Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 5446
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 143, 178 e 293 cod. proc. pen.

    L'omessa traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame non integra alcuna nullità, né con riferimento a tale atto, né con riferimento a quelli da questo dipendenti, poiché l'avviso in questione non è incluso nell'elenco degli atti per i quali l'art. 143, comma secondo, cod. proc. pen., prevede l'obbligo di traduzione, né esplica una funzione informativa in ordine alle 'accuse' mosse al destinatario della misura cautelare. Di conseguenza, nessuna conseguenza di ordine processuale deriva dall'omessa traduzione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275 cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha ribadito la sussistenza e l'attualità del pericolo di recidivanza, in considerazione della modalità della condotta, del quantitativo di droga sequestrata e del materiale utilizzato per il confezionamento, indicative dell'affidabilità dell'indagato verso fornitori ignoti. È stata inoltre valorizzata la precaria condizione economica dell'indagato, nonostante la regolare attività lavorativa. La sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari è stata ritenuta idonea a preservare il pericolo di reiterazione, non essendo sufficiente una misura non detentiva che consentirebbe contatti con clienti e fornitori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 5446
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5446
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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