Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 684
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di fatto per la cessazione degli effetti civili

    Sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.

  • Accolto
    Condizioni concordate tra le parti

    Si ritiene che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia PE EN (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e frequentazioni il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata ed effettiva bigenitorialità. Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta e delle condizioni già vigenti all'esito del procedimento di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 684
    Giurisdizione : Trib. Parma
    Numero : 684
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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