Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2008, n. 22192
CASS
Sentenza 12 febbraio 2008

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Massime1

Integra il delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la falsificazione dei "reports di stampa" - contenenti esami emocromocitometrici a corredo della documentazione clinica - mediante aggiunta a penna dei valori dei parametri della coagulazione allo scopo di farli apparire come eseguiti e repertati nei giorni ivi indicati nonché delle schede 'cartonatè sui prelievi, considerato che essi sono atti pubblici giacché, ancorché atti interni alla struttura ospedaliera, sono destinati a provare le indagini di laboratorio svolte dagli operatori sanitari pubblici ed i relativi risultati e a documentare il decorso della malattia del paziente ad integrazione e corredo della cartella clinica.

Commentario1

  • 1La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di truffa contrattuale
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2021

    Cass., Sez. II, 3 dicembre 2020 (dep. 2 febbraio 2021), n. 4039 Cammino Presidente – Filippini Relatore Il professionista che con l'inganno fa credere al cliente di dover eseguire dei lavori (in realtà non occorrenti), inducendolo a sottoscrivere un preventivo ed a erogare un acconto senza poi eseguire quanto concordato né restituire il denaro ricevuto, risponde del delitto di truffa contrattuale, ciò in quanto la vittima si è determinato a contrarre nell'erronea convinzione della necessità delle opere, a nulla rilevando l'eventuale mancanza di diligenza da parte sua, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione causata dalla fiducia ottenuta con artifizi e raggiri (nel caso di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2008, n. 22192
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22192
Data del deposito : 12 febbraio 2008

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