Sentenza 31 luglio 2002
Massime • 1
Nel vigore degli artt. 43 e 44 della legge n. 392 del 1978 (poi abrogati, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 89 della legge 353/1990), l'accertata improcedibilità di una domanda riconvenzionale spiegata dal conduttore nei confronti del locatore nel corso di un giudizio per la determinazione del canone - improcedibilità dichiarata in conseguenza dell'omesso tentativo di conciliazione di cui alle norme sopraindicate - non spiega, "ipso facto", influenza sulla procedibilità della domanda attorea, dovendosi, anche in relazione ad essa, accertare autonomamente se sia stata o meno preceduta dal tentativo "de quo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11374 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RE IO, elett. dom. in Roma, via Padre Semeria n. 63, presso lo studio dell'avv. Stasi Maria Luce Stefania, e rappresentato e difeso dall'avv. Ubaldo Macrì giusta procura a margine del ricorso ricorrente contro
CH BI
- intimato -
avverso la sentenza n. 222 in data 22.12.1997 - 26.1.1998 del Tribunale di Lecce (r.g. n. 1283/97). Udita nella pubblica udienza del 29 aprile 2002 la relazione del consigliere Dott. Francesco Sabatini.
Sono comparsi per il ricorrente l'avv. Ubaldo Macrì, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e personalmente, ex art. 86 c.p.c., l'intimato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il P.M. r in persona del sost. procuratore generale Dott. Federico Sorrentino, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO RE conduttore di un immobile ad uso di abitazione premesso di aver corrisposto al locatore IO LI il canone mensile di lire 450.000 in luogo di quello di lire 200.000 effettivamente dovuto ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, lo convenne in giudizio e ne chiese la condanna alla restituzione della differenza indebitamente versatagli domanda cui il convenuto resistette spiegando anche domanda riconvenzionale di condanna del conduttore al pagamento di un canone in misura aggiornata e superiore a quello dallo stesso corrisposto.
Con sentenza del 30 maggio 1997 l'adito Pretore di Lecce accolse la riconvenzionale condannando il RE al pagamento di lire 7.477.839 oltre accessori.
In riforma di tale decisione appellata da quest'ultimo, con la pronuncia, ora gravata, il Tribunale ha dichiarato improcedibili entrambe le domande ed assorbiti gli altri motivi di gravame con il rilievo che la riconvenzionale non era stata preceduta dal tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 43 e 44 citata legge n. 392/78, poi abrogati, ed ha interamente compensato le spese del doppio grado. Per la cassazione di tale decisione il RE ha proposto ricorso, affidato a dieci motivi.
L'intimato, che non ha svolto attività difensiva è però comparso di persona, ex art. 86 c.p.c. nell'odierna udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente afferma che, una volta dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale, e venuto quindi meno il titolo (sentenza di primo grado di accoglimento di detta domanda) in forza del quale egli aveva versato al concedente la somma di lire 9.600.000, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di restituzione di detta somma domanda ritualmente proposta ma non esaminata.
Il motivo è fondato .
La declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale, emessa dal giudice di appello in riforma della decisione di primo grado, che aveva accolto detta domanda comportava infatti, quale conseguenza necessaria l'esame della domanda di restituzione della somma versata in esecuzione di tale decisione, proposta in appello dall'odierno ricorrente come risulta dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata: il che non è avvenuto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente allega che la declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale legittimamente pronunciata dal Tribunale non poteva comportare l'improcedibilità anche di quella principale essendo stata quest'ultima ed a differenza dell'altra preceduta dal tentativo di conciliazione. Anche tale motivo è fondato.
Alla declaratoria di improcedibilità della domanda attrice, emessa dal Tribunale ex officio - in rito, legittimamente, stante il potere in tal senso conferitogli dall'art. 43 secondo comma legge n. 392/78 - lo stesso Tribunale è infatti pervenuto senza previamente accertare, come avrebbe dovuto, se fosse stato omesso il relativo tentativo di conciliazione: che l'odierno ricorrente aveva invece affermato essere stato esperito già nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado producendo copia della relativa istanza. Dalla motivazione della sentenza impugnata invero non perspicua e giustamente censurata dal ricorrente - sembrerebbe evincersi che il Tribunale abbia inteso affermare che l'improcedibilità della domanda riconvenzionale comportava di per sè analogo provvedimento nei riguardi della domanda attrice: il che è da escludere in considerazione dell'autonomia delle due azioni proposte, ancorché nello stesso giudizio da soggetti diversi e contrapposti. Tale conclusione è confermata dal rilievo che nel vigore degli artt. 43 e 44 legge n. 392/78 (poi abrogati, a far data dal 30 aprile 1995 dall'art. 89 terzo comma legge n. 353 del 1990 e succ. modd.), ed ove fosse esatta la tesi, che pare seguita dal Tribunale - sarebbe stato agevole per il convenuto paralizzare la domanda attrice proponendo domanda riconvenzionale senza farla precedere dal tentativo di conciliazione, e così ottenere l'improcedibilità anche della domanda attrice: comportamento malizioso che il legislatore non ha di certo inteso consentire.
3. L'accoglimento di detti motivi comporta l'assorbimento degli altri, che attengono al non esaminato merito della questione, ed il rinvio della causa alla Corte di Appello del luogo la quale, ferma restando la dichiarata improcedibilità della domanda riconvenzionale (stilla quale, in difetto di ricorso del LI, si è, formato il giudicato) esaminerà in rito la domanda attrice al fine di verificare se, riguardo ad essa, sia stato o non esperito il tentativo di conciliazione in caso affermativo esaminerà i motivi di appello che investono il merito della stessa domanda nonché ,in ogni caso, quella di restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, ed all'esito provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte
accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Corte, il 29 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2002