Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 1
L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2015, n. 44886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44886 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
: 44 8 8 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2825 Dott. Piero SAVANI - Presidente- E Dott. Maria VESSICHELLI - Consigliere - UP 23/9/2015 -Consigliere - Dott. Paolo MICHELI R.G.N. 45108/2015 - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI - Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato da: SS PP ZI, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 6/5/2014 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di SS PP ZI per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessi nella sua qualità di amministratore della Inox Lombarda s.r.l.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi con cui deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione. In proposito rileva con il primo motivo come il fatto di bancarotta documentale sia al più inquadrabile nello schema dell'art. 217 legge fall. essendo state le scritture contabili consegnate al curatore e riguardando la contestazione la mancata consegna della mera documentazione di supporto, mentre con riferimento alla distrazione dell'autovettura la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle difese dell'imputato e comunque avrebbe illegittimamente onerato lo stesso del reperimento della prova del furto della medesima. Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle generiche con giudizio di prevalenza e il mancato contenimento della pena nei minimi edittali, nonché il malgoverno della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Generiche risultano le doglianze sull'omessa valutazione delle prove difensive nemmeno indicate e quelle relative alla mancata confutazione dei motivi d'appello, giacchè il ricorrente non precisa a quali censure promosse con il gravame di merito la sentenza non avrebbe effettivamente fornito risposta.
2.1 Corretta è invece la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell'art. 216 n. 2) seconda parte legge fall. dei fatti accertati, atteso che la Corte territoriale ha evidenziato come la consegna delle scritture contabili si è rivelato adempimento privo di significato una volta che l'imputato non ha fatto avere al curatore l'intera documentazione di supporto in grado di consentire una verifica delle annotazioni, rivelatesi peraltro scarsamente attendibili alla luce delle insinuazioni al passivo. In proposito deve infatti ricordarsi che l'oggetto materiale della bancarotta fraudolenta documentale non coincide con quello della bancarotta semplice documentale, atteso che l'art. 216 legge fall. a differenza del successivo art. 217 - non lo individua nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 22593 del 20 aprile 2012, Pupillo, Rv. 252973; Sez. 5, n. 8081 del 4 luglio 1991, Minuto, Rv. 188044). Ne consegue che il reato in questione può essere realizzato su qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa e ciò in sintonia con la ratio dell'incriminazione, incentrata sull'effettiva e non solo formale possibilità di conoscere i tratti della gestione d'impresa, tenendo conto di qualsiasi strumento che avrebbe potuto consentire, qualora fosse stato regolarmente tenuto o conservato, l'esame della gestione.
2.2 Il ricorrente in proposito non si è confrontato con la motivazione della sentenza e soprattutto ha omesso di confutare le considerazioni svolte dai giudici d'appello per confutare le sue difese, soprattutto con riguardo al suo effettivo possesso delle fatture e degli altri documenti d'appoggio della fallita, rivelando così l'intrinseca specificità delle obiezioni svolte sul punto con il ricorso.
2.3 Parimenti generiche o manifestamente infondate sono le doglianze relative all'episodio distrattivo. Deve infatti ribadirsi come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 7048 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400 del 15/12/2004 - dep. 02/02/2005, Sabino, Rv. 231411). Il ricorrente infatti trascura la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso deve quindi ricordarsi che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Non di meno l'art. 87, comma 3 legge fall. (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, UT e altri, in motivazione).
2.4 Correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto provata la distrazione del veicolo in forza della mancata dimostrazione da parte dell'imputato della sua destinazione e nella sua incapacità di fornire la dimostrazione della sua asserita "scomparsa", non risultando la denuncia del furto, peraltro adempimento logicamente ineludibile a fronte della presunta sottrazione di un bene mobile registrato.
2.5 Del tutto generiche sono poi le obiezioni sul governo della regola di giudizio, mentre manifestamente infondate e tese a sollecitare una inammissibile valutazione del merito risultano quelle relative al trattamento sanzionatorio, che si rivelano altresì prive di qualsiasi correlazione con l'articolata e logica motivazione fornita dai giudici d'appello in tema di bilanciamento delle circostanze e di dosimetria della pena. In particolare mal si comprende perché a tali fini la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto della circostanza (peraltro meramente asserita) per cui l'imputato sarebbe anche creditore del fallimento, la quale risulta del tutto neutra rispetto al thema decidendum.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/9/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savani Luca Pistorelli DEPORTATA IN CANCELLERIA add 9 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO mele Lanzuise un