Sentenza 2 agosto 1999
Massime • 1
Poiché l'individuazione del contenuto della domanda giudiziale deve essere condotta dal giudice tenendo conto della formulazione del ricorso introduttivo del giudizio, ove il titolare di rendita Inail proponga domanda di aggravamento dei postumi, ai sensi dell'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e l'esistenza dell'aggravamento venga esclusa, la domanda deve essere rigettata ancorché il grado di invalidità esistente fin dall'inizio venga valutato dal C.T.U. in misura superiore a quella riconosciuta dall'Inail.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/1999, n. 8373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8373 |
| Data del deposito : | 2 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato;
in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli avvocati CESARE IOPPOLI, ANTONIO VINCENZO NOTO, PASQUALE VARONE, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale per atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 9/7/96 rep.n.44069;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1603/95 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 05/07/95 R.G.N.298/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato CATANIA per delega NOTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RE di Brescia accoglieva la domanda con la quale il sig. UN LL, già titolare a seguito di un infortunio sul lavoro di rendita per inabilità permanente del 20%, chiedeva che fosse dichiarato l'aggravamento degli esiti dell'infortunio, con diritto alla maggior rendita negatagli dall'INAIL in sede amministrativa. Avverso la decisione di primo grado l'INAIL proponeva appello al Tribunale di Brescia che, con sentenza depositata il 5 luglio 1995, lo accoglieva rilevando che il RE aveva ritenuto fondata la domanda sulla base della valutazione del consulente tecnico che aveva fissato nella percentuale del 25% i postumi dell'invalidità permanente di cui era portatore l'assicurato, senza però tener conto che tale percentuale non era conseguente ad un aggravamento dell'invalidità, bensì ad una diversa valutazione, compiuta dal consulente dei postumi della lesione per infortunio sul lavoro subita dal LL, già indennizzatagli dall'INAIL con rendita del 20%: il consulente, infatti, non aveva affatto parlato di aggravamento ma, anzi, aveva rilevato che le terapie praticate successivamente dall'infortunato e la spontanea riabilitazione avevano consentito un parziale recupero della funzionalità della colonna lombo-sacrale, il che necessariamente escludeva che fosse ravvisabile il sopravvenuto aggravamento accusato dall'assicurato che costituiva la "causa petendi" della domanda.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il LL propone ricorso fondandolo su due motivi. L'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.83 D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, degli artt.112, 163 e 164 c.p.c., nonché motivazione insufficiente contraddittoria (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che la percentuale del 25% di invalidità indicato dal consulente non fosse conseguenza dell'aggravamento dedotto dall'infortunato, ma di una valutazione diversa da quella dell'INAIL, senza tener conto che il LL nel ricorso introduttivo del giudizio si era limitato a richiedere una maggior rendita e non il riconoscimento dell'aggravamento. Il ricorrente lamenta inoltre che il Tribunale avesse ritenuto che vi fosse stato miglioramento e non peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato sulla base di una consulenza brevissima e generica nelle conclusioni, senza disporre una nuova indagine peritale.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente nella parte del ricorso descrittiva del "fatto" riferisce che, a seguito di un infortunio sul lavoro nel 1986 l'INAIL gli aveva riconosciuto una inabilità permanente del 20% attribuendo in suo favore la relativa rendita e che, successivamente, a distanza di circa quattro anni da tale riconoscimento, lo stesso ricorrente aveva chiesto in via amministrativa la revisione per aggravamento ai sensi dell'art.83 del D.P.R n.1124 del 1965; quindi, esaurito senza esito positivo il procedimento amministrativo, con ricorso del 30 agosto 1993 aveva convenuto in giudizio l'INAIL dinanzi al RE di Brescia chiedendo che fosse dichiarato l'aggravamento degli esiti dell'infortunio con il diritto alla maggiore rendita. Il Tribunale, in base a quanto riferito dal ricorrente, rileva che lo stesso non ha contestato l'accertamento fatto dall'INAIL molti anni addietro, in quanto la domanda di riconoscimento di una maggior rendita era fondata su un aggravamento della precedente situazione come riconosciuta dall'Istituto e mai contestata.
L'individuazione del contenuto della domanda - che rientra nei compiti del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, se correttamente motivata (v., tra le tante sentenze, Cass.26 maggio 1995 n. 5829) - è stata condotta dal Tribunale tenendo conto della formulazione del ricorso, proposto a seguito dell'esito negativo del procedimento amministrativa promosso ai sensi dell'art.83 D.P.R. n.1124 del 1965, in cui viene fatto preciso riferimento all'aggravamento: la domanda, nella sua chiarezza, non poteva consentire l'attribuzione di un contenuto sostanziale, in relazione alla finalità che la parte intendeva perseguire, diverso da quello con tanta precisione inequivocabilmente espresso. L'art.83 del d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124 - a cui viene fatto riferimento nel ricorso proposto in via amministrativa preventivo alla domanda giudiziale, la quale ha fatto specifico richiamo a quel precedente ricorso amministrativo - riguarda, appunto, l'ipotesi di revisione della rendita a seguito di modificazione delle condizioni fisiche del titolare. La norma non è, pertanto, invocabile quando l'interessato chiede una nuova valutazione sulla base della stessa situazione già valutata dall'Istituto nel momento in cui ha riconosciuto la rendita in favore dell'infortunato. Individuata in questi termini la domanda, chiaramente formulata ai sensi dell'art.83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 e con preciso riferimento al denunciato aggravamento, come motivatamente indicato nella sentenza impugnata, su tale domanda il Tribunale si è pronunciato ai sensi dell'art.112 c.p.c. che non consente al giudice di merito di sostituire d'ufficio un'azione diversa a quella espressamente e formalmente proposta. In caso contrario verrebbe leso il principio del contraddittorio: è evidente, per quanto riguarda il caso di specie, che difese ed eccezioni della controparte fanno riferimento alla domanda proposta e che diversi potrebbero essere stati gli argomenti difensivi dell'INAIL se il ricorrente non avesse fatto preciso riferimento al citato art. 83 e ad un aggravamento dei postumi dell'infortunio occorsogli. Con riguardo, dunque, alla domanda così interpretata, il Tribunale ha ritenuto che, in base alle risultanze istruttorie, non era provato che le condizioni del ricorrente avessero subito un peggioramento rispetto alla situazione precedentemente accertata.
Ha osservato, infatti, che se era vero che il C.T.U. aveva valutato nella percentuale del 25% i postumi dell'invalidità permanente (valutazione superiore a quella del 20% effettuata dall'INAIL nell'attribuire la rendita al ricorrente), lo stesso consulente aveva, d'altra parte, rilevato che "le terapie praticate successivamente e la spontanea riabilitazione avevano consentito un parziale recupero della funzionalità della colonna. .": il C.T.U., osserva il Tribunale con motivazione coerente e sufficiente, non aveva affatto ritenuto che vi fossè stato un peggioramento della situazione, ma aveva anzi rilevato un miglioramento, sicché la sua indicazione del 25% di invalidità non rappresentava altro che il frutto di una diversa valutazione dei postumi della lesione subita dal ricorrente per infortunio lavorativo, già indennizatagli dall'INAIL con rendita corrispondente al 20% di invalidità. Riguardo alla doglianza espressa col ricorso in cassazione in merito al mancato rinnovo della consulenza, secondo i principi enunciati più volte da questa Corte l'apprezzamento del giudice di merito circa l'opportunità di disporre la rinnovazione delle indagini tecniche, costituendo esercizio di una facoltà discrezionale non può essere sindacato in sede di legittimità (Cass. 11 maggio 1990;
4 agosto 1995 n.8611), anche se non espressamente motivato, a meno che la parte interessata non abbia proposto in merito una specifica domanda o eccezione sulla quale il giudice di merito è tenuto a pronunziarsi motivatamente.
Nel caso di specie il ricorrente non deduce affatto di aver chiesto in grado di appello il rinnovo della consulenza tecnica e tale doglianza non può essere introdotta in sede di legittimità, in quanto i motivi del ricorso in cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili con tale ricorso questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito ne' rilevabili d'ufficio (Cass. 8 luglio 1994 n. 6428). Col secondo motivo il ricorrente deduce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt.83, 74, 78 e altri del d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124, dell'art.55 della legge 9 marzo 1989 n.88 e violazione dell'art.1427 e segg. del codice civile, nonché
non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.55 della legge 9 marzo 1989 n.88 e vizi della motivazione (art.360nn.3 e 5 c.p.c.). Ritiene il ricorrente che in base all'art.1427 c.c. e segg. la revisione per errore, purché l'errore sia essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, può sempre essere richiesta con l'annullamento dei provvedimenti e delle obbligazioni assunte;
e poiché nel caso di specie l'INAIL era caduta in un errore essenziale e riconoscibile, l'azione del ricorrente, che aveva richiesto l'annullamento per errore, era ammissibile;
osserva, inoltre, il LL che se si dovesse ritenere ammissibile la revisione dell'errore solo da parte dell'INAIL, espressamente prevista dall'art.55 della legge 9 marzo 1989 n.88, quest'ultima norma sarebbe costituzionalmente illegittima per manifesta disparità di trattamento tra Istituto e assicurati, ai sensi dell'art.3 della Costituzione, non sussistendo valida giustificazione per la diversità di trattamento, nonché dell'art.38 Cost. che prevede l'indennizzo in funzione della gravità degli esiti dell'infortunio. Anche il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale, interpretando la domanda come richiesta di maggior rendita per aggravamento, non ha avuto ragione di affrontare la tematica relativa alla rettifica per errore, rimasta del tutto estranea al "thema decidendum". Il motivo di ricorso è pertanto del tutto inammissibile.
Nulla è dovuto per le spese del presente giudizio ex art.155 disp.att. c.p.c..
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 1999