Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1973, n. 840
Articolo 1
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15 gennaio 1974
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972 e mediante riduzione dei corrispondenti fondi speciali per gli anni 1973 e 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1974