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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17482 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 19012 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. all'udienza del 28.11.2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. David Pavoncello e dall'Avv. Marco Pavoncello ed elettivamente domiciliata in
Roma, Via Quirino Majorana n. 203, per procura in atti;
ATTORE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IO AC ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in
Roma via del Tempio di Giove n. 21;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso pagamento indennità O.S.P.
CONCLUSIONI per parte attrice: “in via preliminare: sospendere l'esecutività dei
provvedimenti impugnati anche con decreto inaudita altera parte;
in via principale: dichiarare
prescritti, nulli, annullabili e/o comunque privi di effetti Avvisi di pagamento dell'indennità di
occupazione abusiva nn. 100000303/2018 – Prot. CA/2022/210244 del 21.12.2022; n.
10000021/2018 - Prot. CA/2022/210244 del 21.12.2022; n. 100000186/2018 - Prot.
CA/2022/211042 del 21.12.2022, i verbali sottostanti e di ogni altro atto connesso, nonché
1 incidenter tantum dichiarare la illegittimità delle Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive
relative alle sanzioni del 200% rispetto al calcolo dell'indennità; in via subordinata: ridurre
l'importo nella misura di legge”
Per parte convenuta: “rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti di
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la validità ed CP_1
efficacia degli atti opposti, accertando la debenza delle somme portate dagli atti opposti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice proponeva opposizione agli avvisi di pagamento dell'indennità di occupazione abusiva nn. 100000303/2018 – Prot.
CA/2022/210244 del 21.12.2022; n. 10000021/2018 - Prot. CA/2022/210244 del 21.12.2022;
n. 100000186/2018 - Prot. CA/2022/211042 del 21.12.2022 emessi da – CP_1
Municipio Roma I Centro – Ufficio Entrate, tutti notificati il 23.02.2023 per l'importo rispettivamente di euro 2.419,00; 4.488,00; 1.903,00 quale indennità di occupazione in violazione dell'artt. 63 D.Lgs. 446/97 e 14-14bis-17 Reg. Osp e Cosap;
Gli atti opposti traevano origine da accertamento effettuato: 1) il 06.11.2017 con verbale n. 15-
00808 per un'occupazione di suolo pubblico antistante l'esercizio per mq. 25,97 (mt.
4,90x5,30) con tavoli, sedie, senza essere in possesso della prescritta concessione”; 2) del
20.01.2018 con verbale n. 15-08010 “…sebbene in possesso di concessione di O.S.P. rilasciata
con D D. n. rep. CA/4808 del 27/11/2017, non era in grado di esibire il titolo al momento del
sopralluogo. Lo stesso titolo autorizza un'occupazione di mq. 6,00 con tavoli, sedie e un
ombrellone di mt. 3,00x2,00 ma di fatto veniva occupato il suolo pubblico con tavoli, sedie, n.
2 ombrelloni di mt. 3,00x2,00 cadauno, n. 3 elementi di riscaldamento, fioriere e n. 2
pannellature perimetrali, per un totale di mq. 16,50 (mt. 5,00x3,30), avendo realizzato pertanto
un ampliamento di mq. 10,50 e una difformità negli arredi, rispetto a quanto concesso”; 3) del
16.03.2018 con verbale n. 15-00585 con cui veniva accertato un ampliamento di mq 13,89, il
tutto privo di ulteriore autorizzazione per la parte trovata in eccesso e una difformità negli
arredi rispetto al titolo concesso, rispetto a quello autorizzato per complessivi mq. 6 ”
2 A sostegno dell'opposizione la società deduceva: - di essere titolare di autorizzazioni amministrative per svolge l'attività commerciale di bar e ristorazione, e per le quali corrisponde annualmente i contributi Cosap anche per l'anno 2018, richiamato negli avvisi opposti;
- eccepiva, a tal fine, la mancata contestazione immediata dei verbali di violazione,
quale atto presupposto agli avvisi di pagamento e la violazione dell'art. 14 legge 689/81 al fine di conoscere le contestazioni che hanno portato l'emissione degli avvisi di pagamento indennità; - mancanza nell'avviso di pagamento di opere fisse e permanenti oggetto l'addebito concernente l'occupazione abusiva di spazi e di aree pubbliche;
- evidenziava che l'occupazione del suolo pubblico avvenuta nei giorni 20.01.2018 e 6.11.2017 e 16.03.2018 , a causa di eventi eccezionali dovuti a maggiore afflusso di turisti, non si è protratta nei 30 gg precedenti l'accertamento; - eccepiva, inoltre, il difetto di motivazione dell'avviso e l'erroneità della quantificazione della indennità calcolata con la tariffa pari ad € 1,34, importo superiore rispetto ad € 1,19, applicabile al caso de quo, come indicata nella DDC 119/2005.
Si costituiva contestando puntualmente ogni avversa deduzione ed eccezione, CP_1
ritenendo infondata l'opposizione e concludendo il rigetto.
La causa è stata istruita mediante prova documentale e prova testimoniale.
2 - La presente controversia muove dall'opposizione di avviso di pagamento indennità per occupazione suolo pubblico, in violazione dell'art. 63 e dell'art. 14 – bis del Regolamento
COSAP. A fronte di una occupazione abusiva l'Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone COSAP richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
L'Amministrazione ha agito sulla base dei criteri previsti dall'art.63 del D. L.vo n.446/97 e del
Regolamento Comunale COSAP il quale cumula in un'unica previsione sia la disciplina del trattamento sanzionatorio sia quella dell'indennità di occupazione abusiva (art. 14 bis
Regolamento COSAP Delibera Comunale n. 117/1998, per l'indennità e la sanzione per occupazione abusiva). L'importo dell'occupazione abusiva è determinato avuto riguardo al canone per l'occupazione legittima (art. 14 comma 1 Regolamento “ per le occupazioni abusive
si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%”).
3 Per l'occupazione abusiva l'Amministrazione applica una sanzione amministrativa pecuniaria,
disciplinata dalla legge 689/81, determinata nella misura del 200% dell'indennità (art. 14 bis,
2 comma Regolamento COSAP cit).
La pretesa creditoria riportata negli avvisi non è di natura sanzionatoria, ma indennitaria quale corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico non autorizzata, pertanto, non assume rilievo la sanzione irrogata con il verbale di accertamento ex art. 14 legge 689/81 per la valenza di atto ricognitivo del debito, a titolo di indennità.
Ciò comporta che il pagamento della sanzione irrogata con il verbale di accertamento determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio ed impedisce l'emissione dell'ordinanza ingiuntiva, ma non conduce necessariamente all'annullamento dell'avviso di accertamento indennità proprio in virtù della mancanza di quel vincolo procedimentale che è tipico della
D.D.I con la quale viene applicata la sanzione, né l'omessa contestazione immediata dell'illecito o il difetto di notifica del verbale di accertamento conduce all'annullamento degli avvisi per violazione dell'art. 14 Legge 689/81.
Passando all'esame di merito della pretesa creditoria, la società ha contestato la durata dell'occupazione ed il quantum dell'indennità, calcolato nei 31 gg precedenti all'accertamento.
Sulla durata dell'occupazione, la regola da applicare è quella imposta dalla legge n. 446/97 all'
art. 63 , secondo comma lett.g), in quest'ultima lettera è previsto, infatti, il criterio per il quale l'illecito si presuma che risalga a 30 giorni prima dell'accertamento.
Tale durata (31 giorni), si deduce direttamente dall'art. 14-bis della D.C.C. 75/2010, 1° comma
"l'occupazione abusiva si considera permanente, se realizzata con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre - negli altri casi- si presume effettuata decorrere dal trentesimo
giorno precedente alla data del verbale di accertamento, di cui al successivo comma 3, salvo
prova contraria a carico del trasgressore”.
La normativa di settore opera in presenza dei caratteri di stabilità e permanenza dell'occupazione abusiva, con esclusione dell'utilizzo del suolo ulteriore, rispetto a quello autorizzato, quando appare momentaneo o occasionale.
4 Nella fattispecie in esame, in ragione della presunzione di cui all'art. 14 del Regolamento
COSAP, la prova dell'eccezionalità dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, nei giorni precedenti l'accertamento indicati nei verbali sottesi agli avvisi opposti con ai tavoli e sedie, non appare compiutamente raggiunta.
Il teste escusso sig. ha così dichiarato: “non ricordo con precisione i giorni Testimone_1
che mi vengono letti ( 6.11.2017, 20.01.2018 e 16.03.2018) ma posso riferire che in prossimità
dei giorni che mi vengono letti l'occupazione è avvenuta eccezionalmente per comitive di
turisti”; ed ancora “è vero è capitato che nel periodo (novembre marzo) comitive di turisti
hanno frequentalo il ristorante, ma non c'è stato bisogno di allargare lo spazio di
occupazione”.
La deposizione del teste non appare idonea a supere la presunzione indicata dall'art. 14 bis ovvero a provare che nei giorni prima dell'accertamento l'occupazione sia avvenuta regolarmente. Difetta, infatti, nella deposizione il carattere della “precisione” richiesto in tema di presunzioni riferito al fatto noto (occupazione di un solo giorno), ovvero è necessario che il fatto non sia vago ma almeno determinato nella realtà descritta dalla fattispecie in concreto esaminata.
Gli importi dell'indennità sono stati determinati con gli avvisi secondo i criteri indicati 17,
DAC. 91/2019 tenuto conto come disposto dalla norma” della tariffa e dei coefficienti
moltiplicatori indicati nella tabella, allegato C), che costituisce parte integrante del presente
Regolamento. Le tariffe sono ponderate secondo il valore economico della disponibilità
dell'area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi all'occupazione.
I coefficienti moltiplicatori sono stabiliti per specifiche attività, anche in relazione alle
modalità di occupazione, e si applicano all'intera area occupata”.
Le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando;
• Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, dichiara dovuti gli importi di cui all'avvisonn.
100000303/2018 – Prot. CA/2022/210244 del 21.12.2022; n. 10000021/2018 - Prot.
5 CA/2022/210244 del 21.12.2022; n. 100000186/2018 - Prot. CA/2022/211042 del
21.12.2022 rispettivamente di euro 2.419,00; euro 4.488,00; euro 1.903,00;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
Roma, 12.12.2025
IL GIUDICE
EL AN
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL AN ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 19012 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. all'udienza del 28.11.2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. David Pavoncello e dall'Avv. Marco Pavoncello ed elettivamente domiciliata in
Roma, Via Quirino Majorana n. 203, per procura in atti;
ATTORE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IO AC ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in
Roma via del Tempio di Giove n. 21;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso pagamento indennità O.S.P.
CONCLUSIONI per parte attrice: “in via preliminare: sospendere l'esecutività dei
provvedimenti impugnati anche con decreto inaudita altera parte;
in via principale: dichiarare
prescritti, nulli, annullabili e/o comunque privi di effetti Avvisi di pagamento dell'indennità di
occupazione abusiva nn. 100000303/2018 – Prot. CA/2022/210244 del 21.12.2022; n.
10000021/2018 - Prot. CA/2022/210244 del 21.12.2022; n. 100000186/2018 - Prot.
CA/2022/211042 del 21.12.2022, i verbali sottostanti e di ogni altro atto connesso, nonché
1 incidenter tantum dichiarare la illegittimità delle Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive
relative alle sanzioni del 200% rispetto al calcolo dell'indennità; in via subordinata: ridurre
l'importo nella misura di legge”
Per parte convenuta: “rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti di
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la validità ed CP_1
efficacia degli atti opposti, accertando la debenza delle somme portate dagli atti opposti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice proponeva opposizione agli avvisi di pagamento dell'indennità di occupazione abusiva nn. 100000303/2018 – Prot.
CA/2022/210244 del 21.12.2022; n. 10000021/2018 - Prot. CA/2022/210244 del 21.12.2022;
n. 100000186/2018 - Prot. CA/2022/211042 del 21.12.2022 emessi da – CP_1
Municipio Roma I Centro – Ufficio Entrate, tutti notificati il 23.02.2023 per l'importo rispettivamente di euro 2.419,00; 4.488,00; 1.903,00 quale indennità di occupazione in violazione dell'artt. 63 D.Lgs. 446/97 e 14-14bis-17 Reg. Osp e Cosap;
Gli atti opposti traevano origine da accertamento effettuato: 1) il 06.11.2017 con verbale n. 15-
00808 per un'occupazione di suolo pubblico antistante l'esercizio per mq. 25,97 (mt.
4,90x5,30) con tavoli, sedie, senza essere in possesso della prescritta concessione”; 2) del
20.01.2018 con verbale n. 15-08010 “…sebbene in possesso di concessione di O.S.P. rilasciata
con D D. n. rep. CA/4808 del 27/11/2017, non era in grado di esibire il titolo al momento del
sopralluogo. Lo stesso titolo autorizza un'occupazione di mq. 6,00 con tavoli, sedie e un
ombrellone di mt. 3,00x2,00 ma di fatto veniva occupato il suolo pubblico con tavoli, sedie, n.
2 ombrelloni di mt. 3,00x2,00 cadauno, n. 3 elementi di riscaldamento, fioriere e n. 2
pannellature perimetrali, per un totale di mq. 16,50 (mt. 5,00x3,30), avendo realizzato pertanto
un ampliamento di mq. 10,50 e una difformità negli arredi, rispetto a quanto concesso”; 3) del
16.03.2018 con verbale n. 15-00585 con cui veniva accertato un ampliamento di mq 13,89, il
tutto privo di ulteriore autorizzazione per la parte trovata in eccesso e una difformità negli
arredi rispetto al titolo concesso, rispetto a quello autorizzato per complessivi mq. 6 ”
2 A sostegno dell'opposizione la società deduceva: - di essere titolare di autorizzazioni amministrative per svolge l'attività commerciale di bar e ristorazione, e per le quali corrisponde annualmente i contributi Cosap anche per l'anno 2018, richiamato negli avvisi opposti;
- eccepiva, a tal fine, la mancata contestazione immediata dei verbali di violazione,
quale atto presupposto agli avvisi di pagamento e la violazione dell'art. 14 legge 689/81 al fine di conoscere le contestazioni che hanno portato l'emissione degli avvisi di pagamento indennità; - mancanza nell'avviso di pagamento di opere fisse e permanenti oggetto l'addebito concernente l'occupazione abusiva di spazi e di aree pubbliche;
- evidenziava che l'occupazione del suolo pubblico avvenuta nei giorni 20.01.2018 e 6.11.2017 e 16.03.2018 , a causa di eventi eccezionali dovuti a maggiore afflusso di turisti, non si è protratta nei 30 gg precedenti l'accertamento; - eccepiva, inoltre, il difetto di motivazione dell'avviso e l'erroneità della quantificazione della indennità calcolata con la tariffa pari ad € 1,34, importo superiore rispetto ad € 1,19, applicabile al caso de quo, come indicata nella DDC 119/2005.
Si costituiva contestando puntualmente ogni avversa deduzione ed eccezione, CP_1
ritenendo infondata l'opposizione e concludendo il rigetto.
La causa è stata istruita mediante prova documentale e prova testimoniale.
2 - La presente controversia muove dall'opposizione di avviso di pagamento indennità per occupazione suolo pubblico, in violazione dell'art. 63 e dell'art. 14 – bis del Regolamento
COSAP. A fronte di una occupazione abusiva l'Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone COSAP richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
L'Amministrazione ha agito sulla base dei criteri previsti dall'art.63 del D. L.vo n.446/97 e del
Regolamento Comunale COSAP il quale cumula in un'unica previsione sia la disciplina del trattamento sanzionatorio sia quella dell'indennità di occupazione abusiva (art. 14 bis
Regolamento COSAP Delibera Comunale n. 117/1998, per l'indennità e la sanzione per occupazione abusiva). L'importo dell'occupazione abusiva è determinato avuto riguardo al canone per l'occupazione legittima (art. 14 comma 1 Regolamento “ per le occupazioni abusive
si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%”).
3 Per l'occupazione abusiva l'Amministrazione applica una sanzione amministrativa pecuniaria,
disciplinata dalla legge 689/81, determinata nella misura del 200% dell'indennità (art. 14 bis,
2 comma Regolamento COSAP cit).
La pretesa creditoria riportata negli avvisi non è di natura sanzionatoria, ma indennitaria quale corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico non autorizzata, pertanto, non assume rilievo la sanzione irrogata con il verbale di accertamento ex art. 14 legge 689/81 per la valenza di atto ricognitivo del debito, a titolo di indennità.
Ciò comporta che il pagamento della sanzione irrogata con il verbale di accertamento determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio ed impedisce l'emissione dell'ordinanza ingiuntiva, ma non conduce necessariamente all'annullamento dell'avviso di accertamento indennità proprio in virtù della mancanza di quel vincolo procedimentale che è tipico della
D.D.I con la quale viene applicata la sanzione, né l'omessa contestazione immediata dell'illecito o il difetto di notifica del verbale di accertamento conduce all'annullamento degli avvisi per violazione dell'art. 14 Legge 689/81.
Passando all'esame di merito della pretesa creditoria, la società ha contestato la durata dell'occupazione ed il quantum dell'indennità, calcolato nei 31 gg precedenti all'accertamento.
Sulla durata dell'occupazione, la regola da applicare è quella imposta dalla legge n. 446/97 all'
art. 63 , secondo comma lett.g), in quest'ultima lettera è previsto, infatti, il criterio per il quale l'illecito si presuma che risalga a 30 giorni prima dell'accertamento.
Tale durata (31 giorni), si deduce direttamente dall'art. 14-bis della D.C.C. 75/2010, 1° comma
"l'occupazione abusiva si considera permanente, se realizzata con impianti o manufatti di
carattere stabile, mentre - negli altri casi- si presume effettuata decorrere dal trentesimo
giorno precedente alla data del verbale di accertamento, di cui al successivo comma 3, salvo
prova contraria a carico del trasgressore”.
La normativa di settore opera in presenza dei caratteri di stabilità e permanenza dell'occupazione abusiva, con esclusione dell'utilizzo del suolo ulteriore, rispetto a quello autorizzato, quando appare momentaneo o occasionale.
4 Nella fattispecie in esame, in ragione della presunzione di cui all'art. 14 del Regolamento
COSAP, la prova dell'eccezionalità dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, nei giorni precedenti l'accertamento indicati nei verbali sottesi agli avvisi opposti con ai tavoli e sedie, non appare compiutamente raggiunta.
Il teste escusso sig. ha così dichiarato: “non ricordo con precisione i giorni Testimone_1
che mi vengono letti ( 6.11.2017, 20.01.2018 e 16.03.2018) ma posso riferire che in prossimità
dei giorni che mi vengono letti l'occupazione è avvenuta eccezionalmente per comitive di
turisti”; ed ancora “è vero è capitato che nel periodo (novembre marzo) comitive di turisti
hanno frequentalo il ristorante, ma non c'è stato bisogno di allargare lo spazio di
occupazione”.
La deposizione del teste non appare idonea a supere la presunzione indicata dall'art. 14 bis ovvero a provare che nei giorni prima dell'accertamento l'occupazione sia avvenuta regolarmente. Difetta, infatti, nella deposizione il carattere della “precisione” richiesto in tema di presunzioni riferito al fatto noto (occupazione di un solo giorno), ovvero è necessario che il fatto non sia vago ma almeno determinato nella realtà descritta dalla fattispecie in concreto esaminata.
Gli importi dell'indennità sono stati determinati con gli avvisi secondo i criteri indicati 17,
DAC. 91/2019 tenuto conto come disposto dalla norma” della tariffa e dei coefficienti
moltiplicatori indicati nella tabella, allegato C), che costituisce parte integrante del presente
Regolamento. Le tariffe sono ponderate secondo il valore economico della disponibilità
dell'area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi all'occupazione.
I coefficienti moltiplicatori sono stabiliti per specifiche attività, anche in relazione alle
modalità di occupazione, e si applicano all'intera area occupata”.
Le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando;
• Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, dichiara dovuti gli importi di cui all'avvisonn.
100000303/2018 – Prot. CA/2022/210244 del 21.12.2022; n. 10000021/2018 - Prot.
5 CA/2022/210244 del 21.12.2022; n. 100000186/2018 - Prot. CA/2022/211042 del
21.12.2022 rispettivamente di euro 2.419,00; euro 4.488,00; euro 1.903,00;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
Roma, 12.12.2025
IL GIUDICE
EL AN
6