Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 1
Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità quando l'interruzione riguardi un singolo atto o il turbamento della sua regolarità, senza che tale comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell'ufficio, non potendo assumere rilievo eventuali interferenze esterne che, per gli effetti minimali che producono, rientrano nella ordinaria sfera di maleducazione, sgarbo o petulanza, ovvero nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alle forme, ai tempi e alle modalità dell'intervento posto in essere da un pubblico ufficiale, tanto da essere agevolmente controllabili o superabili attraverso i "normali meccanismi di difesa" di cui l'ufficio o il servizio dispone, proprio nella prospettiva di assicurarne la costante continuità di funzionamento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento alla condotta dell'imputato che si era frapposto fisicamente, e ricorrendo a toni concitati, tra la moglie e un carabiniere, il quale stava chiedendo alla donna chiarimenti sull'espletamento di una pratica, in ragione delle lamentele ricevute da terzi, così da indurre il pubblico ufficiale ad interrompere per ragioni di opportunità l'attività di servizio in corso di svolgimento).
Commentari • 3
- 1. Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 340, in linea con l'interesse tutelato, sanziona non solo la condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico di cui si tratti, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico (Sez. 6, 46461/2013). Proprio la rilevata ampiezza dell'ambito di applicazione della norma ha indotto la giurisprudenza a puntualizzare che, ferma la rilevanza di un'alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un'oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta …
Leggi di più… - 2. Interruzione pubblico servizio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 dicembre 2022
- 3. Sdraiarsi davanti all'autobus per protesta è reato (Cass. 1334/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2019
E' reato l'interruzione del servizio pubblico, ma anche ogni comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico, a patto che abbia influito in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell'ufficio. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. VI PENALE - SENTENZA 11 gennaio 2019, n.1334 Pres. Petruzzellis – est. Tronci Ritenuto in fatto 1. Il P.G. presso la Corte d'appello di Trieste impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui l'anzidetta Corte territoriale, in riforma della pronuncia del Tribunale giuliano, ha mandato assolto C.M. dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 340 c.p. con ampia formula, per insussistenza del fatto. 2. Assume la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2014, n. 36404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36404 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 28/05/2014
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 902
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 3617/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI GI N. IL 29/08/1959;
avverso la sentenza n. 870/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 22/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 22 ottobre 2013 la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 20 giugno 2011 - che dichiarava IA ER colpevole, nella sua qualità di agente della Polizia Municipale, dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 340 c.p., (capi sub A) e B), commessi in Portoscuso il 14 febbraio 2007 - lo ha assolto dal delitto ascritto al capo sub B) perché il fatto non sussiste e ha ridotto la pena a giorni venti di reclusione, per effetto dell'eliminazione dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p..
All'esito del giudizio di primo grado, il predetto imputato era stato condannato alla pena di giorni trenta di reclusione, unificati i reati con il vincolo della continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai Giudici di merito, mentre i Carabinieri della Stazione di Portoscuso stavano chiedendo spiegazioni a AU AR TO, titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche, riguardo alle lamentele espresse da un cittadino circa la mancata trascrizione del passaggio di proprietà di un'autovettura, sopraggiungeva l'imputato, coniuge della AU e agente della locale Polizia municipale, che si "frapponeva fisicamente" tra il Maresciallo dei Carabinieri e la moglie, alzando il tono della voce e chiedendo conto e ragione dell'intervento effettuato, nel contestare gli addebiti che le venivano mossi. Ne era scaturita una discussione molto accesa sui tempi di evasione della pratica in questione, al cui esito il Maresciallo "si vedeva costretto" ad interrompere la sua attività e ad uscire dai locali dell'agenzia, decidendo di effettuare un nuovo intervento in seguito, poiché l'intervento del IA non gli permetteva di continuare a parlare con la AU, ne' di effettuare i relativi controlli, anche in considerazione della presenza di altri clienti intervenuti nei locali dell'agenzia.
2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del IA, deducendo due motivi di doglianza.
2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 340 c.p., per avere l'impugnata pronunzia erroneamente sostenuto l'assoluta irrilevanza sia dell'individuazione di quale fosse l'esatto oggetto dell'accertamento da parte dei pubblici ufficiali intervenuti presso l'agenzia di pratiche automobilistiche della moglie dell'imputato, sia della circostanza per cui essi non si fossero poi ripresentati presso quell'agenzia dopo la discussione con lui intercorsa, posto che sui termini formali di espletamento di una pratica automobilistica non v'era coincidenza di opinioni tra quanto sostenuto dal IA e dalla moglie e quanto ritenuto invece dai Carabinieri.
Siffatto accertamento doveva ritenersi necessario, poiché, altrimenti, non sarebbe possibile comprendere se l'attività compiuta costituisse, o meno, un accertamento qualificabile, ai sensi dell'art. 340 c.p., come servizio pubblico o di pubblica necessità.
2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 340 c.p., poiché, a fronte della genericità dell'accertamento e della sua peculiare finalità, sarebbe abnorme ritenere che il fatto di replicare ad un'Autorità al fine di precisare fatti o dati normativi - specie quando non vi sia chiarezza sul termine di espletamento della pratica (pari a gg. 60, come sostenuto dall'imputato e dalla moglie, o inferiore a tale limite, come ritenuto dai Carabinieri) - costituisca un'attività effettivamente volta ad interrompere o a turbare il pubblico servizio. L'imputato, dunque, anche a voler ammettere che l'accertamento in corso fosse qualificabile come attività di pubblico servizio, non aveva alcuna intenzione di interromperne o di turbarne l'espletamento. Si trattò, peraltro, di un dialogo svoltosi in termini del tutto normali, senza che il IA, in quel frangente sostituitosi alla moglie che era impegnata con un'altra cliente, abbia costretto i Carabinieri ad interrompere la verifica in corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
4. Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio si riferisca ad un'alterazione, anche se temporanea, del funzionamento nel suo complesso, non all'alterazione di un singolo atto, ovvero di una singola funzione o prestazione, rapportata ad un determinato momento, la quale non ha in sostanza alcuna incidenza negativa, di apprezzabile valenza, sulla concreta operatività globale dell'ufficio o del servizio. In altri termini, questi devono rimanere, a causa della condotta tenuta dall'agente, effettivamente compromessi nel loro dinamismo operativo, non assumendo rilievo alcuno eventuali turbative esterne che, per gli effetti minimali che producono, rientrano, per così dire, nella "fisiologica" prevedibilità di un intervento, tanto da essere agevolmente controllabili, o superabili, attraverso i "normali meccanismi di difesa" di cui l'ufficio o il servizio dispone, proprio nella prospettiva di assicurarne la costante regolarità e la continuità di funzionamento (Sez. 6, n. 15750 del 06/03/2003, dep. 03/04/2003, Rv. 224691; Sez. 6, n. 8725 del 19/04/2000, dep. 02/08/2000, Rv. 220748; v., inoltre, Sez. 6, n. 35399 del 08/06/2006, dep. 23/10/2006, Rv. 235196).
Nel caso in esame, invero, la stessa ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata nel giudizio di merito non consente di sussumere la condotta nel tipo di reato ipotizzato nel relativo tema d'accusa, poiché l'imputato si limitò ad intervenire e a discutere animatamente con gli operanti, usando "toni accesi e irrispettosi", sicché il Maresciallo dei Carabinieri che procedeva in quella circostanza non diede ulteriore corso all'attività di controllo in via di espletamento, "per convenienza", come posto in rilievo nella stessa motivazione della decisione impugnata, "e non perché materialmente impossibilitato a farla".
Il comportamento dell'imputato, certamente non commendevole per l'imbarazzo e lo sconcerto suscitato nei presenti e, soprattutto, per il discredito che poteva gettare sui pubblici ufficiali che stavano eseguendo un'attività di mero accertamento, non ha effettivamente inciso sul funzionamento dell'ufficio nel suo complesso, ma su un singolo atto il cui compimento lo stesso pubblico ufficiale intervenuto decise di rinviare, per ragioni di opportunità, in un successivo momento.
Nè, peraltro, sarebbero configurabili altre fattispecie incriminatrici (ad es., ex artt. 336 o 337 c.p.), per l'evidente assenza di comportamenti violenti o minacciosi da parte dell'imputato.
La irrilevanza della condotta perturbatrice, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, va ravvisata ogniqualvolta essa rientri nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alle forme, ai tempi e alle modalità dell'intervento posto in essere da un pubblico ufficiale, rientrando nella ordinaria quota di maleducazione, sgarbo e petulanza che durante lo svolgimento di un tipo di pubblico ufficio o servizio può ragionevolmente presumersi verrà manifestata (Sez. 6, n. 25 del 29/10/1994, dep. 05/01/1995, Rv. 200080).
5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2014