Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2001, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
, R.G.N. 19050/98 E N C.C+$61434 6 O 8 I 9 Z 1 012 75/01 / A 4 R / T 6 22/9/2000 S 2 I . A G R I . Cron. 2685 E P R . R IN NO PO LO TALIANO D A A L E D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. D E I S T N N E E S SEZIONE TRIBUTARIA S I . E A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I composta dai signori: R UFFICIO COPIE E T Richiesta cople studio dott. EN CARBONE presidente A IL SOLE 24 ORE M dal Sig. per diritti L. 3000 dott. Enrico ALTIERI consigliere 1 FEB. 2001 dott. US MARZIALE cons. relatore TL CANCELLIERE • dott. Eugenio AMARI consigliere dott. Antonio MERONE consigliere ha pronunciato la seguente: Ogg. Tributi/agevolazioni/ prima casa/acquisto SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e i difende come per legge;
ricorrente - B contro . N CE ZZ e NA IA AL, elettivamente domicilati LIRE 3000 in Roma, Via degli Scipioni n, 268/a, presso lo studio dell'avv. CANCELLERIA US Bozzi, che li rappresenta e difende con l'avv. Ulderico Sottocasa in vistù di procura a margine del controricorso;
CG063545 7 8 US MA 4 1
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 69/98 de 3 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 2000 dal relatore cons. dott. US MA;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che il signor EN IZ e la signora NA RI LE, proponevano ricorso alla Commissione provinciale di San Remo avverso l'avviso con il quale l'Ufficio del Registro di quella città aveva liquidato l'imposta suppletiva di registro da loro dovuta in relazione all'acquisto di un alloggio, a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, di cui essi aveva chiesto di poter fruire, pur avendo già goduto di quelle accordate dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, in relazione ad altro acquisto immobiliare precedentemente effettuato;
che il ricorso veniva accolto dalla Commissione adita, la cui decisione era confermata dalla Commissione Tributaria regionale che, respingendo l'appello proposto dall'Ufficio, ribadiva il diritto del contribuente di fruire dei benefici accordati dalla legge n. 118/85; US MA che l'Amministrazione chiede la cassazione di tale sentenza con un unico motivo di ricorso;
- che gli intimati resistono. Considerato in diritto che la Commissione Tributaria regionale, nel riconoscere il diritto del contribuente a fruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118), da lui richiesti al momento dell'acquisto, ha posto in evidenza che tali benefici e quelli contemplati dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, si pongono in una posizione di autonomia e possono quindi legittimamentereciproca concorrere;
che tale assunto viene contestato dall'Amministrazione finanziaria che denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, D.L. n. 12/85 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 118/85), in relazione all'art. 1, legge n. 168/82 e alla legge 31 dicembre 1991, n. 415; nonché vizio di censura la decisione impugnata, rilevando che le motivazione leggi sopra indicate sono parte integrante di una disciplina organica, diretta ad agevolare l'acquisto della prima casa e che non può quindi fruirsi delle provvidenze previste da una di esse dopo aver già usufruito di quelle accordate dall'altra; che la cumulabilità dei benefici previsti dalle due leggi sopra US MA 3 indicate era stata di recente riconosciuta da questa Corte sul duplice rilievo: a) che la formulazione l'art. 2, primo comma, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, è assai precisa e non contiene alcun riferimento ai benefici accordati dalle norme precedentemente in vigore;
b) che tale riferimento compare, per la prima volta, nell'art. 3, secondo comma, legge 31 dicembre 1991, n. 415, ma con riferimento ai trasferimenti posti in essere successivamente non può essere quindi considerato quale a tale data e espressione di un principio generale, implicitamente desumibile dall'ordinamento (Cass. 19 maggio 1999, n. 4840; 12 novembre 1999, n. 12540; 3 marzo 2000, n. 2399); che ogni residuo dubbio, a tale riguardo, è comunque venuto meno a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 7, nono comma, ha espressamente stabilito, con disposizione interpretativa, e come tale applicabile anche per il passato, che ai "trasferimenti a titolo oneroso per i quali era stata chiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1, legge 22 aprile 1982, n. 168"; che la motivazione della sentenza impugnata dà conto in modo chiaro e coerente delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata;
US MA che il ricorso deve essere pertanto respinto;
che le spese di questa ulteriore fase seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
} La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di questa ulteriore fase, che liquida in complessive L. 3.150.000, ivi comprese L.
3.000.000 per onorari. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 22 settembre 2000. CORT Il Presidente M ✓estens CASSAZION sore R S P U E est IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano Moldo DEPOSITATO IN CANCEL GETT Oggi. E IL CANCELLIERE C1 N O Arnaldo Casand I 6 Z 8 5 A 9 1 . R / T N 7 4 S 1 / I 98 A 6 I 2 G B 7 E . R . 9 R R L . A L P . T A A D U . D L B B E I A E D T T R I A T 1 N S I 3 E N 1 R S E S E É . I T N A A M US MA