Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 1
I contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 4 R.D.L. n. 5 del 1942 (in sostituzione dell'iscrizione al Fondo per l'indennità agli impiegati, previsto dal medesimo decreto) hanno natura di contratti a favore di terzo, rispetto ai quali, però, la facoltà attribuita dall'art. 1411 cod. civ. allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari, nei confronti di entrambe le parti del contratto, di volerne profittare, resta preclusa dalla tacita accettazione dei beneficiari, onde il contratto, una volta concluso, resta assoggettato alla disciplina prevista dal citato decreto, con conseguente obbligo del datore di lavoro (in virtù del richiamo all'art. 2 R.D.L. citato, contenuto nell'art. 4 del medesimo R.D.L.) di adeguare i premi assicurativi ai successivi aumenti di retribuzione, indipendentemente dalla circostanza che un obbligo siffatto discenda o meno dal contratto di assicurazione stipulato, e senza che su tale impegno, perdurante fino all'abrogazione delle norme sul Fondo ad opera dell'art. 4 legge n. 297 del 1982, influiscano le proroghe o riaperture dei termini previste, in relazione alle provvidenze in questione, dall'art. 8 R.D.L. n. 5 citato. È inoltre da escludere che il datore di lavoro, ove si sia impegnato con convenzione aggiuntiva a rinunciare in favore dei dipendenti al rendimento annuo sui premi versati, possa, dopo l'accettazione, anche tacita, dei lavoratori, revocare unilateralmente il suddetto impegno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5821 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IO PRESTIPINO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BNA SPA - BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO, EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato CIRIACO FORGIONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO RO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^. 16670/00 proposto da:
BNA SPA - BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
RO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell'avvocato CIRIACO FORGIONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO RO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1584/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/02/99. R.G.N. 713/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato FORGIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN RO, già dipendente della Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a., premesso che la suddetta Banca aveva stipulato con l'Ina, ai sensi dell'art. 4 RDL n.5 del 1942, una polizza di assicurazione a favore dei propri dipendenti in sostituzione dell'iscrizione al Fondo per l'indennità agli impiegati istituito col decreto sopra citato;
premesso inoltre che erano previste polizze supplementari in corrispondenza dei graduali aumenti di retribuzione e che, con successiva convenzione aggiuntiva del 18 maggio 1946, la Banca aveva rinunciato al computo degli interessi o rendimenti dovuti a suo favore sui premi versati, stabilendo che questi dovessero essere aggiunti al capitale versato a favore dei dipendenti;
premesso infine di essersi accorto solo successivamente alla cessazione del rapporto che la Banca unilateralmente aveva "congelato" la posizione dei dipendenti ad una determinata tabella retributiva, non adeguando più i prezzi versati agli aumenti retributivi via via verificatisi e conseguentemente non accreditando le somme risultanti dai cd. rendimenti sui premi, adiva il pretore di Milano chiedendo la condanna della Banca alla riliquidazione del rendimento della polizza INA, riproporzionata ai versamenti che avrebbero dovuto essere eseguiti tenendo conto degli aumenti retributivi intervenuti e degli impegni assunti dalla predetta Banca con la citata convenzione aggiuntiva. il pretore respingeva la domanda.
Il Tribunale di Milano, investito dell'appello proposto avverso la sentenza pretorile dal RO, accoglieva invece la domanda e i con sentenza non definitiva sull'an, condannava la BNA a corrispondere all'appellante una somma pari al capitale quale sarebbe maturato dalle prestazioni della polizza INA tenendo conto degli aumenti retributivi conseguiti dal RO fino alla cessazione del rapporto e dei correlativi cd. rendimenti di cui alla convenzione aggiuntiva del 18 maggio 1946.
In particolare, il Tribunale, rilevata l'esistenza di un atto interruttivo, escludeva che potesse ritenersi prescritto il diritto del ricorrente, e, nel merito, osservava che l'obbligo della Banca di adeguare i premi assicurativi agli aumenti retributivi conseguiti dai dipendenti discendeva direttamente dalla legge, essendo stata l'assicurazione collettiva prevista in sostituzione della corrispondente obbligazione di accantonamento presso il Fondo per l'indennità agli impiegati, senza che potessero assumere rilievo in senso contrario le ripetute proroghe e riaperture di termini previste per il versamento dei suddetti accantonamenti;
rilevava altresì il Tribunale che la convenzione aggiuntiva del 18 maggio 1946 non poteva intendersi riferita soltanto ai rendimenti in atto, ma, essendo finalizzata all'accrescimento dei capitali assicurati "a scadenza", doveva intendersi riferita ai rendimenti via via maturati fino alla scadenza di ciascun contratto di lavoro.
Successivamente, con sentenza definitiva, il medesimo Tribunale, disposta ed espletata consulenza tecnica, quantificava in L.41.482.782 la somma dovuta al RO dalla BNA in forza dei titoli di cui alla precedente sentenza non definitiva.
Avverso le sentenze del Tribunale di Milano la BNA propone due distinti ricorsi per cassazione, entrambi successivamente illustrati con memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. A ciascun ricorso resiste con controricorso il RO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi n.3319/2000 e n.16670/2000, proposti rispettivamente avverso la sentenza sull'an e quella sul quantum, trattandosi di ricorsi proposti contro due sentenze che, integrandosi reciprocamente i definiscono un unico giudizio (v. in tal senso Cass. n. 9377 del 2001). Col primo dei quattro motivi del ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Milano la BNA censura la suddetta pronunzia per violazione degli artt. 248 n. 5 c.p.c. e 1387 e seguenti c.c., oltre che per carenza della motivazione su di un punto essenziale della controversia.
In particolare, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto che la prescrizione del diritto controverso fosse stata interrotta dalla lettura spedita da un legale nel settembre 1993, senza tenere conto che la Banca aveva affermato di non aver mai ricevuto tale lettera ed aveva inoltre contestato che al legale fosse stata conferita all'uopo la necessaria procura dal titolare del diritto.
Il motivo è ammissibile, diversamente a quanto ritenuto dal controricorrente, posto che, secondo un condivisibile e ribadito orientamento di questa Corte, la parte risultata totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande ed eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo invece sufficiente che tali domande o eccezioni vengano riproposte in una delle sue difese nel giudizio di secondo grado (v., tra le tante, da ultimo, Cass. n. 11929 del 1998 n. 602 del 2000) e che, ai fini della validità della suddetta riproposizione, è altresì sufficiente che domande ed eccezioni vengano nuovamente esposte in uno degli scritti difensivi del giudizio di secondo grado, senza particolari vincoli formali. Ancorché ammissibile, la censura è tuttavia infondata. Sul punto, dalla pur concisa motivazione della sentenza impugnata risulta infatti l'esistenza di una lettera a contenuto interruttivo della prescrizione inviata da un legale per conto del RO alla BNA e la spedizione di tale lettera, nel settembre 1993.
Secondo la ricorrente il Tribunale non avrebbe tenuto conto che essa aveva dichiarato di non aver ricevuto la suddetta missiva, ma dalla non contestata data di spedizione della stessa, riportata in sentenza, deve desumersi che vi sia in atti prova certa di tale spedizione. Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (che questo collegio intende condividere, non ravvisando validi motivi per discostarsene), il creditore può provare con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni, di aver inviato la costituzione in mora per iscritto al debitore, onde, anche in mancanza di una ricevuta di ritorno, la prova certa della spedizione di una raccomandata (costituita dalla relativa ricevuta) deve far presumere l'arrivo della medesima a destinazione per i particolari doveri di consegna a carico del servizio postale (v. in tal senso Cass. n. 9861 del 1998 e Cass. n. 7181 del 1996). Secondo la ricorrente, inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che essa aveva contestato che al mittente dell'atto interruttivo fosse stata conferita idonea procura. ma, secondo un orientamento giurisprudenziale, recentemente ribadito da questa Corte e condiviso dal Collegio, la circostanza che l'atto di costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente ma da un soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di suo rappresentante o mandatario, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante (ancorché conferito senza formalità e dimostrabile con ogni mezzo di prova, anche presuntiva) non toglie all'atto la sua idoneità ad interrompere la prescrizione, atteso che la disposizione di cui all'art. 1392 c.c. (secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita nella forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere) trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 c.c., per gli atti unilaterali negoziali, ma non per quello di costituzione in mora che, pur dovendo avere forma scritta, è mero atto giuridico non negoziale. (v. sul punto, da ultimo, Cass. n. 10090 del 1998). Deve pertanto ritenersi corretta la decisione del Tribunale di Milano in ordine alla ritenuta interruzione dell'eccepita prescrizione, pur dovendosi sul punto integrare nei sensi sopra esposti la succinta motivazione della sentenza impugnata.
Col secondo motivo la Banca ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1, 2, 4, 16 r.d.l. 8 gennaio 1942; del d.l. n.298 del 1946; del d.l. n.243 del 1948; della l. n.330 del 1949; della l. n. 946 del 1949; della l. n. 1105 del 1950; della l. n. 1617 del 1951; della l. n. 1181 del 1952; della l. n. 82 del 1952;
della l. n. 961 del 1953; della l. n. 617 del 1955; della l. n.1037 del 1956; della l. n. 680 del 1957; della l. n.31 del 1959; della l. n. 1310 del 1961; della l. n. 32 del 1963; dell'art. 23 l. n. 216 del 1974; dell'art. 35 d.P.R. n.438 del 1988; dell'art. 5 l. n. 297 del 1982; degli artt. 1411, 1882, 1891 e 1920 cod.civ., oltre che per motivazione carente e contraddittoria su un punto essenziale della controversia.
Essa contesta anzitutto che la causa del contratto d'assicurazione, stipulato dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 4 r.d.l. n.5 del 1942, consistesse nel prestare ai medesimi un trattamento di fine rapporto almeno pari all'indennità di risoluzione prevista nel precedente art.
3. Al contrario, il successivo art. 16, comminante sanzioni per il datore che avesse sospeso il pagamento dei premi, ammetteva che il contratto d'assicurazione potesse avere una sorte diversa da quella preventivata ab initio per soddisfare in altro modo la garanzia attribuita agli impiegati. Il datore di lavoro poteva, in altre parole, non rimanere "fermo nell'intenzione e/o nella valutazione di convenienza" sottostante all'assunzione dello obbligo contrattuale. La ricorrente contesta altresì la principale affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il capitale assicurato doveva anno per anno aumentare secondo la curva ascensionale delle retribuzioni. Al contrario, ad avviso della ricorrente, il legislatore del 1942 non poteva imporre tale aumento di capitale "in conseguenza di un fatto esterno imprevedibile, quanto meno nelle sue dimensioni, come l'incremento delle retribuzioni". Ciò significa che il capitale assicurato poteva restare "congelato" per unilaterale volontà del datore di lavoro.
La necessaria equivalenza fra indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, istituita col r.d.l. n.5 del 1942, e trattamento di fine rapporto, alternativamente dovuto per effetto della stipulazione del contratto d'assicurazione, viene infine negata dalla ricorrente attraverso il richiamo alle numerose proroghe legislative dell'entrata in vigore del citato r.d.l., che ne rimase in sostanza vanificato.
La censura non è fondata.
L'esame di tale censura, richiede l'interpretazione preliminare delle norme di seguito riportate.
Il r.d.l. n. 5 del 1942, intitolato "costituzione di una gestione speciale degli accertamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego", istituì un Fondo per l'indennità agli impiegati (art. 3), il quale avrebbe corrisposto a costoro, e, in casi di morte, agli "aventi diritto", l'indennità prevista per la risoluzione del rapporto d'impiego dall'art. 10 r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825, dai contratti collettivi e dalle norme equiparate.
I datori di lavoro, privati e pubblici, erano obbligati (art. 1) a versare al Fondo gli accantonamenti necessari e poi, alla cessazione del rapporto, a pagare l'indennità, ricevendone l'importo del Fondo. Il beneficio per i prestatori di lavoro era analogo all'indennità d'anzianità prevista dall'art. 2120 cod.civ. poiché non doveva essere "inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati" e doveva essere calcolato secondo i criteri dell'art. 2121 cod.civ. (artt. 1 e 2 l. 18 dicembre 1960 n.1561). Tuttavia i datori di lavoro erano "esclusi" (art. 4), ossia esonerati, dall'obbligo dei versamenti e con ciò, in sostanza, dall'obbligo di costituire il detto rapporto assicurativo, qualora stipulassero contratti "di assicurazione o di capitalizzazione", di natura pacificamente privatistica, purché questi avessero come effetto la corresponsione agli impiegati o comunque agli aventi diritto, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, di un'indennità non inferiore a quella di cui sopra. Essa veniva pagata direttamente dall'assicuratore (art. 4, lett. c.). L'art. 16 comminava sanzioni penali al datore di lavoro che non avesse adempiuto all'obbligo di pagare i premi assicurativi;
sanzioni penali sostituite con quelle amministrative dagli artt. 35 e 114 della l. 24 novembre 1981 n.689. Non rilevano in questa sede le innovazioni a questo regime assicurativo, introdotte dalla legge 29 maggio 1982 n.297, che ha disciplinato il trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori subordinati con rapporto privatistico.
È necessario aggiungere che con sentenza 22 luglio 1993 n. 8182 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che i suddetti contratti di assicurazione hanno natura di contratti a favore di terzi, rispetto ai quali la facoltà, attribuita dall'art. 1411 cod.civ. allo stipulante, di revocare o modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari, nei confronti di entrambe le parti del contratto, di volerne profittare, deve ritenersi preclusa dalla tacita accettazione dei lavoratori beneficiari, i quali, nella specie, nulla opposero al fatto che al contratto venisse data esecuzione fino al 1950.
Pertanto - secondo le Sezioni Unite - una volta concluso il contratto d'assicurazione con i requisiti di cui all'art. 4 cit., il relativo rapporto resta assoggettato alla normativa del r.d.l., con l'ulteriore conseguenza (richiamo all'art. 2, contenuto nell'art. 4, lett. c) dell'obbligo legale, gravante sul datore di lavoro, di adeguare i premi agli aumenti di retribuzione, indipendentemente dalla circostanza che un obbligo siffatto derivi o meno dal contratto d'assicurazione.
Con ciò le Sezioni Unite hanno dimostrato l'infondatezza della tesi sostenuta dalla Banca, secondo cui dal contratto d'assicurazione non nasceva alcun obbligo d'adeguamento ma soltanto la facoltà di stipulare nuove polizze aggiuntive in favore dei dipendenti. Le Sezioni Unite hanno affermato ancora che le proroghe o riaperture dei termini stabiliti nell'art. 8 del r.d.l. non hanno privato del valore precettivo le norme sul Fondo e sulla provvidenza sostitutiva costituita dal contratto di assicurazione. I provvedimenti di proroga hanno, al contrario, ribadito la validità di quelle norme ed hanno consentito di acquisire, di fronte alle difficoltà frapposte dalle imprese, nuove adesioni al sistema assicurativo senza sanzioni per i nuovi aderenti, soltanto con la soppressione del Fondo per effetto dell'art. 4 l. n. 297 del 1982 essendo venuto meno l'obbligo di mantenere il rapporto assicurativo, da considerarsi come prestazione alternativamente facoltativa rispetto alla costituzione del Fondo stesso.
Contro tali affermazioni la ricorrente non porta oggi nuove persuasive obiezioni.
Invero, il fatto che di fronte all'eventuale inadempimento degli imprenditori all'obbligo di pagare i premi assicurativi l'art. 16 del r.d.l. citato comminasse sanzioni è circostanza che contribuiva a rafforzare e non ad indebolire l'obbligo i ed il corrispondente diritto degli impiegati, terzi beneficiari dell'assicurazione. La comminatoria di sanzioni, anzi, escludeva espressamente che all'inadempiente fosse concessa alcuna facoltà alternativa, a lui economicamente più favorevole sostenuto dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod.proc.civ.). Ancora, il fatto che nel 1942, terzo anno di guerra, i contraenti non potessero prevedere un futuro e forte incremento delle retribuzioni, è affermazione della ricorrente contraria ad un fatto notorio, quale il forte indebolimento del valore della moneta nei periodi bellici, con la conseguente necessità di adeguamento delle retribuzioni. Correttamente, pertanto, il Tribunale si è strettamente attenuto ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nell'interpretazione delle norme sopra richiamate.
Col terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 4 r.d.l. n.5 del 1942, 1362 e segg., 1372, 1411, 1920 cod.civ., nonché vizi di motivazione. Essa sostiene che la fonte dei suoi obblighi in materia di accantonamento dei fondi per le indennità dovute agli impiegati era costituita unicamente dal contratto di assicurazione stipulato nel 1942 con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e che tale contratto sarebbe stato male interpretato dal Tribunale, quanto all'affermata necessità di equivalenza tra prestazione (a carico dell'Istituto assicuratore) per la risoluzione del rapporto d'impiego e indennità dovuta allo stesso titolo dal Fondo istituito ex r.d.l. n.5 del 1942. In realtà, dal contratto risultava, ad avviso della ricorrente, solamente la possibilità di stipulare nuove polizze integrative intese ad aumentare il capitale assicurato, come emergente anche dal comportamento tenuto dalle parti e dai lavoratori beneficiari dopo la conclusione del contratto.
Neppure questa censura è fondata.
La causa del contratto in questione, vale a dire del contratto di assicurazione stipulato in alternativa alla costituzione del Fondo per l'indennità agli impiegati, ai sensi dell'art. 4, primo comma, r.d.l. cit., stava nella necessità di render certo in ogni caso il percepimento, da parte dei lavoratori, di un'indennità d'anzianità non inferiore a quella dovuta dal Fondo (art. 4 cit., lett. c). In tal senso ha esattamente interpretato il contratto d'assicurazione la sentenza impugnata, la quale ha altrettanto esattamente escluso che la Banca datrice di lavoro avesse solo la facoltà di stipulare polizze integrative a favore dei dipendenti, posto che la clausola contrattuale che avesse trasformato l'obbligo imposto dall'art. 4 lett. c) citato in semplice facoltà, sarebbe stata nulla ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod.civ.. Non condivisibile è poi l'affermazione, contenuta nella memoria della ricorrente, e ripresa nelle osservazioni scritte ex art. 379, quarto comma, cod.proc.civ., secondo cui la polizza in questione sarebbe divenuta inefficace nei confronti dei dipendenti assunti dopo il 1950: anche costoro erano infatti destinatari sia della polizza, non revocata ex art. 1411, primo comma, cod.civ. dalla Banca stipulante, sia dei successivi accordi, dei quali la stessa stipulante, a partire dal 1950, tentò inutilmente di dare un'interpretazione a sè più conveniente.
Col quarto motivo la ricorrente censura ancora la sentenza impugnata per violazione degli artt. 4 r.d.l. n.5 del 1942, 1362 e segg., 1372, 1411 cod.civ., nonché per vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi e di motivare adeguatamente in ordine al significato da attribuire alla polizza collettiva aggiuntiva del 1946, la quale andava comunque interpretata nel senso che la rinuncia unilaterale della Banca al rendimento annuo dei premi versati concerneva soltanto i rendimenti già maturati prima del 1946 e non quelli futuri.
Anche quest'ultima censura è infondata.
Dall'attenta lettura della sentenza impugnata risulta infatti che il Tribunale si è espressamente pronunciato ritenendo, con adeguata motivazione, che la convenzione aggiuntiva del 1946 non riguardava solo i rendimenti in atto ma anche quelli successivi, e ciò, tra l'altro, sia perché il riferimento ai rendimenti in atto era contenuto solo nella premessa e non nelle parti dispositive dell'accordo del 18.5.1946, sia perché il suddetto riferimento ai rendimenti in atto non era comunque riportato nella successiva circolare esplicativa del 19.6.1946, sia perché la stipulazione era testualmente finalizzata all'accrescimento dei capitali assicurati "a scadenza", e dunque doveva ritenersi, per relationem, riferita ai rendimenti via via maturati fino alla scadenza di ciascun contratto di lavoro. L'interpretazione dell'accordo effettuata dal Tribunale si presenta dunque sostenuta da una motivazione logica e sufficiente, oltre che rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e conforme all'autorevole precedente costituito dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite.
A fronte di un'interpretazione siffatta, la censura della ricorrente si risolve pertanto nella inammissibile contrapposizione di un risultato ermeneutico diverso da quello raggiunto dal giudice di merito.
Il ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva deve essere pertanto integralmente rigettato.
Il ricorso proposto dalla BNA avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Milano va invece dichiarato inammissibile per intempestività.
Invero, la sentenza impugnata risulta notificata il 23 giugno 2000 e il ricorso, notificato a mezzo del servizio postale, risulta spedito l'11 agosto 2000 e ritirato presso l'ufficio postale, dove era in giacenza, il 2 settembre 2000.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ripetutamente e recentemente ribadito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, la notificazione a mezzo del servizio postale nell'ipotesi di mancata consegna del piego (per temporanea assenza del destinatario, ovvero mancanza, rifiuto o inidoneità delle persone abilitate a riceverlo) si perfeziona, per il notificante, nel momento in cui il piego (non potuto consegnare) viene depositato presso l'ufficio postale. (in tal senso v. per tutte S.U. n.1729 del l996, e da ultimo, S.U. n. 137 del 2000). Tanto premesso, benché la ricorrente abbia sostenuto, nella memoria prodotta depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. che il deposito del piego presso l'ufficio postale intervenne entro il termine breve per impugnare, agli atti (che possono essere esaminati direttamente da questo giudice trattandosi di errores in procedendo) risulta invece soltanto la documentazione attestante la spedizione del piego (recante la data dell'11 agosto 2000) e la documentazione attestante il ritiro del piego, sulla quale sono apposti due timbri, recanti rispettivamente le date del 1^ e del 2 settembre 2000, mentre manca l'avviso di ricevimento nel quale l'ufficiale giudiziario deve fare menzione di tutte le formalità eseguite, ivi compresa l'indicazione del deposito presso l'ufficio postale e della relativa data. Orbene, secondo l'orientamento autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite e condiviso dal collegio, ove non sia possibile risalire documentalmente alla data di deposito del piego presso l'ufficio postale e questa, collocandosi tra la data di spedizione e quella di ritiro da parte del destinatario, si ponga in un arco temporale in cui viene a scadere un termine posto dalla legge a carico del notificante, incombe sul medesimo l'onere di provare la tempestività della notifica, dovendo quest'ultima, in mancanza, considerarsi intempestiva.
Pertanto, non avendo la ricorrente provato che il deposito del piego presso l'ufficio postale (e perciò il perfezionamento della notifica) è intervenuto entro il termine breve per impugnare, la notifica va ritenuta intempestiva, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Riunisce al ricorso n.3319/2000 il ricorso n. 16670/2000. Rigetta il ricorso n.3319/2000 e dichiara inammissibile il ricorso n.16670/2000. Condanna la Banca ricorrente al pagamento delle spese che liquida in L. 27.000 pari a Euro 13,94, oltre a L. 5.000.000, pari a Euro 2.582,88 per onorario.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002