Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 24 ottobre 2003, n. 324
Articolo 3
- Legge 24 ottobre 2003, n. 324
Articolo 4 della Legge 24 ottobre 2003, n. 324
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23 novembre 2003
23 novembre 2003