Sentenza 9 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula B B 0 0 1 3 2 / 03 REP UBBLICA I TAL IANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Relatere Dott. Mario Putaturo Donati V. Presidente R.G.5218/01 Michele De Luca Consigliere Donato Figurelli Rep. 11 Cron. 210 " NO OL " VE FF "1 Ud.24/X/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA T Sul ricorso proposto da AR AP, elett.dom.in Roma, via Bafile n.5,p resso lo studio dell'avv.Enzo Stella, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco UR, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
S.r.l. CASE DI CURA RIUNITE, in amministrazione straordinaria, in persona legali rappresentanti pro- dei tempore, elett.dom.in Roma, viale delle Milizie n.1, presso lo studio dell'avv. Ghera-Garofalo, , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Garofalo, per procura speciale a margine del controricorso;
4188 1 h CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 17 novembre 2000,n.2347 (R.G.N.501/1999); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/X/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Enzo Stella, per delega dell'avv.UR,e l'avv. Edoardo Ghera,per delega dell'avv.Garofalo; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr.Alberto Cinque che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CA UR conveniva davanti al Pretore del lavoro di Bari la s.r.l. Case di Cura Riunite,in amministrazione straordinaria,di cui era dipendente con la qualifica di collaboratore direttivo, esponendo che:con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 2 luglio 1994, era stata licenziata con effetto immediato ed esonero dal prestare attività durante il periodo di preavviso dalla datrice di lavoro la quale aveva richiamato, nella comunicazione speditale, la conclusione della procedura per le Organizzazioniriduzione di personale senza alcun accordo con Sindacali,ex artt.4 e 24 della legge n.223 del 1991,e le ragioni illustrate, oltre che nella precedente lettera del 25 novembre 1993, nel corso di numerosi incontri svoltisi in sede all'ULPMO e al Ministero del Lavoro;
la sindacale, dinanzi 2 società, nonostante l'impugnativa del recesso di cui alle lettere raccomandate nn.4974 e 5511 del 1994, non solo non aveva risposto alcunchè ma le aveva contestato, con lettera del 19 settembre 1994,l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal 1° agosto 1994 e, alla chiarimenti,con raccomandata del 28richiesta di agosto 1994, le aveva comunicato un secondo licenziamento per assenza ingiustificata dal posto di lavoro. accertamentoTanto premesso, ne chiedeva la condanna, previo dell'illegittimità del recesso, al risarcimento del danno in misura stabilire, salvo il limite delle cinque mensilità, nonché alla da corresponsione di una indennità pari a quindici mensilità di n. 108 del 1990, oltreretribuzione ex art.1 della legge rivalutazione ed interessi. Nella resistenza della convenuta,il Pretore, con sentenza del 1° aprile 1999, accoglieva il ricorso ma la decisione, su gravame della società, veniva riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 17 novembre 2000, rigettava la domanda. La UR ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi cui ha resistito con controricorso la società Case di Cura Riunite. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione, erronea e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto e,in C.C. nonché omesso esame di elementiparticolare, dell'art.1362 rilevanti ° difetto di adeguata motivazione in ordine agli stessi, si censura l'impugnata sentenza per avere rigettato la 3 R domanda, senza valutare la concludenza e l'univocità dei comportamenti con una seria ed approfondita indagine, nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. In tal caso il Tribunale avrebbe identificato, sul piano della letteralità degli atti negoziali susseguitisi,la intimazione di un primo licenziamento collettivo e la sua impugnativa stragiudiziale e, dall'altro, la intimazione di un secondo recesso individuale e la sua impugnazione aventi come necessario presupposto, rispettivamente,la revoca del precedente licenziamento collettivo nonché l'intervenuta accettazione della detta revoca. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione erronea e e, infalsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale particolare, dell'art. 1367 c.c. nonché omessa motivazione, si deduce che il Tribunale ha comunque violato il principio che "nel dubbio,il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno". Ed invero, alla luce di detto canone, l'impugnativa del licenziamento individuale e il richiesto ed esperito tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art.5 legge n.108 del 1990, non avevano altro significato se non quello di considerare sottointesa l'accettazione della revoca del licenziamento collettivo. Risulta, inoltre, inapplicato nella specie il criterio di chiusura, quale quello della interpretazione equitativa ex art.1371c.c. che soccorre ove gli altri canoni non consentano di accertare il significato del negozio. A Con il terzo motivo, denunciandosi violazione erronea e falsa c.c., si censura l'impugnata sentenza applicazione dell'art.1325 violazione dei principi stabiliti dallaper avere escluso, in suddetta norma e nonostante la libertà di forma, l'accettazione della revoca del licenziamento collettivo per fatti concludenti rigettando così la domanda di impugnativa del secondo recesso per carenza di interesse della dipendente. Eppure la revoca del licenziamento collettivo, di cui la UR era stata resa edotta con la comunicazione del recesso individuale del 28 settembre con "comportamento 1994, era stata accettata concludente, consistente in buona sostanza proprio nell'impugnativa settembre del licenziamento individuale di cui alla nota 30 1994, onde l'insanabilità del contrasto emerso. congiuntamente, vanno rigettati I tre motivi, da esaminarsi perché infondati. La revoca del licenziamento del lavoratore subordinato non richiede la forma scritta a pena di nullità perché secondo il nostro ordinamento vige il principio secondo cui la forma degli atti è libera se la legge (o la volontà delle parti) non richiede determinata;
parimenti, e per lo stesso espressamente una forma dell'accettazione della revoca del motivo, è libera la forma la revoca del licenziamento licenziamento.Conseguentemente comunicato al telefono al lavoratore interessato è idonea a produrre lavoro, seeffetti ripristinatori del rapporto di accettata dal destinatario, anche con comportamenti conludenti, in 5 на mancanza di norme che prevedono un'accettazione espressa (cfr., Cass.18 novembre 1997, n.11467; 27 marzo 1985,n.2157). Tali principi sono stati applicati dal Tribunale che ha ricostruito l'intera vicenda sulla base delle risultanze acquisite e dei comportamenti delle parti, accertando sul piano negoziale che alla lavoratrice era stato effettivamente intimato,con nota del 2 luglio 1994, un primo licenziamento collettivo per riduzione di personale il quale era stato impugnato stragiudizialmente con lettera del 20 luglio di quell'anno;l'assunto della società di avere successivamente revocato il recesso con due telegrammi del 7 e del 13 settembre 1994 era stato contestato dalla dipendente che aveva sostenuto di non avere ricevuto le dette comunicazioni;
né tanto meno poteva configurarsi, nella specie, una accettazione espressa о tacita da parte della lavoratrice della revoca del primo licenziamento per il fatto di avere impugnato il secondo recesso intimato dalla società, trattandosi di un atto meramente cautelativo;
in definitiva, la revoca unilaterale del licenziamento collettivo, in quanto non comunicata all'interessata, non aveva prodotto alcun effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro;
era contraddizione la domanda perciò affetta da insanabile giudiziale, volta a fare l'illegittimità del secondo accertare licenziamento individuale di natura disciplinare, intimato da parte datoriale, in presenza di un rapporto di lavoro mai ricostituitosi e in difetto di qualsiasi ulteriore prestazione lavorativa;
la domanda doveva perciò essere rigettata per carenza di interesse ad agire della UR. 6 贶 Trattasi di giudizio congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede.D'altro canto le censure proposte, oltre che estremamente generiche,o non colgono nel segno о sono prive del carattere di decisività finendo col contrapporre in modo assiomatico una diversa interpretazione dei fatti. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese in EURO 270101oltre EURO 2000,00 (duemila/00) per onorari. Roma, 24 ottobre 2002 Il Presidente est. Quique IL CANCELLIERE Depositato In Cancelleria - 9 GEN. 2003 oggi, Миенеfunell CELLIERELGANCE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7