Art. 4. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni
di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione del regolamento di cui al comma 4.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96)) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96)) .
disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni
di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione del regolamento di cui al comma 4.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96)) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96)) .