Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE GISTRAZIONE AI SENSI DA R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 ee 72493 MATERIA TRIBUTARIA 043 39 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP ERA DI CASSAZIONEJ Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 21894/00 Dott. Francesco Presidente Cron. 9346 CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario Consigliere Ud.10/07/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER FICO Consigliere C.C. Dott. Nino SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE + SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 72493 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da UFF DISTRETTUALE II DD BIELLA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 3208 -1-
contro
BO OA PA, BO OA PP, BO OA NR, BO OA UD, BO OA FO, BO OA AN IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRIA 208, presso 10 studio dell'avvocato ITALO CARDARELLI, che li difende, giusta procura in calce;
controricorrente avversO la sentenza n. 44/99 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 10/09/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/07/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
ai sensi della legge 89/01; udito per il resistente, l'Avvocato CARDARELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- #SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 10 settembre 1999, n. 44/15/99 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo che aveva annullato gli avvisi di accertamento con cui il 2° Ufficio Imposte Dirette di Cossato aveva elevato e il reddito imponibile per l'anno 1989 ai fini IRPEF dei soci della “nuova Pintex" snc La Amministrazione aveva ritenuto di dover recuperare a tassazione il disavanzo di fusione derivante dalla incorporazione nella "nuova Pintex" snc di altra società ed in particolare di dover escludere la ricuperabilità del maggior costo delle quote delle società incorporate dovuto all'avviamento I soci della "nuova Pintex” snc resistono con controricorso. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso in camera di consiglio, siccome manifestamente infondato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 123 del D.P.R. 917/1986 nel testo modificato dall'art. 7 della legge 67/1988 e violazione degli artt. 53,59 e 61 del medesimo T.U. (art. 360 n. 3 c.p.c.) Il motivo deve essere rigettato, in accoglimento dell'indirizzo espresso da questa Sezione con le sentenze 13 novembre 2000 n. 14687; 24 luglio 2000, n. 9666 e 24 luglio 2000 n. 9663. Invero, l'art. 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore all'epoca dei fatti in discussione, occupandosi delle plusvalenze patrimoniali, e della loro computabilità nel reddito d'impresa, ove realizzate दर od iscritte nella contabilità, considera tanto le plusvalenze dei beni relativi all'impresa quanto le plusvalenze delle aziende, espressamente comprendendo in esse il valore di avviamento (comma 5). La norma recepisce a fini fiscali la nozione economica dell'avviamento, quale diverso ed eventualmente maggiore valore del complesso produttivo rispetto alla somma dei valori dei cespiti che lo compongono, e, in coerenza con tale nozione, lo include nella categoria delle plusvalenze tassabili, ove la ricchezza aggiunta che esso esprime si traduca in reddito. Con riferimento alla fusione dì società, e per lo specifico caso dell'incorporazione di una società "partecipata", implicante l'annullamento delle azioni o quote detenute dalla società incorporante, l'art. 123, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo fissato con decorrenza 1° gennaio 1988 dall'art. 7 della legge 11 marzo 1988 n. 67, stabilisce che non si tiene conto delle plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote annullate ed il valore netto del patrimonio della società incorporata scritture contabili, e, quindi, deroga al canone della risultante dalle computabilità nell'imponibile delle plusvalenze iscritte in bilancio, nel limiti in cui esse corrispondanor al disavanzo della fusione. Tale deroga trova spiegazione logica nel fatto che la società incorporante, acquisendo il patrimonio netto della società incorporata con un valore "di libro" inferiore al costo delle azioni 0 quote annullate, deve necessariamente pareggiare il proprio bilancio, elevando il valore del patrimonio che ha preso il posto delle azioni o quote, ma non realizza con tale operazione nominale alcun incremento di ricchezza, essendo quel patrimonio già di propria pertinenza per effetto della partecipazione. La rilevata ampiezza della nozione di plusvalenza e l'indicata ratio della deroga di cui all'art. 123 secondo comma non autorizza un'applicazione della deroga medesima limitatamente al caso dell'imputazione del disavanzo di fusione a plusvalenza di determinati beni, lasciando così fuori la possibilità di iscriverlo a titolo di partecipazioni ed avviamento. La soluzione, oltre che priva di conforto testuale, sarebbe irragionevole, e non scevra da sospetti d'illegittimità costituzionale, perché il disavanzo in discorso non perde la sua natura di "non reddito" per il solo fatto che trovi collocazione nel bilancio dell'incorporante sotto la voce avviamento, o partecipazione. Tale collocazione, del resto, può essere doverosa, quando, come nella specie verificatosi (secondo le deduzioni della contribuente sul punto non confutate dall'Ufficio), il maggior costo delle azioni o delle quote derivi proprio dall'avviamento della società incorporata, non dalla plusvalenza di singoli beni della stessa. Nella relativa evenienza, il diniego della recuperabilità sotto la voce partecipazione o avviamento dello squilibrio contabile creato dall'incorporazione, a pena di tassazione di esso quale reddito, si tradurrebbe per la società incorporante nell'anomala alternativa fra l'operare un fittizio incremento del valore di uno od alcuni beni, così violando il principio di veridicità del bilancio o del conto economico, oppure il mantenere occulto lo squilibrio contabile, con inosservanza della regola di completezza di detto bilancio o conto, ovvero l'esporsi ad un prelievo impositivo, non coerente con la neutralità fiscale della fusione, e peraltro introduttivo di un'arbitraria disparità di trattamento a seconda che il disavanzo dipenda da sottovalutazioni effettuate dall'incorporata con riferimento a determinati cespiti aziendali od all'avviamento azienda ж Appare opportuno procedere a compensazione delle spese, poiché al momento della proposizione del ricorso non si era ancora consolidato l'orientamento ESENTE DA REGISTRAZIONE contrario alle tesi della Amministrazione. AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5
P.Q.M
MATERIA TRIBUTARIA La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese di causa. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 10 luglio 2002. Lichen f IL PRESIDENTE Добрива Очетани IN CANCELLERIA IL CANCELUERE C1 25 MAR. 2003 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio