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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 830/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Resistente_1 CF_Resistente_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9007/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188366300000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3709/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
09720220188366300000 dell'Associazione_1 notificata il 30/1/2023 relativa imposta sostitutiva IRPEF (cedolare secca sugli affitti) anno 2015.
Il contribuente ha eccepito che nel 2016 ha presentato la dichiarazione dei redditi 2015 indicando nel quadro RB i redditi derivanti dalla locazione uso foresteria dell'immobile di sua proprietà, assoggettandolo a tassazione ordinaria, non essendo stata accolta mediante silenzio-rifiuto l'istanza del contribuente del 30/1/2015 di assoggettare il reddito a cedolare secca.
Nelle more il Difensore_1 impugnava detto silenzio-rifiuto con ricorso che veniva accolto dalla
CTP di Roma con sentenza n.20073/2018 dichiarando illegittimo il rifiuto. Conseguentemente il contribuente presentava dichiarazione integrativa il 29/12/2020 dalla quale scaturiva un debito per cedolare secca di € 1.860,00 ed un credito IRPEF per €
5.201,00 d cui chiedeva il rimborso.
L'Agenzia interponeva appello avverso la sentenza n. 20073/2018 che veniva accolto, sentenza di secondo grado avverso la quale pende ricorso per cassazione.
Nonostante il contribuente, nelle more del giudizio di cui sopra, abbia pagato quanto dovuto a titolo di IRPEF, l'AdE con la cartella di pagamento impugnata richiedeva anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di cedolare secca, lamentando il contribuente la doppia imposizione sul medesimo reddito.
Associazione_1Si costituiva in primo grado l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con sentenza n. 9007/2024 la CGT di primo grado di Roma ha accolto il ricorso del Difensore_1 con compensazione delle spese.
Associazione_2L' ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria di spese. All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di impugnazione l'AdE sostiene che il giudice di primo grado ha erroneamente annullato la cartella contestata sulla base di un credito del contribuente per IRPEF non ancora acclarato in quanto sub judice, ritenendo compensabile il credito IRPEF, non ancora definitivamente accertato, con il debito per cedolare secca, compensazione non prevista dalla normativa vigente.
Rileva in proposito la Corte che, indipendentemente dalle vicende del diverso procedimento inerente la legittimità o meno del diniego di assoggettare il reddito da locazione a cedolare secca, procedimento non ancora definito, il contribuente ha provveduto al pagamento dell'imposta sul reddito da locazione in base a quanto indicato nel quadro RB della dichiarazione 2016 relativa ai redditi 2015, circostanza non contestata dall'Ufficio avendo, quindi, assolto all'obbligo di corresponsione del tributo, a titolo di IRPEF, su detto reddito.
Conseguentemente l'emissione della cartella di pagamento impugnata per ottenere il pagamento dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) sul medesimo reddito, si configura del tutto illegittima in quanto violativa del divieto di doppia imposizione sul medesimo reddito, richiedendo il pagamento di una imposta sostitutiva non dovuta in quanto il reddito da locazione è già stato assoggettato all'IRPEF, imposta che la cedolare secca sostituisce. Conclusivamente, l'appello proposto dall'Ufficio deve essere respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 9007/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione.
In considerazione della particolarità della questione, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e compensa le spese. Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 830/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Resistente_1 CF_Resistente_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9007/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188366300000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3709/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
09720220188366300000 dell'Associazione_1 notificata il 30/1/2023 relativa imposta sostitutiva IRPEF (cedolare secca sugli affitti) anno 2015.
Il contribuente ha eccepito che nel 2016 ha presentato la dichiarazione dei redditi 2015 indicando nel quadro RB i redditi derivanti dalla locazione uso foresteria dell'immobile di sua proprietà, assoggettandolo a tassazione ordinaria, non essendo stata accolta mediante silenzio-rifiuto l'istanza del contribuente del 30/1/2015 di assoggettare il reddito a cedolare secca.
Nelle more il Difensore_1 impugnava detto silenzio-rifiuto con ricorso che veniva accolto dalla
CTP di Roma con sentenza n.20073/2018 dichiarando illegittimo il rifiuto. Conseguentemente il contribuente presentava dichiarazione integrativa il 29/12/2020 dalla quale scaturiva un debito per cedolare secca di € 1.860,00 ed un credito IRPEF per €
5.201,00 d cui chiedeva il rimborso.
L'Agenzia interponeva appello avverso la sentenza n. 20073/2018 che veniva accolto, sentenza di secondo grado avverso la quale pende ricorso per cassazione.
Nonostante il contribuente, nelle more del giudizio di cui sopra, abbia pagato quanto dovuto a titolo di IRPEF, l'AdE con la cartella di pagamento impugnata richiedeva anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di cedolare secca, lamentando il contribuente la doppia imposizione sul medesimo reddito.
Associazione_1Si costituiva in primo grado l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con sentenza n. 9007/2024 la CGT di primo grado di Roma ha accolto il ricorso del Difensore_1 con compensazione delle spese.
Associazione_2L' ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria di spese. All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di impugnazione l'AdE sostiene che il giudice di primo grado ha erroneamente annullato la cartella contestata sulla base di un credito del contribuente per IRPEF non ancora acclarato in quanto sub judice, ritenendo compensabile il credito IRPEF, non ancora definitivamente accertato, con il debito per cedolare secca, compensazione non prevista dalla normativa vigente.
Rileva in proposito la Corte che, indipendentemente dalle vicende del diverso procedimento inerente la legittimità o meno del diniego di assoggettare il reddito da locazione a cedolare secca, procedimento non ancora definito, il contribuente ha provveduto al pagamento dell'imposta sul reddito da locazione in base a quanto indicato nel quadro RB della dichiarazione 2016 relativa ai redditi 2015, circostanza non contestata dall'Ufficio avendo, quindi, assolto all'obbligo di corresponsione del tributo, a titolo di IRPEF, su detto reddito.
Conseguentemente l'emissione della cartella di pagamento impugnata per ottenere il pagamento dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) sul medesimo reddito, si configura del tutto illegittima in quanto violativa del divieto di doppia imposizione sul medesimo reddito, richiedendo il pagamento di una imposta sostitutiva non dovuta in quanto il reddito da locazione è già stato assoggettato all'IRPEF, imposta che la cedolare secca sostituisce. Conclusivamente, l'appello proposto dall'Ufficio deve essere respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 9007/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione.
In considerazione della particolarità della questione, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello e compensa le spese. Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri