Art. 85.
(Contenuto della convenzione di capitolazione).
La convenzione di capitolazione stabilisce:
1° il momento iniziale della sospensione delle ostilita';
2° la sorte e il trattamento riservato alle forze che capitolano, e l'eventuale concessione dell'onore delle armi;
3° i modi per garantire la sicurezza delle forze occupanti rispetto agli eventuali mezzi di offesa o di difesa esistenti nella posizione fortificata;
4° le altre clausole relative all'occupazione o alla consegna della posizione fortificata, delle navi e degli aeromobili, delle armi, degli impianti, dei materiali e dei rifornimenti.
In nessun caso, al nemico che capitola possono essere imposte condizioni contrarie all'onore militare.
(Contenuto della convenzione di capitolazione).
La convenzione di capitolazione stabilisce:
1° il momento iniziale della sospensione delle ostilita';
2° la sorte e il trattamento riservato alle forze che capitolano, e l'eventuale concessione dell'onore delle armi;
3° i modi per garantire la sicurezza delle forze occupanti rispetto agli eventuali mezzi di offesa o di difesa esistenti nella posizione fortificata;
4° le altre clausole relative all'occupazione o alla consegna della posizione fortificata, delle navi e degli aeromobili, delle armi, degli impianti, dei materiali e dei rifornimenti.
In nessun caso, al nemico che capitola possono essere imposte condizioni contrarie all'onore militare.