, anche ad altro criterio, per cui l'assoluta coincidenza di dichiarazioni intorno ad uno stesso fatto, lontano nel tempo, può essere più sospetta di una imprecisa corrispondenza nei particolari, dovuta alla diversa angolazione prospettica dei narratori, o a ragionevoli carenze di ricordo dell'uno o dell'altro. Ma tanto appunto ribadisce che le discordanze non devono concernere punti essenziali, e non devono ribadire l'incompiutezza e illogicità intrinseca del racconto di ciascun dichiarante.
Nella specie, balza subito all'occhio e la sentenza oblitera, che TT non ha un ruolo economicamente funzionale al delitto, non solo perché non riesce a darselo, ma perché chi lui accusa di averlo eseguito e che per sua parte lo ammette, SC, non glielo dà, vuoi in relazione alla preparazione, che all'imprecisata funzione di appoggio al momento del delitto. Anzi SC non mostra nemmeno di ricordare di averlo incontrato in quelle circostanze. Ed è inspiegabile, perché TT fa riferimento a fatti precisi, quali un giro preventivo in motorino, e a colloquio con lui dopo il delitto (circa il comportamento di IC al momento degli spari). Già per questa ragione, a parte l'orario erroneo del delitto (con sospetta coincidenza di SC) e le spiegazioni ipotetiche in proposito, non s'intende come sia possibile fare affidamento su quello che dice TT di SC, se SC non riscontra neanche la sua presenza. Perciò, a seguire il criterio che l'attendibilità
intrinseca può indursi da quella estrinseca, visto quanto già rilevato, la motivazione non dimostra come e perché TT sappia del fatto, ed elude l'interrogativo intorno alla ragione per cui si implica nell'omicidio, di cui nessuno lo dice partecipe e, soprattutto, accusi gl'imputati.
Non risulta infondata neppure la censura circa la superficialità della valutazione di attendibilità di SC, confesso o non che sia di un gravissimo delitto di mafia, posto che il suo racconto non trova conferma in quello di TT, tranne e nella misura che si è visto, proprio circa il coinvolgimento dei due imputati, ma di costoro neanche negli stessi momenti. Orbene la sentenza, che già non spiega da dove induca che chi portava gli occhiali fosse lo sparatore che aveva scaricato e ricaricato la pistola, o il calvo l'altra, non si pone neanche compiutamente il problema se SC rispondesse, in immagine, a parte forse la corporatura attuale (ma sono trascorsi oltre tre lustri dal fatto e non si dice come apparisse allora), ad una delle persone descritte dai testi, vieppiù che si dice travisato da un berrettino e dei pantaloncini, del tutto nuovi nel processo. Non si può perciò omettere di considerare, come rimarca la difesa se, avendo appreso gli elementi essenziali delle dichiarazioni rese dal suo accusatore, comunicategli nel procedimento instaurato nei suoi confronti, le abbia in parte confermate, aggiungendovi del suo. E, se SC non è dimostrato attendibile circa la sua persona, a livello di ricordo, non si può ragionevolmente ritenere che lo sia circa le altre che coinvolge nei fatti.
In effetti gli unici ruoli definiti nel concorso, sui quali SC concorda sono quelli che TT attribuisce a lui, a IT e ai due castelvetranesi. Di costoro, peraltro, non sono offerti dati sufficienti per l'identificazione a differenza di coloro che avevano funzioni di appoggio, e circa i quali le due versioni non coincidono. Nasce perciò la domanda perché ciascun dichiarante per parte sua sia preciso, anche se discorde dall'altro, nell'indicare nominativamente le persone presenti che avrebbero avuto parte secondaria e indefinita nel delitto, e non consenta l'identificazione di chi avrebbe avuto parte definita oltre SC. La sentenza men che rispondere alla domanda, non se la pone.
Eppure esclusa, allo stato del processo, la prova di responsabilità degli imputati in quanto autori della condotta tipica, per mancata identificazione, è evidente che l'accusa si fonda sui loro rapporti con gli autori materiali del delitto, attraverso i quali si può pervenire alla prova di concorso. Ma nessuno dei due dichiaranti consente il riscontro presso altri correi, visto che le loro versioni non coincidono circa la loro identità e che i due più importanti, oltre SC, non ne hanno una certa. E SC, che confessa, non dimostra consapevolezza di TT, che solo lo accusa, mentre lui stesso, come si è rilevato, si rende irriconoscibile al mondo esterno. Dunque proprio per la via, proclamata in sentenza, della verifica di coincidenza residua delle due versioni, che concernono nella misura che si è rilevato i due imputati, si manifesta rilevante la carenza di valutazione dell'attendibilità intrinseca di ciascuna.
Tale sospetta coincidenza è evidente proprio nell'uso del termine appoggio, adottato per qualificare il contributo dei concorrenti. Ma la motivazione tace sul sud significato, di cui forse dovrebbe esser chiara l'accezione, se non fosse attribuito alla moltitudine (anche non fare la somma delle diverse persone chiamate dall'uno e dall'altro, e perciò interscambiabili) di coloro che stanno ben fuori della scena del delitto, e nell'impossibilità di assistervi, senza nessuna spiegata ragione. Tra costoro, per le versioni in questo comuni, è il solo ST, di cui però la motivazione ha già escluso capacità offensiva. E SC non dice che nei pressi della spiaggia di fosse NO, cioè un killer.
Orbene, se l'esecutore del delitto, che dice di esserseli portati dietro da AR, non spiega a che gli servissero l'uno o l'altro, anche eventualmente, è assai difficile figurarselo da parte di chi ha solo parametri logici e di esperienza a sua disposizione, men che darlo per implicito, come fa la sentenza. Insomma la motivazione oblitera che i ruoli dei concorrenti in un omicidio, per l'economia del fatto, e dunque per l'art. 110 CP, devono dimostrarsi confluenti con l'azione tipica e perciò
causalmente efficienti. Cosicché, non s'intende in che consista il contributo degl'imputati alla condotta di SC e dei castelvetranesi, secondo la sua stessa versione dei fatti. A questo punto il vaglio della credibilità soggettiva, oltrecché di attendibilità intrinseca oggettiva della narrazione risulta eluso.
Ritornando al perché dell'omicidio, SC difatti non solo ha detto di non conoscere il movente, ma neanche di sapere chi fosse la vittima. Di tanto sarebbero a conoscenza altri, a partire da chi gli ha dato mandato, o era presente a AR o gli ha prestato ausilio a SA.
La motivazione, avallando acriticamente questa sua affermazione, ricorre implicitamente ad un criterio antonomastico. SC è killer di mafia per antonomasia. RI è il capo assoluto della mafia in Sicilia, ed ogni delitto in cui sono implicati "killers" di mafia può, ivi, dipendere dalla sua decisione.
Ma se questa è la premessa, e SC è in carcere, imputato di delitti ciascuno dei quali implica le massime pene, e il suo futuro è nel suo contributo alla giustizia, è anche ineludibile, nel caso, la domanda cosa costi a SC, chiamato in causa per la sua qualità indiscussa, convenire di avere proprio lui, e travisato, ucciso anche taluno di cui sia non identificato l'assassino da oltre 15 anni. E, data una risposta, è necessario stabilire cosa gl'importi implicare quale concorrenti coloro che sono sotto processo al momento, e che deve dire nascosti o in disparte per essere creduto, vieppiù che tutto questo può dire, semplicemente significando il mandato di RI, per ragioni che solo RI potrebbe spiegare, e che probabilmente non spiegherà mai.
Perciò è proprio vero che il movente, se accertato, è la chiave del delitto. Ma la motivazione non ottempera alla decisione di rinvio e fa malgoverno in concreto degli stessi criteri cui dice di attenersi circa le nuove prove che ritiene risolutive, vieppiù che non si sa cosa sia stato altrimenti acquisito nel diverso procedimento a carico di SC e TT, come rammenta un ricorso.
L'annullamento in relazione a questo capo (A) implica assorbimento circa i reati connessi (B, C, P) e, perciò, in punto di pena anche per il tentato omicidio di IN (Q) e reati ad esso connessi (R) per quanto concerne NO, e le circostanze ritenute (ricorso del p.g.), che possono incidere sulla prescrizione degli stessi reati di cui ai capi B, C, P, R. A quanto stabilito dalla prima sentenza di questa corte, e da questa seconda, in rapporto alle singole censure, si atterrà il nuovo giudice di rinvio.
P. Q. M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della corte d'assise d'appello di AL, limitatamente al reato d'omicidio ed a quelli connessi, così assorbito il ricorso del procuratore generale e quello di NO in punto di pena per il reato di tentato omicidio. Rigetta nel resto il ricorso di NO NI.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in cancelleria il 18 marzo 1999