Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 2065
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inosservanza della norma processuale posta a pena di inefficacia (artt. 324 commi 3 e 5, 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.)

    Il termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. ha natura meramente ordinatoria. Il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il Tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti. Nella fattispecie, la decisione è stata emessa in data 15 luglio 2025, a seguito della trasmissione completa degli atti il 10 luglio precedente. Il ricorrente non ha eccepito nulla in ordine alla elusione del termine perentorio.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione per mancanza o mera apparenza

    Nella nozione di 'violazione di legge', per cui può essere proposto ricorso per cassazione, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta. La scarsa persuasività degli argomenti del Tribunale non integra un vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità. Il Tribunale ha affrontato tutti i temi di doglianza sviluppati con i motivi di riesame, fornendo congrua e conferente argomentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 2065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2065
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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