CASS
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NA IA DE NT PE CA MA SO - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di LU DR, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di ZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della parte civile Cassa Rurale di ZA, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di ZA, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di ZA in data 5 dicembre 2024, nei confronti di DR LU, in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione DR LU, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di induzione in errore della Cassa Rurale di ZA. L’attività decettiva avrebbe, infatti, avuto come destinataria soltanto la banca tedesca HSBC Deutschland, nell’ambito di meccanismi finanziari rispetto ai quali la suddetta Cassa Rurale, presso cui era stato accesso un conto corrente con attivazione del sistema di pagamento SEPA, avrebbe avuto un ruolo meramente passivo, limitandosi alla verifica di dati formali, quali la correttezza dell’Iban e la disponibilità di fondi, come confermato in dibattimento dai dipendenti dell’istituto di credito.
2.2. Violazione degli artt. 120 cod. pen. e 336 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta legittimazione alla presentazione della querela della Cassa Rurale, che non era il soggetto materialmente tratto in inganno, né aveva subito alcuna diminuzione patrimoniale, potendosi Penale Sent. Sez. 2 Num. 2038 Anno 2026 Presidente: MP IA Relatore: OP AL Data Udienza: 19/12/2025 al più ipotizzare illeciti meramente civilistici quali lo sconfinamento del fido. In effetti, anche la banca HSBC ha proposto denuncia-querela presso le autorità tedesche.
2.3. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., asseritamente priva di un’effettiva argomentazione a sostegno.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo e il secondo motivo sono meramente reiterativi di istanze già correttamente disattese dai giudici di merito.
2.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata in entrambi i precedenti gradi di giudizio, LU ha simulato l’esistenza di un rapporto commerciale con una società di diritto tedesco, richiedendo – tramite lo strumento di incasso europeo SEPA – il versamento della somma di euro 986.100, indicando false coordinate bancarie dell’asserito debitore (viceversa riconducibili a una diversa società realmente esistente). Il meccanismo bancario semplificato ha fatto sì che il suddetto importo fosse accreditato sul conto corrente di Sasha Srls, di cui il ricorrente era amministratore e su cui erano allora giacenti euro 3,66. La Cassa Rurale aveva – quasi immediatamente – provveduto a trasferire nuovamente l’intera somma bonificata presso il conto da cui erano stati illecitamente inviati, ma, prima che l’artificio venisse scoperto (con il conseguente blocco di tutti gli ordini di pagamento con cui LU aveva tentato di distrarre l’intera provvista), quest’ultimo aveva, comunque, prelevato e fatto pagamenti con moneta elettronica per complessivi euro 8.906,38. Tale ultimo importo era rimasto a carico della filiale altoatesina, non avendo l’imputato dato seguito alle conseguenti richieste di rimborso.
2.2. In questa articolata operazione truffaldina transfrontaliera, un segmento della ampia condotta fraudolenta è stata indirizzata anche nei confronti dell’istituto di credito bolzanino, che, indotto in errore dall’attivazione di una richiesta di accredito priva di effettiva causale sottostante e fondata su dati falsi ma apparentemente regolare, ha consentito alla definizione della procedura SEPA, inoltrando la richiesta al destinatario finale, ed ha poi subito il danno ingiusto, sopportando direttamente la perdita delle somme utilizzate da LU prima del blocco. Non può, quindi, dubitarsi, in primo luogo, della condotta di artificio ex art. 640 cod. pen., quale «espediente a mezzo del quale l’agente alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della medesima traendolo in inganno: quindi, il classico comportamento attivo (la cd. mise en scène)» (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, 285442-01, in motivazione) e della sua efficacia decettiva nei confronti di una pluralità di soggetti, tra cui la Cassa Rurale di ZA (la quale, con ogni evidenza, ha altresì subito direttamente un danno patrimoniale). Non incide, con ogni evidenza, sul nesso causale tra condotta e induzione in errore il fatto che i controlli dell’istituto di credito per far transitare la richiesta di accredito siano stati effettuati dai sistemi informatici, piuttosto che da operatori umani.
2.3. La persona offesa dal reato è indubitabilmente il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione delittuosa, correlative al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente. Peraltro, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non sarebbe neppure necessaria l’identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in 2 assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità – come nel caso di specie – tra l’induzione in errore, il profitto ed il danno (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304-01; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257495-01;Sez. 2, n. 10085 del 21/02/2008, Minci, Rv. 239508-01). Da tale orientamento scaturisce la diretta conseguenza che l’atto di disposizione patrimoniale da cui deriva il pregiudizio economico per il soggetto passivo può essere posto in essere dal deceptus e non solo dal danneggiato. (Peraltro, anche i precedenti che postulano, viceversa, la necessaria identità soggettiva tra chi, ingannato in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno, ammettono la possibilità di distinzione tra le due figure, qualora il terzo abbia – come nel caso di specie – la possibilità di compiere atti aventi diretta efficacia nella sfera patrimoniale aggredita. Cfr. Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, Fidanzia, Rv. 271060-01.) Anche solo quale diretta destinataria – pro quota – delle conseguenze finanziarie negative dell’operazione delittuosa, la Cassa Rurale è, dunque, pienamente legittimata a proporre querela.
2.4. Tutti i profili di censura in esame sono, pertanto, manifestamente infondati.
3. Del tutto congruo, infine, risulta il discorso giustificativo in riferimento al diniego del riconoscimento dell’esimente della particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha richiamato le modalità della condotta (ampiamente descritte, nell’accertamento della vicenda), l’entità del danno (non irrilevante), nonché – già, di per sé, circostanza ostativa – l’abitualità della condotta (stigmatizzando i numerosi precedenti specifici). Il terzo, sintetico motivo è, quindi, insuperabilmente generico, laddove evita di misurarsi con l’effettivo contenuto del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cassa Rurale di ZA soc. coop., che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL OP IA MP 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della parte civile Cassa Rurale di ZA, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di ZA, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di ZA in data 5 dicembre 2024, nei confronti di DR LU, in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione DR LU, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di induzione in errore della Cassa Rurale di ZA. L’attività decettiva avrebbe, infatti, avuto come destinataria soltanto la banca tedesca HSBC Deutschland, nell’ambito di meccanismi finanziari rispetto ai quali la suddetta Cassa Rurale, presso cui era stato accesso un conto corrente con attivazione del sistema di pagamento SEPA, avrebbe avuto un ruolo meramente passivo, limitandosi alla verifica di dati formali, quali la correttezza dell’Iban e la disponibilità di fondi, come confermato in dibattimento dai dipendenti dell’istituto di credito.
2.2. Violazione degli artt. 120 cod. pen. e 336 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta legittimazione alla presentazione della querela della Cassa Rurale, che non era il soggetto materialmente tratto in inganno, né aveva subito alcuna diminuzione patrimoniale, potendosi Penale Sent. Sez. 2 Num. 2038 Anno 2026 Presidente: MP IA Relatore: OP AL Data Udienza: 19/12/2025 al più ipotizzare illeciti meramente civilistici quali lo sconfinamento del fido. In effetti, anche la banca HSBC ha proposto denuncia-querela presso le autorità tedesche.
2.3. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., asseritamente priva di un’effettiva argomentazione a sostegno.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo e il secondo motivo sono meramente reiterativi di istanze già correttamente disattese dai giudici di merito.
2.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata in entrambi i precedenti gradi di giudizio, LU ha simulato l’esistenza di un rapporto commerciale con una società di diritto tedesco, richiedendo – tramite lo strumento di incasso europeo SEPA – il versamento della somma di euro 986.100, indicando false coordinate bancarie dell’asserito debitore (viceversa riconducibili a una diversa società realmente esistente). Il meccanismo bancario semplificato ha fatto sì che il suddetto importo fosse accreditato sul conto corrente di Sasha Srls, di cui il ricorrente era amministratore e su cui erano allora giacenti euro 3,66. La Cassa Rurale aveva – quasi immediatamente – provveduto a trasferire nuovamente l’intera somma bonificata presso il conto da cui erano stati illecitamente inviati, ma, prima che l’artificio venisse scoperto (con il conseguente blocco di tutti gli ordini di pagamento con cui LU aveva tentato di distrarre l’intera provvista), quest’ultimo aveva, comunque, prelevato e fatto pagamenti con moneta elettronica per complessivi euro 8.906,38. Tale ultimo importo era rimasto a carico della filiale altoatesina, non avendo l’imputato dato seguito alle conseguenti richieste di rimborso.
2.2. In questa articolata operazione truffaldina transfrontaliera, un segmento della ampia condotta fraudolenta è stata indirizzata anche nei confronti dell’istituto di credito bolzanino, che, indotto in errore dall’attivazione di una richiesta di accredito priva di effettiva causale sottostante e fondata su dati falsi ma apparentemente regolare, ha consentito alla definizione della procedura SEPA, inoltrando la richiesta al destinatario finale, ed ha poi subito il danno ingiusto, sopportando direttamente la perdita delle somme utilizzate da LU prima del blocco. Non può, quindi, dubitarsi, in primo luogo, della condotta di artificio ex art. 640 cod. pen., quale «espediente a mezzo del quale l’agente alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della medesima traendolo in inganno: quindi, il classico comportamento attivo (la cd. mise en scène)» (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, 285442-01, in motivazione) e della sua efficacia decettiva nei confronti di una pluralità di soggetti, tra cui la Cassa Rurale di ZA (la quale, con ogni evidenza, ha altresì subito direttamente un danno patrimoniale). Non incide, con ogni evidenza, sul nesso causale tra condotta e induzione in errore il fatto che i controlli dell’istituto di credito per far transitare la richiesta di accredito siano stati effettuati dai sistemi informatici, piuttosto che da operatori umani.
2.3. La persona offesa dal reato è indubitabilmente il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione delittuosa, correlative al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente. Peraltro, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non sarebbe neppure necessaria l’identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in 2 assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità – come nel caso di specie – tra l’induzione in errore, il profitto ed il danno (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304-01; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257495-01;Sez. 2, n. 10085 del 21/02/2008, Minci, Rv. 239508-01). Da tale orientamento scaturisce la diretta conseguenza che l’atto di disposizione patrimoniale da cui deriva il pregiudizio economico per il soggetto passivo può essere posto in essere dal deceptus e non solo dal danneggiato. (Peraltro, anche i precedenti che postulano, viceversa, la necessaria identità soggettiva tra chi, ingannato in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno, ammettono la possibilità di distinzione tra le due figure, qualora il terzo abbia – come nel caso di specie – la possibilità di compiere atti aventi diretta efficacia nella sfera patrimoniale aggredita. Cfr. Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, Fidanzia, Rv. 271060-01.) Anche solo quale diretta destinataria – pro quota – delle conseguenze finanziarie negative dell’operazione delittuosa, la Cassa Rurale è, dunque, pienamente legittimata a proporre querela.
2.4. Tutti i profili di censura in esame sono, pertanto, manifestamente infondati.
3. Del tutto congruo, infine, risulta il discorso giustificativo in riferimento al diniego del riconoscimento dell’esimente della particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha richiamato le modalità della condotta (ampiamente descritte, nell’accertamento della vicenda), l’entità del danno (non irrilevante), nonché – già, di per sé, circostanza ostativa – l’abitualità della condotta (stigmatizzando i numerosi precedenti specifici). Il terzo, sintetico motivo è, quindi, insuperabilmente generico, laddove evita di misurarsi con l’effettivo contenuto del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cassa Rurale di ZA soc. coop., che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL OP IA MP 3