Sentenza 3 marzo 2010
Massime • 1
Integra il delitto di elusione dolosa della misura cautelare disposta dal giudice civile la condotta del titolare di quote di una società, di cui sia stato disposto il sequestro conservativo, che provveda alla loro cessione con l'intento di vanificare l'esecuzione della misura, ancorché tale cessione avvenga prima della formale notifica all'interessato del provvedimento cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2010, n. 25796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25796 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/03/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 381
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 45673/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE IL, N. IL 28/01/1959;
avverso l'ordinanza n. 1169/2009 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 22/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Diddi, che si è riportato al ricorso. FATTO
Con ordinanza del 22.09.2009 il Tribunale di Roma in sede di riesame confermava il decreto del 27.07.2009 con cui il locale GIP aveva disposto il sequestro preventivo dell'intero pacchetto azionario della Sorgente Santa Croce S.p.A. e del 100% del capitale sociale della Como S.r.l. di proprietà della Servizi Generali a terzi S.r.l., sulla base del fumus del reato ex art. 388 c.p. ascritto a LL CA e LL IA TT, che, secondo l'assunto accusatorio, avrebbero eluso dolosamente, attraverso una duplice cessione (del 19 gennaio e del 29 aprile 2009) delle dette partecipazioni, l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro conservativo delle medesime, emessi nel procedimento civile n. 72547/08. Il Tribunale riteneva in particolare decisivo che il LL, ormai consapevole dell'esistenza del sequestro conservativo, in quanto a lui notificato nel gennaio 2009, il successivo 29 aprile aveva nuovamente ceduto l'oggetto del sequestro. Propone ricorso il LL, deducendo che il Tribunale non ha colto, in punto fumus l'assoluta mancanza della materialità del reato contestato, essendosi la duplice condotta ascritta verificata sempre prima che il relativo provvedimento del giudice civile emesso in sede cautelare fosse portato a conoscenza del destinatario secondo le regole del processo, e potendosi inoltre la condotta punibile del reato de quo configurare solo con riferimento ad atti di disposizione materiale e non anche di disposizione giuridica dei beni oggetto del vincolo.
Anche sulla sussistenza del periculum l'ordinanza impugnata sarebbe, secondo il ricorrente, del tutto generica e aspecifica. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nella ipotesi di reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, (così come in quella di cui al comma 1, del cit. articolo), invero, il bene protetto, più che l'autorità dei provvedimenti giudiziali, è l'interesse a rendere possibile la loro esecuzione, in vista del soddisfacimento del creditore. L'individuazione di tale ratio della norma è la più coerente con la caratterizzazione legislativa del fatto tipico più in termini di "frode" diretta a frustrare la cennata esecuzione, che di semplice 'disubbidienza' al provvedimento giudiziale.
Così correttamente inteso, il delitto de quo non può non ricomprendere anche la condotta posta in essere indipendentemente dalla formale notifica del provvedimento (cfr. sul punto Cass.20.11.1985, Buffa), che sia in sè già esistente, ove la stessa sia comunque deliberatamente diretta a vanificarne l'esecuzione:
circostanza quest'ultima sulla cui sussistenza l'ordinanza impugnata (letta in congiunzione col confermato provvedimento applicativo) ha reso una motivazione scevra da vizi che ne comportino inesistenza o apparenza e insuscettibile quindi (nè del resto fatta specifico oggetto) di censura in questa sede.
Quanto al rilievo che la condotta punibile del reato de quo sarebbe configurabile solo con riferimento ad atti di disposizione materiale e non anche di disposizione giuridica dei beni, lo stesso non trova supporto nella formula normativa e, se può inerire alle caratteristiche di alcune situazioni specifiche, non può certamente valere in ipotesi - quale quella di specie - in cui è proprio con atti di disposizione giuridica che si persegue il fine di impedire l'esecuzione del provvedimento giudiziale.
Connotata da motivazione non affetta da vizi tali da renderla inesistente o apparente è anche la parte dell'ordinanza impugnata in cui, richiamandosi quanto già rilevato nel provvedimento applicativo, si sottolinea il pericolo che la libera disponibilità da parte dell'indagato (per il tramite di soggetti giuridici a lui strettamente collegati) delle quote oggetto di sequestro, attraverso in particolare ulteriori atti di cessione, determini una gravosa protrazione dei pregiudizi dell'illecita condotta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010