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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6178/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE OL DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6178/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_1
Peschiera del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Oliva Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario integrando le condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 7 agosto 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Collecchio (PR), frazione di Ozzano Taro, il 27 settembre 2003, che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 5 gennaio 2005 e il 23 marzo 2010) le figlie PE
ed , che la loro separazione era stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. PE1
347/2024, pubblicata il 27 novembre 2024, e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione matrimoniale alcuna.
Dichiarando espressamente di non volere riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia PE EN , alla sua collocazione preferenziale materna, alle visite paterne, al mantenimento pagina 1 di 2 della prole, al godimento della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate con le quali insistevano per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso integrandone le condizioni pattizie.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia PE EN (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e frequentazioni il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata ed effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta e delle condizioni già vigenti all'esito del procedimento di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo perfezionato dalle parti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Collecchio (PR) il 27 settembre 2003, trascritto Parte_2 Parte_1 al Numero 30, Parte 2, Serie A, Anno 2003 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Collecchio, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come da ultimo integrate con l'atto scritto datato 3 dicembre 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
NE OL DE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE OL DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6178/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_1
Peschiera del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Oliva Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario integrando le condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 7 agosto 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Collecchio (PR), frazione di Ozzano Taro, il 27 settembre 2003, che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 5 gennaio 2005 e il 23 marzo 2010) le figlie PE
ed , che la loro separazione era stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. PE1
347/2024, pubblicata il 27 novembre 2024, e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione matrimoniale alcuna.
Dichiarando espressamente di non volere riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia PE EN , alla sua collocazione preferenziale materna, alle visite paterne, al mantenimento pagina 1 di 2 della prole, al godimento della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate con le quali insistevano per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso integrandone le condizioni pattizie.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia PE EN (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e frequentazioni il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di ponderata ed effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta e delle condizioni già vigenti all'esito del procedimento di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo perfezionato dalle parti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Collecchio (PR) il 27 settembre 2003, trascritto Parte_2 Parte_1 al Numero 30, Parte 2, Serie A, Anno 2003 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Collecchio, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come da ultimo integrate con l'atto scritto datato 3 dicembre 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
NE OL DE
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