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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP SE Presidente
Dott. NI DE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 64/24R.G. promossa d a
rappresentato e difeso dall'avv. SALVADORI Parte_1
OGGETTO: AL elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 8 25122
Assicurazione contro i presso il difensore avv. SALVADORI AL, come da CP_1 danni procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o appresentata e difesa dall'avv. DE RUBERTO Controparte_2
AN elettivamente domiciliata in Via Podgora, 10 20122 Milano presso pagina 1 di 10 il difensore avv. DE RUBERTO AN, come da procura generale per atto 18.12.2014 Notaio rep. 186905/30367 Persona_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Seconda Sezione
Civile) data n..
CONCLUSIONI
Come da note depositate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2016 il conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza
“Copertura assicurativa per danni da esecuzione, per responsabilità civile di
terzi e garanzia di manutenzione” assumendo di aver sostenuto costi per rimuovere, smaltire e rifare integralmente tre tratte del raccordo autostradale
“Bre.Be.Mi”, a causa della fornitura di materiale non conforme alle specifiche contrattuali da parte di . Parte_2
Deduceva che, nell'ambito delle procedure per la realizzazione dell'autostrada denominata “Bre.Be.Mi”, la spa Concessioni Autostrade
Lombarde – che aveva ricevuto da ANAS PA le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore – aveva affidato alla Società di Progetto Bre.Be.Mi
PA la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del predetto pagina 2 di 10 raccordo autostradale.
Con contratto di affidamento, in data 16 ottobre 2009 la Società di Progetto
BR PA aveva affidato al , quale contraente generale, le attività Parte_1
di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera e in tale veste, il 27
gennaio 201, aveva stipulato con la il contratto Parte_2
per la “fornitura franco cantiere di materie prime secondarie derivanti da
scorie di acciaierie aventi pezzatura 0/100 finalizzato alla realizzazione di
rilevati e sottofondo stradali” con la precisazione che “ le caratteristiche dei
rifiuti debbono essere rispondenti alle prescrizioni del Decreto Legislativo n.
22 del 5.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni e quindi rispondenti a
tutte le prescrizioni contenute nelle direttive CEE, sui rifiuti in genere ( CEE
91/156) ed sui rifiuti pericolosi ( CEE 91/689) e tutte le forniture dovranno
essere accompagnate da certificazioni richieste dal Contraente Generale.
Inoltre i materiali dovranno essere conformi a quanto previsto nel paragrafo
“B Rifiuti Speciali Industriali – scorie” contenuto nell'estratto delle
Parte Specifiche Tecniche Corpo Autostradale Opere Maggiori a pag. 31 e 32
allegato al presente contratto”.
Con decreto del 29.11.2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Brescia aveva sottoposto a sequestro penale il tracciato autostradale in corso di costruzione nei cantieri di Fara Olivara con SP ( Bg) e di Cassano d'Adda.
Alla società venivano imputate le seguenti condotte: Parte_2
pagina 3 di 10 aver fornito materiale non corrispondente a quello previsto nel contratto bensì
rifiuti per i quali non era stato né iniziato né completato il ciclo di lavorazione previsto;
aver utilizzato scorie che non rispettavano i valori di cessione previsti dalla normativa ai fini della salvaguardia ambientale, in ipotesi di utilizzo di rifiuti in ambiente non protetto da sistemi di impermeabilizzazione naturali o artificiali;
aver utilizzato scorie miscelate con elevate percentuali di macerie da demolizione che presentavano all'interno componenti di materiale di vario tipo;
aver fornito materiale costituito da fresato di asfalto in percentuale del 90%; aver falsificato la documentazione di trasporto al fine di occultare la natura del rifiuto delle scorie trasportate e la provenienza delle stesse direttamente dalle acciaierie o da altro impianto di trattamento, senza essere transitate per l'impianto di lavorazione della società Parte_2
Il dissequestro delle aree interessate avveniva con provvedimento del GIP in data 11 luglio 2012.
Con sentenza n.
il Tribunale di Brescia respingeva la domanda e condannava il al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Argomentava il primo giudice che l'operatività della polizza era esclusa in caso di fornitura di materiali difettosi e che tale esclusione doveva valere, a maggior ragione, nel caso di fornitura di materiali non meramente difettosi,
ma difformi e contra legem in quanto il maggior grado di intensità delle pagina 4 di 10 difformità del materiale fornito non poteva comportare conseguenze più
favorevoli per l'assicurato in danno dell'assicurazione.
La sentenza è stata gravata dal che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
All'udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante affida a quattro motivi le censure avverso la sentenza gravata.
Con il primo motivo censura l'interpretazione data dal primo giudice all'art. 3 delle Condizioni generali del contratto1assumendo che l'inoperatività della polizza era prevista nel caso di danni da materiali difettosi, ma non anche nel caso di danni provocati da rifiuti ossia da sostanze che non si potevano definire difettose.
Deduce che la comune intenzione dei contraenti doveva essere desunta dall'art. 1 delle condizioni generali laddove l'impresa assicuratrice si era obbligata a tenere indenne l'assicurato da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinata, salvo le delimitazioni esposte, con la 1 Art. 3: “ la società non è obbligata ad indennizzare i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, opere in contrasto con norme di legge o regolamenti” pagina 5 di 10 conseguenza che qualora, come nella specie, la causa del danno non era riconducibile alla tassativa eccezione del materiale difettoso la copertura assicurativa non era esclusa.
Con il secondo motivo censura l'interpretazione della clausola di cui all'art. 3
in senso non sfavorevole all'assicuratore in quanto clausola volta a delimitare il rischio.
Con il terzo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui era stata esclusa la natura vessatoria della clausola di cui all'art.3 delle condizioni generali di contratto in quanto clausola diretta a circoscrivere il perimetro del rischio assicurato, senza azzerarlo.
Assume che la clausola in parole è ontologicamente limitativa della responsabilità dell'assicuratore in quanto lungi dal delimitare il rischio lo azzera in quanto generica ed onnicomprensiva laddove prevede l'esclusione dell'obbligo indennitario in presenza di “ costi di sostituzione di materiali
difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle
condizioni stabilite nel contratto di appalto”.
A detta dell'appellante la clausola sarebbe altresì vessatoria e in contrasto con l'art. 125 del d.p.r. n. 207/2010 a mente del quale “ l'esecutore dei lavori è
obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti, opere anche
pagina 6 di 10 preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori”.
Con il quarto motivo censura il rifiuto all'indennizzo opposto dall'assicuratore fondato sull'errato presupposto che, nella specie, non si era verificato un danno materiale e diretto alle opere assicurate assumendo che un'opera composta da rifiuti non poteva non considerarsi danneggiata e del tutto inidonea all'uso e/o alla sua destinazione.
Fa rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza,
sollevata dall'assicuratore, in quanto, nella specie, il contratto concluso con non era un contratto di appalto, ma di fornitura di Parte_2
materiale
----------------------
I motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Secondo l'assunto di parte appellante la nozione di “materiale difettoso”
sarebbe diversa da quella di “rifiuto” sicchè l'inoperatività della polizza prevista nel primo caso non poteva estendersi al secondo.
L'assunto benchè condivisibile non conduce a ritenere operante la copertura assicurativa.
Al dovevano essere fornite “materie prime secondarie derivanti da Parte_1
scorie di acciaierie” ossia materiale che, grazie al processo di riciclo e di pagina 7 di 10 rigenerazione, da rifiuto sarebbe divenuto componente da utilizzare nei cicli produttivi.
La fornitura, al contrario, non fu corrispondente a quanto previsto in contratto,
in quanto furono consegnati rifiuti per i quali non era stato né iniziato né
completato il ciclo di lavorazione previsto.
Si può pertanto convenire che il materiale fornito fosse diverso da quello oggetto del contratto.
Tuttavia l'esclusione dell'operatività della polizza deriva, pur sempre, dalla clausola di cui all'art. 3 delle condizioni generali di contratto e, segnatamente,
da quella parte della clausola che prevede la non indennizzabilità dei costi sostenuti per il rifacimento dei lavori “ in difformità dalle condizioni stabilite
nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli
ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di
legge o regolamenti”.
Che nella specie il materiale fornito dalla società non fosse conforme Parte_2
alle specifiche contrattuali del contratto di fornitura e che detto materiale fosse altresì in contrasto con le norme ambientali è circostanza non contestata e,
comunque, acclarata nella consulenza tecnica espletata nel primo grado del giudizio all'esito della quale si accertava che il materiale fornito era inidoneo,
per il mancato rispetto delle caratteristiche dimensionali e prestazionali e per il superamento di alcuni parametri previsti dal test di cessione, in particolare per pagina 8 di 10 cromo ed arsenico, e come tale non suscettibile di uso legittimo.
Assume l'appellante di aver concluso un contratto di fornitura e non di appalto, ma tale circostanza non assume rilevanza al fine di escludere l'applicazione dell'art. 3 delle condizioni generali di contratto nelle quali si fa riferimento ai costi sopportati per il rifacimento dei lavori realizzati in “ in
difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti,
ecc.” come avvenuto nel caso di specie in cui la necessità di demolizione e rifacimento delle tratte autostradali interessate dalla fornitura era Parte_2
stata determinata dall'impiego, nella realizzazione delle opere, di materiale difforme dalle specifiche contrattuali e, comunque, illecito in quanto in contrasto con le norme ambientali.
Assume parte appellante che la clausola in parola lungi dal delimitare il rischio, per la sua genericità ed onnicomprensività, era tale da neutralizzare il rischio, ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore con la conseguenza che detta clausola, in quanto vessatoria, doveva essere approvata specificatamente per iscritto, pena la sua nullità
L'assunto è privo di pregio in quanto la polizza sottoscritta risulta conforme allo schema di contratto previsto nel testo ministeriale ( D.M. 123/04-
Allegato 2.3) al fine di dare attuazione uniforme all'obbligo di assicurazione posto a carico dell'esecutore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 129 del D.
lgs. 163/2006.
pagina 9 di 10 Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro
4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
NI DE
IL PRESIDENTE
PP SE
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP SE Presidente
Dott. NI DE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 64/24R.G. promossa d a
rappresentato e difeso dall'avv. SALVADORI Parte_1
OGGETTO: AL elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 8 25122
Assicurazione contro i presso il difensore avv. SALVADORI AL, come da CP_1 danni procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o appresentata e difesa dall'avv. DE RUBERTO Controparte_2
AN elettivamente domiciliata in Via Podgora, 10 20122 Milano presso pagina 1 di 10 il difensore avv. DE RUBERTO AN, come da procura generale per atto 18.12.2014 Notaio rep. 186905/30367 Persona_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Seconda Sezione
Civile) data n..
CONCLUSIONI
Come da note depositate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2016 il conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza
“Copertura assicurativa per danni da esecuzione, per responsabilità civile di
terzi e garanzia di manutenzione” assumendo di aver sostenuto costi per rimuovere, smaltire e rifare integralmente tre tratte del raccordo autostradale
“Bre.Be.Mi”, a causa della fornitura di materiale non conforme alle specifiche contrattuali da parte di . Parte_2
Deduceva che, nell'ambito delle procedure per la realizzazione dell'autostrada denominata “Bre.Be.Mi”, la spa Concessioni Autostrade
Lombarde – che aveva ricevuto da ANAS PA le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore – aveva affidato alla Società di Progetto Bre.Be.Mi
PA la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del predetto pagina 2 di 10 raccordo autostradale.
Con contratto di affidamento, in data 16 ottobre 2009 la Società di Progetto
BR PA aveva affidato al , quale contraente generale, le attività Parte_1
di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera e in tale veste, il 27
gennaio 201, aveva stipulato con la il contratto Parte_2
per la “fornitura franco cantiere di materie prime secondarie derivanti da
scorie di acciaierie aventi pezzatura 0/100 finalizzato alla realizzazione di
rilevati e sottofondo stradali” con la precisazione che “ le caratteristiche dei
rifiuti debbono essere rispondenti alle prescrizioni del Decreto Legislativo n.
22 del 5.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni e quindi rispondenti a
tutte le prescrizioni contenute nelle direttive CEE, sui rifiuti in genere ( CEE
91/156) ed sui rifiuti pericolosi ( CEE 91/689) e tutte le forniture dovranno
essere accompagnate da certificazioni richieste dal Contraente Generale.
Inoltre i materiali dovranno essere conformi a quanto previsto nel paragrafo
“B Rifiuti Speciali Industriali – scorie” contenuto nell'estratto delle
Parte Specifiche Tecniche Corpo Autostradale Opere Maggiori a pag. 31 e 32
allegato al presente contratto”.
Con decreto del 29.11.2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Brescia aveva sottoposto a sequestro penale il tracciato autostradale in corso di costruzione nei cantieri di Fara Olivara con SP ( Bg) e di Cassano d'Adda.
Alla società venivano imputate le seguenti condotte: Parte_2
pagina 3 di 10 aver fornito materiale non corrispondente a quello previsto nel contratto bensì
rifiuti per i quali non era stato né iniziato né completato il ciclo di lavorazione previsto;
aver utilizzato scorie che non rispettavano i valori di cessione previsti dalla normativa ai fini della salvaguardia ambientale, in ipotesi di utilizzo di rifiuti in ambiente non protetto da sistemi di impermeabilizzazione naturali o artificiali;
aver utilizzato scorie miscelate con elevate percentuali di macerie da demolizione che presentavano all'interno componenti di materiale di vario tipo;
aver fornito materiale costituito da fresato di asfalto in percentuale del 90%; aver falsificato la documentazione di trasporto al fine di occultare la natura del rifiuto delle scorie trasportate e la provenienza delle stesse direttamente dalle acciaierie o da altro impianto di trattamento, senza essere transitate per l'impianto di lavorazione della società Parte_2
Il dissequestro delle aree interessate avveniva con provvedimento del GIP in data 11 luglio 2012.
Con sentenza n.
il Tribunale di Brescia respingeva la domanda e condannava il al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Argomentava il primo giudice che l'operatività della polizza era esclusa in caso di fornitura di materiali difettosi e che tale esclusione doveva valere, a maggior ragione, nel caso di fornitura di materiali non meramente difettosi,
ma difformi e contra legem in quanto il maggior grado di intensità delle pagina 4 di 10 difformità del materiale fornito non poteva comportare conseguenze più
favorevoli per l'assicurato in danno dell'assicurazione.
La sentenza è stata gravata dal che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
All'udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante affida a quattro motivi le censure avverso la sentenza gravata.
Con il primo motivo censura l'interpretazione data dal primo giudice all'art. 3 delle Condizioni generali del contratto1assumendo che l'inoperatività della polizza era prevista nel caso di danni da materiali difettosi, ma non anche nel caso di danni provocati da rifiuti ossia da sostanze che non si potevano definire difettose.
Deduce che la comune intenzione dei contraenti doveva essere desunta dall'art. 1 delle condizioni generali laddove l'impresa assicuratrice si era obbligata a tenere indenne l'assicurato da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinata, salvo le delimitazioni esposte, con la 1 Art. 3: “ la società non è obbligata ad indennizzare i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, opere in contrasto con norme di legge o regolamenti” pagina 5 di 10 conseguenza che qualora, come nella specie, la causa del danno non era riconducibile alla tassativa eccezione del materiale difettoso la copertura assicurativa non era esclusa.
Con il secondo motivo censura l'interpretazione della clausola di cui all'art. 3
in senso non sfavorevole all'assicuratore in quanto clausola volta a delimitare il rischio.
Con il terzo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui era stata esclusa la natura vessatoria della clausola di cui all'art.3 delle condizioni generali di contratto in quanto clausola diretta a circoscrivere il perimetro del rischio assicurato, senza azzerarlo.
Assume che la clausola in parole è ontologicamente limitativa della responsabilità dell'assicuratore in quanto lungi dal delimitare il rischio lo azzera in quanto generica ed onnicomprensiva laddove prevede l'esclusione dell'obbligo indennitario in presenza di “ costi di sostituzione di materiali
difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle
condizioni stabilite nel contratto di appalto”.
A detta dell'appellante la clausola sarebbe altresì vessatoria e in contrasto con l'art. 125 del d.p.r. n. 207/2010 a mente del quale “ l'esecutore dei lavori è
obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti, opere anche
pagina 6 di 10 preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori”.
Con il quarto motivo censura il rifiuto all'indennizzo opposto dall'assicuratore fondato sull'errato presupposto che, nella specie, non si era verificato un danno materiale e diretto alle opere assicurate assumendo che un'opera composta da rifiuti non poteva non considerarsi danneggiata e del tutto inidonea all'uso e/o alla sua destinazione.
Fa rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza,
sollevata dall'assicuratore, in quanto, nella specie, il contratto concluso con non era un contratto di appalto, ma di fornitura di Parte_2
materiale
----------------------
I motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Secondo l'assunto di parte appellante la nozione di “materiale difettoso”
sarebbe diversa da quella di “rifiuto” sicchè l'inoperatività della polizza prevista nel primo caso non poteva estendersi al secondo.
L'assunto benchè condivisibile non conduce a ritenere operante la copertura assicurativa.
Al dovevano essere fornite “materie prime secondarie derivanti da Parte_1
scorie di acciaierie” ossia materiale che, grazie al processo di riciclo e di pagina 7 di 10 rigenerazione, da rifiuto sarebbe divenuto componente da utilizzare nei cicli produttivi.
La fornitura, al contrario, non fu corrispondente a quanto previsto in contratto,
in quanto furono consegnati rifiuti per i quali non era stato né iniziato né
completato il ciclo di lavorazione previsto.
Si può pertanto convenire che il materiale fornito fosse diverso da quello oggetto del contratto.
Tuttavia l'esclusione dell'operatività della polizza deriva, pur sempre, dalla clausola di cui all'art. 3 delle condizioni generali di contratto e, segnatamente,
da quella parte della clausola che prevede la non indennizzabilità dei costi sostenuti per il rifacimento dei lavori “ in difformità dalle condizioni stabilite
nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli
ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di
legge o regolamenti”.
Che nella specie il materiale fornito dalla società non fosse conforme Parte_2
alle specifiche contrattuali del contratto di fornitura e che detto materiale fosse altresì in contrasto con le norme ambientali è circostanza non contestata e,
comunque, acclarata nella consulenza tecnica espletata nel primo grado del giudizio all'esito della quale si accertava che il materiale fornito era inidoneo,
per il mancato rispetto delle caratteristiche dimensionali e prestazionali e per il superamento di alcuni parametri previsti dal test di cessione, in particolare per pagina 8 di 10 cromo ed arsenico, e come tale non suscettibile di uso legittimo.
Assume l'appellante di aver concluso un contratto di fornitura e non di appalto, ma tale circostanza non assume rilevanza al fine di escludere l'applicazione dell'art. 3 delle condizioni generali di contratto nelle quali si fa riferimento ai costi sopportati per il rifacimento dei lavori realizzati in “ in
difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti,
ecc.” come avvenuto nel caso di specie in cui la necessità di demolizione e rifacimento delle tratte autostradali interessate dalla fornitura era Parte_2
stata determinata dall'impiego, nella realizzazione delle opere, di materiale difforme dalle specifiche contrattuali e, comunque, illecito in quanto in contrasto con le norme ambientali.
Assume parte appellante che la clausola in parola lungi dal delimitare il rischio, per la sua genericità ed onnicomprensività, era tale da neutralizzare il rischio, ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore con la conseguenza che detta clausola, in quanto vessatoria, doveva essere approvata specificatamente per iscritto, pena la sua nullità
L'assunto è privo di pregio in quanto la polizza sottoscritta risulta conforme allo schema di contratto previsto nel testo ministeriale ( D.M. 123/04-
Allegato 2.3) al fine di dare attuazione uniforme all'obbligo di assicurazione posto a carico dell'esecutore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 129 del D.
lgs. 163/2006.
pagina 9 di 10 Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro
4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
NI DE
IL PRESIDENTE
PP SE
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