Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 09/12/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 197/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
NR RI Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere LA SC Consigliere relatore Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello nel giudizio iscritto al n. 60815 del registro di segreteria, promosso da:
ON IA (c.f. [...]), nato a [...]
(TN) il 14 marzo 1967 e residente in [...],
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all’atto di appello, dall’avv.
NI OL (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Cesare Battisti, n. 26, Trento (TN) pec:
nicola.stolfi@pectrentoavvocati.it - appellante;
nei confronti di
- PROCURA REGIONALE presso la Sezione Giurisdizionale della Corte
dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, in persona del Procuratore regionale pro tempore, pec: trento.procura@corteconticert.it
- appellato;
- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti in persona del Procuratore Generale pro tempore, pec:
procura.generale.appelli@corteconticert.it - appellato;
- AR ZI, LA UC, RZ AN, tutti rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dall’avv. NI OL (c.f.
[...]), con studio in Piazza Cesare Battisti, n. 26, Trento pec: nicola.stolfi@pectrentoavvocati.it – appellati non costituiti;
- PE UG (c.f. [...]), nato a [...] il 29.08.1956 e residente a [...], rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall’avv. Leonardo Colle (c.f.
[...]), con studio in Via Zuppani, n. 5, Belluno (BL), pec:
leonardo.colle@ordineavvocatibellunopec.it – appellato non costituito;
- GO OH (c.f. [...]), nato a [...] il 23.05.1973, residente a [...]di Castrozza (TN), Via Corradini, n. 15, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto OR, Giorgio OR e EN CC con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
EN CC (c.f. [...]) in Via delle Orne, n. 32, Trento, pec: lorenzo.eccher@pectrentoavvocati.it – appellato;
- MA WE (c.f. [...]), nato a [...]
(TN) il 19.01.1979 e residente a [...], Via Castelletto Inferiore, n.
44 – appellato non costituito;
per l’annullamento della sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per il Trentino –
Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, n. 10/2023, depositata il giorno 8 marzo 2023;
VISTO l’atto d’appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 10 ottobre 2025, con l’assistenza del Segretario, dott.
TO CH, il relatore cons. LA Scandurra, l’avv. NI OL per l’appellante e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G., cons. Sabrina D’Alesio, per la Procura generale.
Svolgimento dei fatti I. A seguito di esposto, la Procura contabile presso la Sezione Giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento chiamava in giudizio TA IA, già Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Provinciale Trentino (CNSAS-TN), RI ZI, Vice Presidente, EL UG, AG OH, BE UC, CU AN e AT WE, quali componenti pro tempore del Consiglio direttivo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale di Trento (CNSAS-TN), per sentirli condannare al pagamento di € 148.800,96, oltre a rivalutazione e interessi, per il danno in ipotesi subìto dal CNSAS di Trento e dalla Provincia Autonoma di Trento, consistente nell’intero valore della fornitura di n. 1.200 “divise di rappresentanza” marchio Montura dalla ditta Tasci s.r.l. (conferma di ordine CNSAS-TN n. 304/2016 e fattura Tasci del 27 dicembre 2016).
Nel corso del giudizio di primo grado la Sezione territoriale adottava l’ordinanza istruttoria n. 10/2022, onde acquisire le “Linee Guida per divisa CNSAS, deliberate dall’Assemblea Nazionale dei Delegati del 18.03.2006”, nonché le “Disposizioni di servizio emanate dagli organismi competenti” e ogni altra determinazione di carattere generale adottata dal CNSAS-TN in attuazione dell’art. 4 del Regolamento approvato dal CNSAS-TN il 7 aprile 2015 e modificato il 30 maggio 2016.
II. Con sentenza n. 19/2020 la Sezione Giurisdizionale per il Trentino AltoAdige/Südtirol – Sede di Trento - dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario.
III. La decisione veniva impugnata dalla Procura regionale; ON IA, AR ZI, LA UC e RZ AN proponevano, a loro volta, appello incidentale.
IV. Con sentenza n. 506/2021 la Prima Sezione centrale d’Appello accoglieva il gravame della Procura regionale, dichiarava assorbito l’appello incidentale e, per l’effetto, annullava la decisione di primo grado; affermava la giurisdizione contabile e rinviava per la prosecuzione del giudizio nel merito al Giudice di primo grado.
V. La Procura regionale provvedeva alla riassunzione del giudizio.
VI. La Sezione Giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento - in parziale accoglimento della domanda formulata dalla Procura regionale, con sentenza n. 10/2023, condannava:
- ON IA al pagamento, in favore del CNSAS-TN, della somma di euro 30.380,00, oltre interessi e accessori;
- AR ZI, LA UC, RZ AN, PE, UG, GO OH e MA WE al pagamento, in favore del CNSAS-TN, di euro 2.170,00 ciascuno, oltre interessi e accessori.
Il giudice di primo grado accertava che il CNSAS-TN, nella riunione del Consiglio direttivo del 14.10.2016, aveva deliberato l’acquisto di 1.200 capi di vestiario, definiti “divise di rappresentanza”, che, in realtà, erano da intendersi come “capi ordinari, in alternativa a quelli già in uso, ma nuovi” (pag. 25 della sentenza), a fronte di una presenza di circa 700 Soci “in proporzioni assolutamente esorbitanti … e comunque incongrue rispetto alle esigenze dell’Amministrazione” (pag. 30), rilevando che euro 48.600,00 provenivano dal finanziamento erogato dalla Provincia Autonoma di Trento a titolo di contributo straordinario e che “la spesa eccedente, in termini di sovrabbondanza della fornitura, è pertanto calcolabile in euro 43.400,00, costituente il danno concretamente occorso (euro 124,00x350)” (pag. 34), rapportato al costo unitario di 124,00 euro per i 350 capi, eccedenti il reale fabbisogno (a fronte della presenza di 700 soci e di una scorta di magazzino di almeno 150 capi: 1.200 capi – 700 – 150 = 350).
VII. Avverso la sentenza proponeva appello TA. In sintesi, l’appellante
– con diverse argomentazioni – lamentava “Insussistenza del fatto; carenza assoluta di accertamento e di motivazione sul numero di divise adeguato alle esigenze del CNSAS TN; mancata determinazione del danno erariale; assenza della colpa grave”.
L’esponente ribadiva l’insussistenza dei presupposti della responsabilità erariale e del comportamento antigiuridico, in quanto non era ravvisabile né l'elemento oggettivo del danno, tenuto conto che le divise erano state consegnate ai soci in comodato d'uso e che era stata compiuta una errata determinazione delle scorte di magazzino, né quello soggettivo, sotto il profilo della colpa.
VIII. La Procura Generale rassegnava le proprie conclusioni, ritenendo i motivi di impugnazione infondati. Quanto alla reiterata affermazione, contenuta nel terzo motivo di appello, che nel caso di specie non sussisterebbe la giurisdizione contabile, la Procura rilevava che la sentenza della Sezione Prima Centrale di Appello n. 506 del 14-12-2021, affermativa della giurisdizione contabile, non è stata impugnata in Corte di cassazione e che la stessa è, pertanto, passata in giudicato.
Quanto, poi, alla pretesa insussistente antigiuridicità della condotta e dell’elemento soggettivo, la stessa Procura evidenziava che” il giudice di primo grado ha richiamato i verbali delle riunioni del 13-4-2016, del 27-2016 e del 27-10-2016, nei quali il Consiglio direttivo del CNAS-TN, aderendo alla proposta del presidente ON, ha deliberato l’acquisto anche in considerazione di fornire i capi acquistati ‹‹ai soci meritevoli›› che avevano ‹‹da poco lasciato il soccorso alpino›› e a quelli in procinto di lasciare l’associazione (vedasi anche la relazione della Guardia di Finanza, a pag. 6)”.
IX. Si costituiva AG, proponendo contestuale intervento ad adiuvandum nell’appello principale presentato da IA TA. In ogni caso, ribadiva che nel caso di specie andrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice contabile e l’insussistenza nel merito degli addebiti, sotto il profilo tanto dell’elemento oggettivo, quanto di quello soggettivo e del nesso causale.
X. All’udienza del 3 aprile 2025 si dava atto che mancava la prova di avvenuta notifica dell’atto di appello a AT WE e che non erano state depositate le ricevute di avvenuta notifica del decreto di fissazione dell’udienza a RI ZI, BE UC, CU AN, EL UG, AG OH e AT WE. Su motivata istanza di parte appellante di disporre il rinvio dell’udienza, onde acquisire la prova delle avvenute notificazioni, sentito il pubblico ministero, il giudizio veniva rinviato alla data odierna.
XI. In data 9 ottobre 2025, l’appellante depositava la relata dell’avvenuta notifica in data 12 maggio 2025 dell’atto di appello e dell’ordinanza a verbale del 3 aprile 2025 a AT WE nonché la notifica, in data 9 maggio 2025, dell’ordinanza a verbale del 3 aprile 2025 a RI ZI, BE UC, CU AN, EL UG, AG OH, alla Procura regionale e alla Procura generale.
XII. All’odierna pubblica udienza, l’avv. OL per l’appellante TA ribadiva le conclusioni in atti. Il rappresentante del Pubblico Ministero osservava preliminarmente che il deposito della notifica dell’ordinanza a verbale adottata all’udienza del 3 aprile 2025 non è avvenuto nel temine di trenta giorni, intendendosi il termine come perentorio; riteneva, pertanto, l’appello improcedibile nei confronti di tutte le parti. Lo stesso requirente rilevava altresì l’inammissibilità della memoria depositata da AG, nella parte in cui l’interessato chiede l’assoluzione, non avendo questi appellato la sentenza; nel merito, insisteva per il rigetto dell’appello. Assente l’avv. EN CC in difesa di AG HO.
Motivi della decisione 1. Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, delineato dall’art. 276 c.p.c., e dall’analogo art. 101 del codice di giustizia contabile (c.g.c.),
approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m. e i., il Giudice decide gradatamente le questioni preliminari, dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione della causa e, quindi, il merito della causa secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.
L’ordine di trattazione delle questioni impone, dunque, la disamina prioritaria delle questioni di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto.
2. In limine litis, va esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’atto di appello nei confronti di tutte le parti sollevata dalla Procura generale in udienza, in quanto il deposito della notifica dell’ordinanza a verbale adottata all’udienza del 3 aprile 2025 non è avvenuto nel temine di trenta giorni.
Ritiene il Collegio che l’appello sia comunque procedibile, in quanto l’ordine di rinnovazione della notificazione dell’ordinanza a verbale del 3 aprile 2025 e con essa del decreto di fissazione di udienza è stato comunque eseguito dalla parte onerata.
3. In via preliminare, va dichiarata, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), la contumacia di RI ZI, BE UC, CU AN, di EL UG e AT WE, nei confronti dei quali risulta regolarmente istituito il contraddittorio con la rituale notifica dell’atto di appello e dell’ordinanza a verbale del 3 aprile 2025.
4. Sempre in via preliminare, va rilevato che non è ammissibile l’intervento, in senso tecnico, ad adiuvandum di AG OH nell’appello principale presentato da IA TA.
Nei giudizi di impugnazione l’art. 185 c.g.c. consente a coloro che, non essendo stati parti del giudizio, possano vantare un interesse alla decisione di intervenire in giudizio, a tutela delle proprie ragioni.
L’intervento presuppone la posizione di terzo. A AG, già condannato in primo grado, va piuttosto riconosciuta la posizione di parte appellata.
5. Ancora in via preliminare, va ritenuta inammissibile la memoria depositata da AG, nella parte in cui l’interessato chiede l’assoluzione, non avendo questi appellato la sentenza.
6. In via pregiudiziale, va, poi, ribadita la giurisdizione della Corte dei conti.
Tutte le questioni relative alla giurisdizione contabile, già dichiarate inammissibili nella sentenza di primo grado, qui gravata, sono state affrontate e decise con la sentenza di questa Sezione Prima Centrale di Appello n. 506/2021, non impugnata in Cassazione, e, pertanto, passata in giudicato.
Ne deriva che l’affermazione della giurisdizione del giudice contabile nella presente controversia è divenuta inoppugnabile.
7. Nel merito, la sentenza di primo grado ha accolto parzialmente la domanda attorea, ritenendo, con motivazioni ampiamente condivise da questo Giudice, che l’affidamento della fornitura alla Tasci rientrava nella dinamica dei rapporti contrattuali tra questa e il CNSAS-TN nell’ambito di un contratto di sponsorizzazione, valevole nel periodo 20.07.2015 (data di stipula del contratto)
fino al 31.12.2017 (data di scadenza).
Correttamente, la sentenza di prime cure ha così escluso qualsiasi artata manipolazione del Consiglio da parte del suo Presidente o doloso occultamento di circostanze rilevanti per la decisione dell’acquisto, a fronte dell’impianto accusatorio che ravvisava nella condotta di TA un atteggiamento manipolativo e doloso.
I Giudici di primo grado hanno poi precisato che i capi di vestiario, acquistati dalla Tasci, definiti come “divise di rappresentanza”, in realtà, erano da intendersi come “capi ordinari, in alternativa a quelli già in uso, ma nuovi”, costituiti da un maglioncino e da una camicia, assumendo che la fornitura in questione non poteva dirsi né irrazionale, né estranea al legittimo utilizzo delle risorse del CNSAS-TN, dovendo il CNSAS-TN degnamente rappresentare all’esterno una ordinaria immagine di sé stesso.
La sentenza ha così disatteso la tesi accusatoria, secondo cui la fornitura sarebbe stata in radice inutile o comunque di scarso utilizzo.
Dal verbale di riunione del Consiglio direttivo del 27.10.2016, si evince che la spesa di 1.200 “divise di rappresentanza” fu deliberata allo scopo di fornire a
“tutti i soci iscritti” e di mantenere in magazzino un numero congruo di capi di vestiario, destinati ad aggiungersi a quelli in uso, non a sostituirli.
Rispetto a tali due scopi, i primi Giudici hanno - condivisibilmente - ritenuto fisiologico e ragionevole che la fornitura sia stata quantificata sulla base di un numero di “capi” maggiore di quello del numero dei soci.
A fronte di una presenza di circa 700 soci, l’acquisto di 1.200 capi è stato, tuttavia, ritenuto dai Giudici di primo grado “in proporzioni assolutamente esorbitanti … e comunque incongrue rispetto alle esigenze dell’Amministrazione”.
Dai verbali presenti in atti risulta che il Consiglio direttivo, aderendo alla proposta del Presidente TA, ha deliberato l’acquisto anche al fine di fornire i capi acquistati ai “soci meritevoli che hanno lasciato da poco il soccorso alpino”
(verbale del consiglio direttivo del 27.10.2016) come riconoscimento al socio meritevole dell’appartenenza al CNSAS-TN.
Contrariamente a quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento del 7 aprile 2015, che prevede espressamente l’obbligo di restituzione della divisa di servizio, il deliberato del 27.10.2016 ha così ammesso la possibilità che i capi fossero distribuiti anche a soggetti già usciti dalla associazione o che gli stessi fossero trattenuti dai soci anche dopo la perdita di tale qualità.
Con il primo motivo di gravame, TA lamenta l’insussistenza del fatto, in quanto non sarebbe stato provato che le intenzioni manifestate si siano tradotte in comportamenti concludenti o che qualche socio uscente o già uscito dall'associazione abbia avuto in consegna i due capi.
Il motivo è infondato.
Il Consiglio ha approvato all’unanimità la delibera, con la sola astensione di un consigliere, nonostante i limiti posti dalla normativa interna, in virtù dei quali i capi della divisa non potevano essere destinati se non a soci del CNSAS-TN.
Il divieto di assegnare divise o componenti della divisa a soggetti che non rivestissero più la qualità di socio trovava la sua fonte direttamente nello Statuto e dal Regolamento interno dell’ente, ovvero in disposizioni fondamentali, la cui conoscenza doveva ritenersi dovuta da parte dei componenti del Consiglio direttivo, come esattamente rilevato anche dai primi Giudici, in virtù della posizione in seno al Consiglio, indipendentemente dal livello scolastico maturato o dalla data di investitura nelle funzioni, a nulla valendo anche su questo punto le difese di AG.
Con il secondo motivo di gravame, TA deduce la carenza assoluta di accertamento e di motivazione sul numero di divise adeguato alle esigenze del CNSAS-TN.
Anche questo motivo di doglianza è infondato.
La sentenza di prime cure ha ben messo in evidenza gli aspetti esorbitanti della fornitura rispetto a un contingente di circa 700 soci iscritti e di una scorta di magazzino di almeno 150 capi, a fronte dei 1.200 capi acquistati.
Parimenti privo di fondamento è il rilievo riguardante una asserita mancata determinazione del danno erariale.
Valgono, a tal riguardo, le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado riguardo alla natura del contributo straordinario di euro 48.600,00, devoluto dalla Provincia Autonoma di Trento.
Si è trattato, in effetti, di un contributo straordinario al bilancio, quale rimodulazione incrementativa del finanziamento annuale (e non di un contributo di scopo).
La quantificazione del danno, ad opera dei Giudici di prime cure, è avvenuta sulla base di un semplice calcolo matematico, prendendo a riferimento il numero dei soci, il costo unitario di 124,00 euro per ciascun capo, le scorte di magazzino e il numero dei capi, eccedenti il reale fabbisogno.
A fronte della presenza di circa 700 soci e di una scorta di magazzino di almeno 150 capi, la quota eccedente degli acquisti è stata correttamente calcolata sottraendo ai 1.200 capi, il numero dei soci (700) e il numero delle scorte (150).
Il danno è stato calcolato moltiplicando il numero dei capi in eccedenza (350)
per il costo unitario di ciascun capo (124,00 euro), per un ammontare pari a 43.400,00 euro.
Il danno così quantificato è stato ripartito, a titolo di colpa grave, in capo a tutti i convenuti, per avere ciascuno di essi contravvenuto ai chiari limiti imposti dalla disciplina pro tempore vigente - di semplice interpretazione e privi di alcuna incertezza applicativa.
L’evidente errore di valutazione nella quantificazione della fornitura rispetto alle reali esigenze del CNSAS-TN e la rilevante violazione del principio di razionalità della spesa, che ne è conseguita, integrano, come evidenziato anche in primo grado, gli elementi per l’imputazione del danno a titolo di colpa grave a tutti i convenuti, destituendo di fondamento anche il quarto motivo di appello di TA e le difese sul punto di AG.
Il diverso ruolo causale assunto, in via preponderante, da TA giustifica l’addebito a suo carico del 70 per cento del danno, per euro 38.380,00; la restante quota del 30 per cento, pari ad euro 13.020,00, va divisa in parti eguali tra i componenti del consiglio direttivo in euro 2.170,00 ciascuno, avendo essi integrato la maggioranza consiliare che ha determinato la decisione di spesa, a nulla valendo le osservazioni anche di AG riguardo ad una asserita assenza del nesso eziologico tra condotta e danno erariale contestato.
Per le considerazioni sin qui esposte, l’atto di appello di TA deve essere rigettato e la sentenza di primo grado va integralmente confermata anche in punto di accessori.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di ON IA e GO OH in solido a favore dello Stato.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello iscritto al n. 60815 del registro di segreteria promosso da
ON IA.
DA ON IA e GO OH al pagamento a favore dello Stato in solido delle spese di giudizio, liquidate in euro 128,00
(centoventotto/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
f.to LA SC f.to NR RI Depositata in Segreteria il 09/12/2025
IL DIRIGENTE
f.to Massimo BIAGI