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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 5446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5446 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UI AM, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/09/2025 del Tribunale della libertà di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5446 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 17/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sezione 4, con sentenza n. 27686 del 20 giugno 2025, con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno, costituto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti d AM UI, indagato per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fine di spaccio, in concorso con Hamid Fatthlah, gr. 234,34 di hashish e gr. 9,20 di cocaina. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 143, 178 e 293 cod. proc. pen., per non essere stato il decreto di fissazione dell'udienza camerale tradotto in lingua nota all'indagato; 2.2. Con un secondo motivo, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275 cod. proc. pen., non essendo presenti, nel caso in esame, le esigenze cautelari, stante il tempo trascorso dal fatto, la circostanza che l'indagato non si è dato alla fuga, né ha reiterato la condotta criminosa, non emergendo dagli atti alcun collegamento con la criminalità organizzata, e considerando che ll'indagato è incensurato e svolge regolare attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, in accoglimento del ricorso per cassazione promosso dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame - la quale aveva annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere perché non tradotta, per iscritto, in lingua nota all'indagato - la sentenza rescindente aveva affermato il principio secondo cui l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. 2 Nel caso in esame, specie, non solo non risultava quale fosse stata la concreta allegazione del ricorrente, ma il Tribunale, pur dando atto delle dichiarazioni rese in sede di convalida, dell'intervenuta traduzione orale del provvedimento cautelare e della proposizione dei motivi di riesame (non limitati al profilo processuale di cui si discute), aveva evidenziato un pregiudizio astratto o potenziale, senza alcun ancoraggio alla specifica vicenda processuale e quindi senza l'indicazione concreta del modo in cui l'omessa traduzione avesse influenzato le prerogative difensive, tenendo conto della sequenza procedimentale nella quale si è inserito l'atto non tradotto. In sede di rinvio, il Tribunale ha evidenziato come la difesa non avesse motivato il proprio interesse a ricorrere, anche considerando che, nelle more, l'indagato era venuto a conoscenza dell'ordinanza tradotta. 3. Il primo motivo è infondato. Invero, secondo il condivisibile orientamento assunto da questa Corte di legittimità, l'omessa traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, anche a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non integra alcuna nullità, né con riferimento a tale atto, né con riferimento a quelli da questo dipendenti, poiché l'avviso in questione non è incluso nell'elenco degli atti per i quali l'art. 143, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato da citato D. Lgs., prevede l'obbligo di traduzione, né, in linea generale, esplica una funzione informativa in ordine alle "accuse" mosse al destinatario della misura cautelare (Sez. 2, n. 25673 del 04/05/2016, Sha, Rv. 267120 — 01; Sez. 6, n. 48647 del 22/10/2014, Carbonaro, Rv. 261139 - 01). Su queste basi, è stata ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 143, comma primo, e 309, commi 6 e 8-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono la traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, in quanto tale omissione non comporta alcuna disparità di trattamento nella selezione, operata dal legislatore, degli atti dei quali sia obbligatoria la traduzione, né pregiudica il diritto di difesa, pienamente garantito dal diritto di avvalersi e di richiedere l'assistenza gratuita di un interprete (Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016, Borovikov, Rv. 267934 - 01). Anche in tal caso, si è posto il rilievo che l'avviso in questione non esplica una funzione informativa in ordine alle "accuse" mosse al destinatario della misura cautelare, contenendo solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore. 3 Di conseguenza, nessuna conseguenza di ordine processuale deriva dall'omessa traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta. 4. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato. Invero, il Tribunale ha ribadito la sussistenza e l'attualità del pericolo di recidivanza - l'arresto in flagranza di reato è avvenuto il 24 febbraio 2025 -, in considerazione della modalità della condotta - ampiamente descritte a p. 2-3 dell'ordinanza impugnata - e del quantitativo, certamente non trascurabile, di droga sequestrata (234 gr. di hashish, suddivisi in due panetti, oltre complessivi 9,20 gr. di cocaina), unitamente al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi (un bilancino di precisione perfettamente funzionale e un rotolo di cellophane), modalità ritenute indicative, in maniera non implausibile sul piano logico, del fatto che all'indagato era stato affidato un carico di stupefacenti di indubbio valore economico, che denota l'affidabilità da questo rivestita verso i fornitori rimasti ignoti, anche considerando che il coindagato, all'atto dell'arresto, ha scagliato il telefono cellulare contro il muro, al fine evidentemente di impedire agli operanti l'accesso ai dati in esso custoditi. Oltre a ciò, il Tribunale ha valorizzato le precarie condizioni di vita ed economiche dell'indagato, il quale, peraltro, sebbene svolgesse una regolare attività lavorativa, percependo la somma mensile di 540 euro, non ha esitato a porre in essere la condotta illecita evidentemente allo scopo di percepire più lauti guadagni. Quanto, infine, alla scelta della misura, si osserva che il Tribunale ha sostituto la custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, non ritenendo, comunque, che una misura non detentiva - la quale - sia idonea a preservare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte, posto che essa, consentendo una libertà di movimento, non inciderebbe sulla possibilità di avere contatti con clienti e fornitori. Si tratta di una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità. 5. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5446 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 17/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sezione 4, con sentenza n. 27686 del 20 giugno 2025, con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno, costituto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti d AM UI, indagato per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fine di spaccio, in concorso con Hamid Fatthlah, gr. 234,34 di hashish e gr. 9,20 di cocaina. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 143, 178 e 293 cod. proc. pen., per non essere stato il decreto di fissazione dell'udienza camerale tradotto in lingua nota all'indagato; 2.2. Con un secondo motivo, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275 cod. proc. pen., non essendo presenti, nel caso in esame, le esigenze cautelari, stante il tempo trascorso dal fatto, la circostanza che l'indagato non si è dato alla fuga, né ha reiterato la condotta criminosa, non emergendo dagli atti alcun collegamento con la criminalità organizzata, e considerando che ll'indagato è incensurato e svolge regolare attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, in accoglimento del ricorso per cassazione promosso dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame - la quale aveva annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere perché non tradotta, per iscritto, in lingua nota all'indagato - la sentenza rescindente aveva affermato il principio secondo cui l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. 2 Nel caso in esame, specie, non solo non risultava quale fosse stata la concreta allegazione del ricorrente, ma il Tribunale, pur dando atto delle dichiarazioni rese in sede di convalida, dell'intervenuta traduzione orale del provvedimento cautelare e della proposizione dei motivi di riesame (non limitati al profilo processuale di cui si discute), aveva evidenziato un pregiudizio astratto o potenziale, senza alcun ancoraggio alla specifica vicenda processuale e quindi senza l'indicazione concreta del modo in cui l'omessa traduzione avesse influenzato le prerogative difensive, tenendo conto della sequenza procedimentale nella quale si è inserito l'atto non tradotto. In sede di rinvio, il Tribunale ha evidenziato come la difesa non avesse motivato il proprio interesse a ricorrere, anche considerando che, nelle more, l'indagato era venuto a conoscenza dell'ordinanza tradotta. 3. Il primo motivo è infondato. Invero, secondo il condivisibile orientamento assunto da questa Corte di legittimità, l'omessa traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, anche a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non integra alcuna nullità, né con riferimento a tale atto, né con riferimento a quelli da questo dipendenti, poiché l'avviso in questione non è incluso nell'elenco degli atti per i quali l'art. 143, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato da citato D. Lgs., prevede l'obbligo di traduzione, né, in linea generale, esplica una funzione informativa in ordine alle "accuse" mosse al destinatario della misura cautelare (Sez. 2, n. 25673 del 04/05/2016, Sha, Rv. 267120 — 01; Sez. 6, n. 48647 del 22/10/2014, Carbonaro, Rv. 261139 - 01). Su queste basi, è stata ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 143, comma primo, e 309, commi 6 e 8-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono la traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, in quanto tale omissione non comporta alcuna disparità di trattamento nella selezione, operata dal legislatore, degli atti dei quali sia obbligatoria la traduzione, né pregiudica il diritto di difesa, pienamente garantito dal diritto di avvalersi e di richiedere l'assistenza gratuita di un interprete (Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016, Borovikov, Rv. 267934 - 01). Anche in tal caso, si è posto il rilievo che l'avviso in questione non esplica una funzione informativa in ordine alle "accuse" mosse al destinatario della misura cautelare, contenendo solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore. 3 Di conseguenza, nessuna conseguenza di ordine processuale deriva dall'omessa traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta. 4. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato. Invero, il Tribunale ha ribadito la sussistenza e l'attualità del pericolo di recidivanza - l'arresto in flagranza di reato è avvenuto il 24 febbraio 2025 -, in considerazione della modalità della condotta - ampiamente descritte a p. 2-3 dell'ordinanza impugnata - e del quantitativo, certamente non trascurabile, di droga sequestrata (234 gr. di hashish, suddivisi in due panetti, oltre complessivi 9,20 gr. di cocaina), unitamente al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi (un bilancino di precisione perfettamente funzionale e un rotolo di cellophane), modalità ritenute indicative, in maniera non implausibile sul piano logico, del fatto che all'indagato era stato affidato un carico di stupefacenti di indubbio valore economico, che denota l'affidabilità da questo rivestita verso i fornitori rimasti ignoti, anche considerando che il coindagato, all'atto dell'arresto, ha scagliato il telefono cellulare contro il muro, al fine evidentemente di impedire agli operanti l'accesso ai dati in esso custoditi. Oltre a ciò, il Tribunale ha valorizzato le precarie condizioni di vita ed economiche dell'indagato, il quale, peraltro, sebbene svolgesse una regolare attività lavorativa, percependo la somma mensile di 540 euro, non ha esitato a porre in essere la condotta illecita evidentemente allo scopo di percepire più lauti guadagni. Quanto, infine, alla scelta della misura, si osserva che il Tribunale ha sostituto la custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, non ritenendo, comunque, che una misura non detentiva - la quale - sia idonea a preservare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte, posto che essa, consentendo una libertà di movimento, non inciderebbe sulla possibilità di avere contatti con clienti e fornitori. Si tratta di una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità. 5. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2025.