Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
È ravvisabile la costituzione in associazioni per delinquere di due famiglie, intese come tali per parentela, affinità, amicizia, legami clientelari dei membri, le quali conducano per tempo indeterminato una faida sanguinaria, l'una contro l'altra. Difatti va distinta la vendetta, quale movente di un delitto contro la persona, dalla programmazione di delitti indeterminati nel numero e nelle occasioni da commettere indiscriminatamente in danno dei membri dell'opposta fazione, ancorché ognuno si colleghi ad un precedente attribuito agli avversari. In tal caso ciascun delitto, proprio in quanto il fatto rispetto al quale costituisce una ritorsione non è inatteso nel genere, ancorché non preveduto nella specie, può essere sintomo di un programma intorno al quale è stretto il vincolo di tutti i membri di una delle due fazioni. (Ha tuttavia precisato la Corte che non è possibile attribuire il reato associativo a taluno solo perché legato alla famiglia da vincoli di sangue o di pregressa amicizia, senza la prova della partecipazione a singoli fatti delittuosi.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2000, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. EP CONSOLI Presidente del 06/04/2000
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI " N. 2186
3. " Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " EN MA " N. 51690/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UI EP, n. Monte S. Angelo 5.1.61 avverso ordinanza 22.11 99 Tribunale Bari ex art. 309 CPP;
udita la relazione del Consigliere Dott. M. ROTELLA;
udita la richiesta del p.m., in persona del s.P.G., Dr. M. MATERA di inammissibilità;
ritenuto
1 - Il 21.10.99 il GIP di Foggia ha disposto la misura di custodia in carcere nei confronti di QU EP per essersi associato con altre persone (anche decedute e non attinte allo stato da gravi indizi di colpevolezza), in numero superiore a dieci e scorrendo in armi le pubbliche vie, per commettere più delitti contro la vita e l'incolumità individuale (in particolare di persone appartenenti ad altra associazione o prossime ad esse) ed in materia di armi da fuoco (Monte S. Angelo, Nova Milanese ed altrove dal 1979).
Il tribunale di Bari ha confermato la misura, respingendo innanzitutto eccezione di inutilizzabilità, perché si tratta di elementi provenienti da sentenze passate in giudicato (art. 238 bis CPP), nonché di dichiarazioni convergenti di persone informate sui fatti e degli odierni indagati, che le hanno rese in procedimenti distinti, nei quali non erano indagati o non per reati loro contestati in questo, concernenti la faida familiare tra i Li RG e gli FI di Monte S. Angelo.
Ha indicato come segue gli elementi da cui induce l'esistenza dell'associazione. Nel corso della faida (1) si sono verificati numerosi fatti di sangue, attribuibili ad esponenti, ancorché non individuati, delle compagini familiari (2). Tali fatti vedono coinvolte sempre più persone e costituiscono ritorsione rispetto a fatti pregressi (3), e tutti gl'indagati fanno uso costante di armi da fuoco (4) e di speciali strumenti di difesa (finestre, auto blindate e giubbetti antiproiettile), ed hanno frequentazioni costanti tra loro (5). Infine i membri di un gruppo ascrivono indiscriminatamente a quelli dell'altro gruppo i fatti criminosi di cui sono oggetto (6), mantenendo un fortissimo vincolo fra loro (7), con relativa omertà (8).
Circa QU, gli indizi che faccia parte del gruppo FI - MO - TA consistono 1 - in una missiva inviata il 4.10.93 al P.M. di Foggia dal capo della fazione opposta, Li RG Francesco, ed avente ad oggetto l'omicidio di suo figlio, Li RG Matteo, per cui FI MI, che è stato condannato, sarebbe stato istigato da QU e da CA (Li Bergolì s MI), 2 - nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri di Manfredonia da tale TO ON ed altri (indicati in nota) che gli attribuisce, chiamandolo UR, di far parte del gruppo, 3 - nel suo stretto legame con il CA, notoriamente il più pericoloso del gruppo, 4 - nella circostanza che QU accompagnava MO MI a costituirsi ai Carabinieri di Nova Milanese il 4.5.93, che aveva prima avvertiti. Le esigenze cautelari sono ravvisate nel pericolo di commissione di gravi delitti con uso delle armi, di inquinamento e di fuga (il QU è detto latitante). Con il ricorso si denuncia:
1 - violazione art. 238 CPP - inutilizzabilità di verbali di prova acquisiti da altri procedimenti e con riferimento a sentenze non irrevocabili e delle dichiarazioni rese da persone di cui all'art. 210 CPP;
2 - violazione artt. 81, 43, 110 e 416 C113 - 273 CPP, per non aver individuato elementi utili a stabilire l'insorgere del programma criminoso dell'associazione e la sua permanenza (la vendetta presuppone il verificarsi di un fatto di sangue che si auspica non avvenga, per poi eventualmente reagire, per cui è antitetico prospettare un'associazione per delinquere con programma permanente e generico di violenza);
3 - violazione dell'art. 273 Cpp - vizio di motivazione, per insufficienza degli elementi indicati per l'applicazione della misura a QU.
2 - Il ricorso è fondato circa il 1 0 ed il 30 motivo, mentre è infondato il 2^.
In via di principio, l'ordinanza è corretta: è ravvisabile la costituzione in associazioni per delinquere di due famiglie, intese tali per parentela, affinità, amicizia, legami clientelari dei membri, le quali conducano per tempo indeterminato una faida sanguinaria.
Difatti va distinta la vendetta, quale movente di un delitto contro la persona, dalla programmazione di delitti indeterminati nel numero e nelle occasioni da commettere indiscriminatamente in danno dei membri dell'opposta fazione, ancorché ognuno si colleghi ad un precedente attribuito agli avversari. In tal caso ciascun delitto, proprio in quanto il fatto rispetto al quale costituisce una ritorsione non è inatteso nel genere, ancorché non preveduto nella specie, può essere sintomo di un programma intorno al quale è stretto il vincolo di tutti i membri di una delle due fazioni. Ma, tanto premesso, non è possibile attribuire il reato associativo a taluno solo perché legato alla famiglia da vincoli di sangue o di pregressa amicizia, ne' ascrivergli la partecipazione a singoli fatti delittuosi, senza riferimenti storici, salvo assiomi. Orbene l'ordinanza che già non dice in relazione a ciascun elemento posto a carico di QU, da dove esso provenga ai fini degli artt. 238 e ss. CPP, per stabilire se esso sia concretamente acquisibile e perciò utilizzabile (l^ motivo del ricorso), non offre comunque una valutazione compiuta e perciò corretta di valenza di ciascuna delle acquisizioni (3^). Anzi taluna valutazione, a stregua di quanto riferito, risulta apodittica (mancata indicazione delle fonti di conoscenza di TO, dell'esatto contenuto specifico della sua deposizione, con riferimento di contesto;
affidamento alla lettera del padre dell'ucciso, senza alcun riferimento storico o ragione dell'attribuzione). Altra risulta di segno contrario all'evidenza (rapporti di QU con i Carabinieri, volti alla costituzione di un membro della famiglia FI). E, alla fine, l'ordinanza non lascia intendere quale ruolo, e perché, QU avrebbe nel gruppo, al di là di relazioni personali con taluno dei membri;
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. CPP. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000