Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/02/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.6444/2017
Verbale di udienza del 21.02.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 21.02.2025 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III Sez. Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del gop dr. Raffaelina Chioccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro 6444/17 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del
21.02.25 e vertente tra
corrente in Bologna, in persona del legale rapp.te p.t., P.I. Parte_1
e C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to ed elettivamente P.IVA_1 Controparte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, viale XXI Aprile n. 26, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione .
Attore
contro
Avvocato Giovanni Alberto Peluso del foro di Torino e presso lo stesso domiciliata.
Convenuta
uale incorporante la , (già , in persona CP Controparte_6 Controparte_7 del legale rappresentante p.t., c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Ettore C.F._1
Cappuccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Domenico Fontana 30, giusta procura generale per Notaio Dr. Persona_1
Chiamata in causa
OGGETTO: restituzione somme
CONCLUSIONI:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22/06/2017 la conveniva in Parte_1 giudizio la – già - deducendo: - di essere titolare di CP_4 Controparte_8 apposita convenzione relativa al servizio di liquidazione sinistri ed in forza di quest'ultima, di aver ordinato al proprio istituto di credito l' emissione di un assegno di traenza di importo pari ad €
6.676,73; - che gli assegni venivano spediti a mezzo del servizio postale dall'odierna attrice al danneggiato - - che tali assegni non erano mai stati recapitati al reale destinatario Parte_2 ma che venivano incassati da soggetti risultati successivamente non legittimati, chiedendo “ ... accertate le contraffazioni e le alterazioni sull'assegno bancario non trasferibile n. 9102553799, accertare e dichiarare la responsabilità della spa ex articolo art. 1218 e Controparte_5
1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049 c.c. e, ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad € 6.676,73, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in parola, da Parte_1 quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante”
Si costituiva , quale incorporante di chiedendo il CP_4 Controparte_8 rigetto integrale delle domande e chiamando in causa la chiedendo preliminarmente P_
l'integrazione del contraddittorio con la trattaria . Parte_3
Interveniva in giudizio quale cessionaria del ramo d'azienda della CP CP_4
con richiesta di estromissione della cedente UBI, facendo espressamente proprie e reiterando
[...] tutte le difese, eccezioni e conclusioni dimesse da detta ultima.
In data 05 maggio 2022, interveniva quale società incorporante la , Controparte_3 CP_4 con richiesta di estromissione di (divenuta ). CP_4 Controparte_3
In data 17 maggio 2022, si costituiva, altresì, quale incorporante la CP P_
, con richiesta di dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della interventrice
[...]
in sostituzione di , quanto alla domanda di manleva nei confronti di CP CP_4 fusa per incorporazione in . ovvero, in subordine, dichiarare Controparte_6 CP cessata la materia del contendere tra convenuta chiamante e terza chiamata e, in ogni caso, insistendo per il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti di , già . CP Controparte_6
Tanto premesso la chiedeva la condanna dei convenuti in forza del Parte_1 principio secondo cui vi sarebbe una responsabilità oggettiva della Banca negoziatrice dell'assegno che prescinde dal dolo e dalla colpa di questa, ai sensi dell'art. 43 seconda comma Legge Assegni che stabilisce la clausola di intrasferibilità (Cass. 1088/99). Inoltre non avrebbe tenuto conto della circostanza che la responsabilità della negoziatrice è contrattuale con la conseguenza che CP_4 spettava a quest'ultima dimostrare la correttezza del suo adempimento.
Ed invero, come si vedrà meglio infra, la più recente e moderna giurisprudenza della Suprema Corte ha superato il principio di responsabilità oggettiva della Banca negoziatrice di assegni di traenza per approdare al diverso principio secondo cui “Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (Cassazione Sezioni unite
12477/2018).
I motivi sono fondati e meritano accoglimento.
Innanzitutto si osserva che il contenzioso - relativo alla responsabilità della Banca negoziatrice, degli assegni di traenza spediti a mezzo posta ordinaria da compagnie di assicurazione a loro clienti, laddove detti assegni – trafugati durante la spedizione – entrino in possesso di malfattori che poi, con documenti falsi li pongono all'incasso – è un contenzioso che si protrae ormai da vari decenni. La giurisprudenza ha oscillato fra varie soluzioni, dapprima attestandosi su una posizione assai rigorosa verso la Banca negoziatrice, ritenuta oggettivamente responsabile per aver pagato l'assegno di traenza a persona diversa da quella cui era destinato, per poi via via approdare a posizioni più morbide. In questo contenzioso sono state pronunciate anche due sentenze da parte della Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n.14712 del 26 giugno 2007 a mente della quale la responsabilità della Banca negoziatrice “ ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ.; e Sez.
Unite n. 12477 del 21 maggio 2018 che ha pronunciato la massima già sopra riportata che consente alla banca negoziatrice di dare la prova liberatoria.
Da ultimo e segnatamente nel 2021 sono state pronunciate due sentenze a Sezioni semplici ( Sez. VI), la n. 9842/2021 e al n. 13152/2021, che in casi praticamente identici a quello che qui ci occupa, facendo applicazione dei principi già statuiti dalle Sezioni Unite del 2018 e implementandoli sono arrivate a statuire: 1) la responsabilità della Banca negoziatrice per responsabilità contrattuale tutte le volte in cui si sia limitata a identificare la persona che ha presentato l'assegno all'incasso ( minima diligenza richiesta) senza mettere in atto ulteriori misure idonee a evitare le frodi;
2) la sussistenza del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. della compagnia di assicurazioni per aver utilizzato, al fine di far pervenire l'assegno al destinatario, il servizio di Posta Ordinaria e non quello di Posta
Assicurata. Queste sentenze sono particolarmente interessanti anche perché pronunciate tra la stessa da un lato e dall'altro: perciò di seguito si riporta Parte_1 Controparte_9
l'intera motivazione della sentenza n. 13152 del 14 maggio 2021 in quanto come detto avente ad oggetto un caso identico al nostro, ed idonea quindi a motivare anche l'odierna sentenza :
“ 1.- La ha convenuto avanti al giudice di pace di Roma la Parte_1 CP_9
, per chiederne la condanna a risarcire il danno provocatole dell'essere stato «pagato a
[...] soggetto non legittimato un assegno di traenza», non trasferibile, montante a € 4.007,71. Emesso dalla compagnia di assicurazione a valere su conto corrente bancario a sé intestato, l'assegno di traenza era stato poi negoziato dalla società convenuta, con versamento delle relative somme nelle mani di persona diversa dal legittimo beneficiario. 2.- Con sentenza depositata nel marzo 2015, il giudice di pace ha accolto la domanda attorea e condannato la società a risarcire una CP_9 somma pari al valore facciale dell'assegno di traenza che aveva negoziato (oltre a interessi legali sino al soddisfo). 3.- ha presentato appello avanti al Tribunale di Roma. Che ha CP_9 respinto l'impugnazione. 4.- In proposito il Tribunale romano ha rilevato che, nella specie, la banca negoziatrice non ha adottato la diligenza dovuta nell'identificazione del presentatore dell'assegno, né ha fornito la prova liberatoria della non imputabilità a sé del relativo inadempimento. Nei fatti, il
Tribunale ha riscontrato che il «sedicente , soggetto al quale è stato pagato Persona_2
l'assegno, all'atto del versamento sul libretto postale nominativo con contestuale negoziazione del titolo, aveva presentato solo la carta di identità e la tessera sanitaria». Egli «non era già cliente delle o comunque persona conosciuta dal personale che aveva effettuato l'operazione». «La CP_9 presentazione dell'assegno e la contestuale apertura di un libretto postale, quando sarebbe stato senz'altro più semplice incassare l'assegno direttamente presso la Banca emittente o presso il proprio istituto di credito, doveva destare legittime perplessità». 6.- Compiute le riportate considerazioni, il
Tribunale ha poi osservato che nella specie non era ravvisabile alcuna concorrente responsabilità della società di assicurazione, che si era avvalsa della posta ordinaria per trasmette l'assegno al beneficiario. La normativa che vieta di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro e altri valori e preziosi - si è osservato al riguardo - «attiene ai soli rapporti tra l'ente postale e l'utente». 7.-
Avverso questo provvedimento, ha presentato ricorso, affidandolo a due motivi di CP_9 cassazione. Ha resistito, con controricorso, CP_10
RAGIONI DELLA DECISIONE 8.- Il primo motivo di ricorso assume «violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 commi 1 e 2 cod. civ. in relazione agli artt. 43 legge assegni e 1992 comma
2 cod. civ.». Rileva in proposito il ricorrente che la norma dell'art. 43 legge assegni viene a delineare una ipotesi di responsabilità per mancata diligenza, non già di tratto oggettivo. Fissata in tal modo la prospettiva di inquadramento del tema, passa a osservare che l'esame dei documenti prodotti nei gradi del merito non mostra segni evidenti di contraffazione né sul titolo negoziato, né sui documenti di riconoscimento acquisiti. L'operatore postale - così si specifica in via ulteriore - ha, da una parte, svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e ha verificato l'assenza di segni di contraffazione e quindi di irregolarità o alterazioni;
dall'altra, ha verificato l'identità della persona a favore della quale, in conformità al contenuto del titolo, veniva resa disponibile la somma portata dal titolo. 9.-
Del resto, «non è dato rilevare» - si aggiunge - «sulla scorta di quale norma o principio, prima di procedere all'operazione richiesta, le avrebbe dovuto rifiutare il pagamento Controparte_9 dell'assegno, in spregio alle regole che presidiano la speditezza dei traffici commerciali, stante la natura dell'assegno quale mezzo di pagamento». 10.- Il motivo non merita di essere accolto. 11.- La fattispecie concreta, per cui è stata invocata la responsabilità della banca negoziatrice, si iscrive nella generale tematica della attività di identificazione del soggetto che ha presentato all'incasso un titolo di pagamento, per venire a focalizzarsi sull'ipotesi particolare in cui questo titolo sia costituito da un assegno di traenza. E' dunque senz'altro opportuno fare richiamo, prima di ogni altra cosa, alla pronuncia di Cass., Sezioni Unite, 26 giugno 2007, n. 14712, che della figura dell'assegno di traenza si è occupata in modo specifico. 12.- Le notevoli «peculiarità di tali titoli e il fatto che essi possono di fatto assolvere a una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca» - ha annotato la pronuncia delle Sezioni Unite - «non tolgono che essi siano riconducibili al genus dell'assegno bancario», di questo mezzo di pagamento riproponendo le caratteristiche di base. «Alla circolazione e al pagamento di un assegno siffatto, munito di clausola di non trasferibilità» (secondo quanto avviene pure nel caso che è qui concretamente in esame) risulta dunque applicabile - si è di riflesso soggiunto - la «disciplina stabilita dal legislatore in materia di assegno bancario non trasferibile, che trova la sua collocazione dell'art. 43 legge assegni». 13.- Attesi questi rilievi di base,
è d'uopo fare subito richiamo, allora, anche alla pronuncia di Cass., Sezioni Unite, 21 maggio 2018,
n. 1247. Nell'esaminare appunto la regola fissata nell'art. 43 legge assegni, tale sentenza ha ripreso e ribadito il principio per cui la responsabilità della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione nel legittimo portare del titolo della persona che lo ha materialmente portato all'incasso, possiede natura di responsabilità contrattuale (sub specie del c.d. «contatto qualificato»), seguendo i parametri informanti della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176 comma 2 cod. civ., con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva. Nel contesto, detta pronuncia ha anche ribadito come detta responsabilità della banca negoziatrice faccia specifico riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio della relativa impresa - che viene a operare nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante - di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito da pagamento bancario in conformità alla regola che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Sul punto è ancora da aggiungere che, sulla scia di questo precedente, la recente decisione di Cass., 19 dicembre 2019,
n. 34107 non ha mancato di richiamare espressamente l'ulteriore principio (tradizionale, peraltro, nella giurisprudenza della Corte;
cfr., ad esempio, Cass. 22 maggio 2019, n. 13828), secondo cui l'operatore professionale è tenuto a rispondere, ex art. art. 1176 comma 2 cod. civ., del danno provocato anche in ipotesi di colpa lieve. 14.- La collocazione dell'assegno di traenza nel genus dell'assegno bancario non esonera, peraltro, dal mettere in evidenza le oggettive peculiarità che connotano tale figura: ché ciò è quanto propriamente occorre, anzi, per dimensionare in modo opportuno i termini del comportamento professionalmente diligente a cui la banca negoziatrice è tenuta nel verificare la rispondenza della persona, che presenta all'incasso un assegno di traenza, all'effettivo beneficiario dello stesso. In questa figura - riscontra la più volte richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 14712/2007- «una banca autorizza taluno a sottoscrivere un assegno appunto per traenza - sulla banca stessa, inviandogli a tal fine un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente medesimo. La predisposizione e l'invio dell'assegno al previsto traente presuppongono l'esistenza presso la banca di una provvista» apposita, costituita o dalla medesima banca che invia il modulo ovvero da terzi». Sul piano della struttura compositiva del documento, la descritta dinamica comporta che l'assegno di traenza è privo di firma di traenza quando viene inoltrato dalla banca trattaria al suo beneficiario (il documento riportando unicamente l'indicazione del nominativo del soggetto designato quale beneficiario); tale firma verrà apposta dal medesimo beneficiario in seguito, nella prossimità, cioè, della presentazione del titolo per l'incasso. Fermato questo punto, è opportuno anche rimarcare - come, del resto, non ha mancato di fare già la sentenza qui impugnata - che la banca trattaria per sé «non possiede lo specimen di firma del beneficiario» (per la constatazione che l'assegno di traenza «non presuppone la pregressa esistenza di una convenzione di assegno» v. sempre la sentenza delle Sezioni Unite, n. 14712/2007). Né, tanto meno, dispone di un simile strumento di verifica la banca negoziatrice. 15.-
Discende in via diretta dalla serie di osservazioni appena compiute che la presentazione all'incasso di un assegno di traenza da parte di persona diversa da quella dell'effettivo beneficiario non suppone, né passa attraverso - per lo specifico profilo della sottoscrizione del beneficiario (diverso, naturalmente, è il punto relativo alla somma apposta sulla chartula e quello del nominativo segnato come beneficiario;
ma tali aspetti ulteriore non interessano la presente indagine) - alcun tipo di abrasione o alterazione, o comunque correzione, del documento che forma il titolo di credito. Erra, pertanto, il ricorrente ad assegnare valore determinante, in punto di diligenza del comportamento tenuto dalla banca negoziatrice, a un simile ordine di riscontri. Per definizione, anzi, un'attività di verifica che - in relazione a un assegno di traenza - si limiti a questo livello integra gli estremi del controllo non diligente, perché si manifesta come in sé stesso non diretto a verificare la corrispondenza della persona che presenta il titolo con quella del beneficiario effettivo della prestazione portata sull'assegno di traenza. 16.- Come non ha mancato di mettere in peculiare evidenza la pronuncia impugnata, la mancata disponibilità di sottoscrizioni di comparazione della firma di traenza, che segue alla riscontrata assenza di specimen di firma (cfr. n. 14, ultimo capoverso), viene, naturalmente, a sottolineare l'esigenza che l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario dello stesso sia particolarmente attenta. Per altro verso, l'accennata tipologia di peculiarità che connota l'assegno di traenza viene direttamente a orientare la verifica - da compiere per rispettare il criterio del diligente controllo professionale - verso il contorno dei diversi profili che risultino inerenti o in ogni caso richiamati dalla fattispecie concreta. E quindi verso più riscontri che comunque posseggono, per così dire, taglio non cartolare: nel senso, appunto, che non vengono a fare riferimento alla firma di traenza apposta sul titolo (al tempo della sua presentazione), né alle caratteristiche dell'«intrinseco» documentale. 17.- In questo contesto, ruolo primario vengono di sicuro a svolgere - secondo i più consolidati standard valutativi presenti nella realtà sociale (su questo tema generale v. la recente disamina svolta dalla già citata
Cass., n. 34107/2019) - i documenti di identità personale del presentatore, che sono riconosciuti come tali dall'ordinamento vigente (sul punto cfr., d'altra parte, anche la norma dell'art. 19 d.lgs. n.
231/2007). E così in particolare, per riprendere l'enunciazione formulata dalla sentenza della Corte che si è appena richiamata, la documentazione rappresentata da «carta di identità, passaporto ovvero patente di guida» (tutti documenti, questi, che - si può in limine esplicitare - tra le altre cose contengono pure una rappresentazione «visiva» del loro titolare). Allo scrupoloso esame e controllo di questo genere di documenti dovrà dunque propriamente rivolgersi (e in via elettiva) l'attività della banca negoziatrice. 18.- Fissato questo punto, è tuttavia da chiedersi ancora se la positiva effettuazione di un controllo tramite il riscontro di uno degli indicati documenti di identità venga comunque a esaurire senza residui la tematica del comportamento a cui la banca negoziatrice è tenuta per adempiere all'obbligo di diligente verifica. Secondo quanto assume, in particolare,
l'opinione sostenuta dal ricorrente. In relazione al detto interrogativo - è peraltro opportuno precisare subito - non viene in considerazione l'eventualità di procedere al controllo di non di uno, ma di più documenti di identità. Come ha messo in particolare luce la decisione di Cass., 34107/2019, la presentazione di due (o più) documenti di identità non esclude l'eventualità che entrambi siano contraffatti;
né, per altro verso, la contraffazione di un secondo documento comporta, in linea di principio almeno, margini di difficoltà superiori a quelli rappresentati dalla contraffazione del primo. Del resto, quella della diligenza professionale ex art. 1176 comma 2 cod. civ. è materia che, per sua propria natura, si orienta verso la qualità delle verifiche da porre in essere, non già sulla semplice quantità delle stesse. 19.- In proposito il riferimento va, piuttosto, alla già sottolineata circostanza che, nel particolare caso dell'assegno di traenza, il controllo sull'identità della persona del presentatore risulta - assai più che nelle altre fattispecie di assegno - di per sé affidato alla verifica dei diversi dati «extracartolari» che la fattispecie concreta viene a presentare (sopra, nel n. 16): come rappresentati dai documenti d'identità ovvero pure da altri aspetti. Ora, in una simile prospettiva non v'è ragione oggettiva per assegnare al controllo del documento d'identità un valore senz'altro esaustivo o tale da mettere sempre e comunque a tacere ogni diversa indicazione che, nell'eventualità, il contorno della fattispecie concreta venga a presentare. Il controllo affidato al documento di identità si pone cioè come aspetto «fisiologico» (o «naturale», o anche «tipico», se si preferisce) di un comportamento che aspiri a onorare la diligenza professionale, ma non può dirsi in sé stesso sufficiente. La concreta presenza in fattispecie di altri segnali - come divergenti da quelli nel caso portati dal riscontro di un documento di identità e di peso in sé stesso significativo - viene in effetti a mettere in discussione l'esito del controllo, portando il caso fuori dalla pure e semplice fisiologia operativa;
e così ad esigere, sotto il profilo della valutazione di diligente comportamento della banca negoziatrice, l'effettuazione di altre, più specifiche e approfondite verifiche. 20.-
L'impugnata sentenza del Tribunale di Roma non si è discostata dalla sostanza delle regole che sono state appena enunciate. Essa, infatti, ha messo in chiara evidenza come, nel corso della controversia sia emersa, e rimasta incontestata, la sussistenza in fattispecie di una serie di circostanze particolari, atte a destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario dello stesso;
e pure ha rimarcato che la presenza di queste circostanze «anomali» avrebbe imposto - per il rispetto di un comportamento professionalmente diligente - l'espletamento di ulteriori e più specifiche verifiche da parte della banca negoziatrice, che per contro le aveva del tutto trascurate. 21.- Così, in specie, la pronuncia ha valorizzato il fatto che, nel concreto, il prenditore non era un cliente conosciuto al locale ufficio postale;
che, anzi, era persona del tutto sconosciuta;
che aveva appena aperto, proprio presso quell'ufficio, un apposito libretto postale;
che su questo libretto aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno ( sottolineatura della scrivente). Ora, la valorizzazione di questa serie di circostanze nell'indicata prospettiva (della non diligenza del comportamento nel concreto tenuto dalla negoziatrice ) risponde a un CP_9 apprezzamento di fatto, la cui sindacabilità in sede di legittimità è limitata al profilo della manifesta non ragionevolezza e plausibilità. Non par dubbio, peraltro, che la valutazione di «anomalia», che in proposito è stata effettuata dal Tribunale romano, rispetti senz'altro il criterio della ragionevolezza: la catena delle dette circostanze rappresentando, se non altro, una delle più diffuse e conosciute modalità di «trarre profitto» da assegni di traenza in un modo o nell'altro sottratti dalla loro destinazione naturale. 22.- Il secondo motivo di ricorso assume «violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ. in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen.». Il motivo sottolinea essere incontestato che l'assegno di traenza sia stato nella specie spedito al beneficiario a mezzo di posta ordinaria, per mettere in rilievo che le particolari caratteristiche strutturali di tale figura (il suo essere «privo di sottoscrizione», in particolare) lo rendono «inadatto» a un simile mezzo di trasmissione e ad annotare che solo la «spedizione del titolo in posta assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente della parte attrice, conforme a quanto previsto dall'art. 1182 ultimo comma cod. civ., quale forma di cautela finalizzata a evitare o quanto meno ridurre il danno. Ha perciò errato il Tribunale a giudicare «del tutto irrilevanti» le modalità di spedizione del titolo. 23.-
Il motivo è fondato. Nei fatti, la tematica di cui al motivo è stata in questi tempi fatta oggetto di approfondita indagine da parte di Cass., Sezioni Unite, 26 maggio 2020, n. 9769, che se ne è occupata rispetto a una fattispecie concreta rappresentata proprio dal caso dell'assegno di traenza. «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione di colpa del mittente» - si è concluso - perché comporta l'«esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda». La spedizione per posta ordinaria di un assegno si configura perciò come
«un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore» (sottolineatura della scrivente) . 24.- In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo. Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata nella parte relativa al tema del concorso di colpa del creditore ex art. 1227 cod. civ. e la controversia rinviata, per questa parte, al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità”.
Questo Tribunale ritiene dunque di conformarsi alle ultime pronunce della Suprema Corte e pertanto
- facendo applicazione dei principi di cui sopra - dichiara che la convenuta Controparte_5 nel momento in cui in cui ha pagato l'assegno oggetto di causa a un soggetto sconosciuto alla CP_4 ha tenuto un comportamento contrario alla diligenza media ( tra l'altro è notorio che altre Banche diverse dalle Poste, non consentono al pagamento di assegni a soggetti sconosciuti) richiedibile ad un professionista e deve pertanto rispondere, per responsabilità contrattuale, del danno cagionato ad
Parte_1
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta circa il trascorso quinquennio dalla data del danno, ovvero dalla data di negoziazione dei titoli. Vero è, invece, che la sentenza a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14712/07 ha stabilito che la responsabilità in cui incorre la banca negoziatrice di un assegno non trasferibile che si sostituisce alla banca trattaria è di tipo contrattuale e risponde ex art. 1218 c.c. con termine prescrizionale decennale.
Va parimenti rigettata l'eccezione sollevata da controparte che esclude ogni sua responsabilità essendo stata eseguita la negoziazione del titolo del titolo in virtù della procedura di negoziazione in Check Truncation o di TRONCAMENTO DEL CONTROLLO, non avendo provato l'adesione a tale procedura della società attrice per cui non è opponibile opponibile alla Compagnia attrice che non l'ha sottoscritto. Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata da circa il trascorso CP_11 quinquennio dalla data del danno, ovvero dalla data di negoziazione dei titoli. Vero è, invece, che la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14712/07 ha stabilito che la responsabilità in cui incorre la banca negoziatrice di un assegno non trasferibile che si sostituisce alla banca trattaria è di tipo contrattuale e risponde ex art. 1218 c.c. con termine prescrizionale decennale.
Tale danno deve essere quantificato nella misura pari all'importo dell'assegno di traenza sottratto, €.
6.676,73, oltre rivalutazione, trattandosi di debito di valore, e interessi moratori nella misura di quelli legali dalla data di emissione dell'assegno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione di questa sentenza al saldo.
E' altresì accertato e pacifico che ha spedito l'assegno di traenza, un tipo di assegno privo Parte_1 di firma al momento della spedizione in quanto destinato ad essere firmato dal suo stesso traente/beneficiario al momento dell'incasso, e quindi particolarmente atto a consentire frodi, utilizzando la posta ordinaria e non la posta assicurata, così' mettendo anch'essa in atto un comportamento imprudente, tanto più che proprio il protrarsi ormai da decenni di questo tipo di contenzioso evidenzia la particolare ricorrenza di frodi in caso di spedizione a mezzo posta di assegni di traenza.
il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., quando si risolva nell'accertamento delle rilevanza causale del fatto del danneggiato nella produzione del danno può essere accertato anche d' ufficio dal giudice ( Cass. Sez. Unite 13902/13; Cass. 9200/21) durante l'accertamento dei presupposti di accoglimento della domanda risarcitoria, ma come statuito da una recente sentenza del Tribunale di
Milano che ha negato il concorso di colpa nel caso di spedizione del titolo con posta ordinaria, osservando che “le concrete modalità di trasporto e custodia di una spedizione per posta ordinaria, per raccomandata o per assicurata non avvengono con modalità diverse, tali da evidenziare diversi gradi di sicurezza della spedizione (anche se la possibilità di tracciatura di una raccomandata, rendendola maggiormente “controllabile”, potrebbe consentire di evincerne la sottrazione: con la conseguenza che il mittente potrebbe esserne messo subito sull'avviso e in ipotesi adottare misure di salvaguardia finalizzate a precludere il pagamento dell'assegno). Tuttavia, quand'anche si ipotizzi una colpa, non si comprende come una modalità di spedizione, in ipotesi colposa, possa concorrere alla condotta inadempiente di parte debitrice, e quindi concorrere a “cagionare il danno”. Al soggetto al quale si demanda di valutare il titolo presentato all'incasso si prescrive un'attività che per definizione prescinde dalle modalità tramite le quali l'assegno è stato spedito venendo in rilievo solo nel momento in cui l'assegno viene presentato per essere incassato” (cfr. Trib. Milano n. 2919 del 12.04.2023 – cfr. all. 06), deve ritenersi che unica responsabile dell'incauto pagamento dell'assegno, tra l'altro non prodotto in giudizio, è la convenuta . Controparte_5
Ne consegue che la domanda dell'attrice deve essere accolta con la condanna della stessa al pagamento della somma portata dall'assegno per cui è causa, maggiorato degli interessi moratori decorrenti dalla data di emissione dell'assegno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione di questa sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di , e pertanto si pongono a carico Controparte_5 di questa, e vengono liquidate in base al D.M. 455/14 tabella 1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
1) Accoglie la domanda di rimborso somme proposta dalla e condanna Parte_1 la e chi per essa, al pagamento della somma di €. €. 6.676,73, oltre Controparte_5 rivalutazione, trattandosi di debito di valore, e interessi moratori nella misura di quelli legali dalla data di emissione dell'assegno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione di questa sentenza al saldo;
2. Condanna la e chi per essa , in persona del legale rpp.te p.t. alla refusione Controparte_5 delle spese di lite in favore della attrice , che liquida in € 2921,00 per Parte_4 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15% e agli oneri accessori dovuti per legge.
3. Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Santa Maria C.V.
Il gop
Dr. Raffaelina Chioccarelli