Articolo 2 della Legge 4 dicembre 2017, n. 188
Articolo 1Articolo 3
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3 gennaio 2018
Art. 2. Interventi 1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi, da realizzare negli anni 2018 e 2019, di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Gioachino Rossini, finalizzati ai seguenti obiettivi:
a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attivita' formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse quelle dell'Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival e della Fondazione Rossini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali, del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Gioachino Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale ed internazionale;
b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Gioachino Rossini nonche' recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossiniani, incluso il conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalita' di promozione turistica. A tali iniziative e' destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Gioachino Rossini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali;
d) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalita' della presente legge.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
Entrata in vigore il 3 gennaio 2018