CASS
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2025, n. 34765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34765 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA nei confronti di: GI GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34765 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GI Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 03/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila accoglieva la richiesta di ammissione alla semilibertà, proposta nell'interesse di PP EL detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo per più delitti commessi tra la fine degli anni '80 e il 2004 (omicidio e più rapine tra gli altri, art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, "seconda fascia"), evidenziando che l'espiazione della pena, considerati i periodi di liberazione anticipata, era superiore al ventennio richiesto e che, nonostante il condannato avesse commesso un omicidio per conto di un clan mafioso quale sicario "esterno", non ha condiviso le conclusioni espresse dalla Procura distrettuale antimafia e dalla Procura nazionale antimafia, contrarie al beneficio, perché loro lo avevano considerato intraneo all'associazione di stampo mafioso "Annacondia", pur escludendo l'attualità di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e non risultando alcuna condanna per art. 416-bis cod. pen. ovvero con l'aggravante del metodo mafioso. Nel provvedimento si è dato atto della buona condotta inframuraria confermata dall'osservazione come risultante dalle relazioni d'equipe acquisite e dei precedenti permessi usufruiti, senza che fossero rilevate criticità mentre la condizione patrimoniale familiare è stata definita come modesta. Da ultimo, al condannato è stata proposta un'attività lavorativa da parte di un ex detenuto e, in merito ai fatti di reato, il Tribunale dà atto di aver rilevato una profonda resipiscenza da parte dell'EL, accompagnata dalla sua consapevolezza di aver sbagliato in età giovanile, pur non avendo egli mai pensato di risarcire i familiari della vittima dell'omicidio commesso per timore di ritorsioni e di poter rimanere "inascoltato", offrendo però la propria disponibilità per un percorso di giustizia riparativa con l'obiettivo di alleviare moralmente il danno e di rendersi utile alla società. 2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso tale ordinanza affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 71-ter in relazione agli artt. 50 e 4-bis legge n. 354 del 1975 perché non vi sarebbero gli elementi necessari per ritenere sussistenti le condizioni per un graduale reinserimento del detenuto nella società, avendo il Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata non valorizzato compiutamente alcuni elementi negativi, quali la carente revisione critica del proprio agito criminale e i pareri negativi espressi dalla DDA e dalla PNA, rispetto al giudizio di reinserimento che sarebbe stato espresso con motivazione carente e contraddittoria. 1 3. I difensori del condannato hanno depositato una memoria ciascuno con la quale hanno chiesto il rigetto o una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila perché esso sarebbe fondato su motivi non consentiti in Cassazione, affermando inoltre che il provvedimento impugnato è, invece, coerente con i principi di diritto espressi nella giurisprudenza di legittimità in tema. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, quindi, da rigettare. L'art. 50, comma 4, legge 26 luglio ord. pen., prevede che "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società". Come più volte affermato da questa Corte, ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste due distinte indagini, una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, 2024, Rv. 285550; Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Rv. 259622). Il motivo di ricorso risulta reiterativo dei medesimi argomenti già affrontati dall'ordinanza impugnata, insistendo sull'appartenenza, all'epoca dell'omicidio per cui è stato condannato, dell'EL al clan "Annacondia", circostanza invece esclusa dal Tribunale di sorveglianza sulla base della lettura della sentenza di condanna dalla quale era emersa la sua conoscenza pregressa - nell'ambito del contrabbando di tabacchi - con soggetti intranei a tale associazione di stampo mafioso, nel cui contesto aveva svolto il ruolo di sicario esterno ma non risultava, invece, la sua partecipazione, come invece affermato dalle informazioni, valutate e ritenute non rilevanti, fornite dalla DDA e dalla PNA. Su tale punto va ricordato che, ai fini della concessione di benefici penitenziari, la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia in ordine all'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata non vincola il giudice, che deve sottoporla a verifica sia per quanto concerne l'apprezzamento dei dati fattuali esposti, che non possono limitarsi a mere affermazioni di mancanza di elementi positivi, sia per quel che riguarda il giudizio di attualità dei predetti collegamenti (Sez. 1, n. 51878 del 13/09/2016, Rv. 268925). 2 L'ordinanza impugnata, comunque, ha dato atto anche del fatto che non sussiste il potenziale pericolo di ripristino di tali collegamenti ed ha, invece, evidenziato l'ottima condotta mostrata in ambito inframurario ed anche durante i permessi premio già usufruiti dal condannato, nonché il buon grado dell'avviata revisione critica dell'EL rispetto al passato, accompagnata dalla presenza di risorse familiari e lavorative esterne per cui è stata coerentemente espressa una prognosi favorevole al suo reinserimento sociale. 2. Il ricorso, per le considerazioni espresse, è rigettato, senza addebito di spese trattandosi di parte pubblica ricorrente (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G. Così deciso il 03/7/2025
lette le conclusioni del PG, in persona di Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34765 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GI Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 03/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila accoglieva la richiesta di ammissione alla semilibertà, proposta nell'interesse di PP EL detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo per più delitti commessi tra la fine degli anni '80 e il 2004 (omicidio e più rapine tra gli altri, art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, "seconda fascia"), evidenziando che l'espiazione della pena, considerati i periodi di liberazione anticipata, era superiore al ventennio richiesto e che, nonostante il condannato avesse commesso un omicidio per conto di un clan mafioso quale sicario "esterno", non ha condiviso le conclusioni espresse dalla Procura distrettuale antimafia e dalla Procura nazionale antimafia, contrarie al beneficio, perché loro lo avevano considerato intraneo all'associazione di stampo mafioso "Annacondia", pur escludendo l'attualità di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e non risultando alcuna condanna per art. 416-bis cod. pen. ovvero con l'aggravante del metodo mafioso. Nel provvedimento si è dato atto della buona condotta inframuraria confermata dall'osservazione come risultante dalle relazioni d'equipe acquisite e dei precedenti permessi usufruiti, senza che fossero rilevate criticità mentre la condizione patrimoniale familiare è stata definita come modesta. Da ultimo, al condannato è stata proposta un'attività lavorativa da parte di un ex detenuto e, in merito ai fatti di reato, il Tribunale dà atto di aver rilevato una profonda resipiscenza da parte dell'EL, accompagnata dalla sua consapevolezza di aver sbagliato in età giovanile, pur non avendo egli mai pensato di risarcire i familiari della vittima dell'omicidio commesso per timore di ritorsioni e di poter rimanere "inascoltato", offrendo però la propria disponibilità per un percorso di giustizia riparativa con l'obiettivo di alleviare moralmente il danno e di rendersi utile alla società. 2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ricorre per cassazione avverso tale ordinanza affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 71-ter in relazione agli artt. 50 e 4-bis legge n. 354 del 1975 perché non vi sarebbero gli elementi necessari per ritenere sussistenti le condizioni per un graduale reinserimento del detenuto nella società, avendo il Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata non valorizzato compiutamente alcuni elementi negativi, quali la carente revisione critica del proprio agito criminale e i pareri negativi espressi dalla DDA e dalla PNA, rispetto al giudizio di reinserimento che sarebbe stato espresso con motivazione carente e contraddittoria. 1 3. I difensori del condannato hanno depositato una memoria ciascuno con la quale hanno chiesto il rigetto o una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila perché esso sarebbe fondato su motivi non consentiti in Cassazione, affermando inoltre che il provvedimento impugnato è, invece, coerente con i principi di diritto espressi nella giurisprudenza di legittimità in tema. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, quindi, da rigettare. L'art. 50, comma 4, legge 26 luglio ord. pen., prevede che "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società". Come più volte affermato da questa Corte, ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste due distinte indagini, una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, 2024, Rv. 285550; Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, Rv. 259622). Il motivo di ricorso risulta reiterativo dei medesimi argomenti già affrontati dall'ordinanza impugnata, insistendo sull'appartenenza, all'epoca dell'omicidio per cui è stato condannato, dell'EL al clan "Annacondia", circostanza invece esclusa dal Tribunale di sorveglianza sulla base della lettura della sentenza di condanna dalla quale era emersa la sua conoscenza pregressa - nell'ambito del contrabbando di tabacchi - con soggetti intranei a tale associazione di stampo mafioso, nel cui contesto aveva svolto il ruolo di sicario esterno ma non risultava, invece, la sua partecipazione, come invece affermato dalle informazioni, valutate e ritenute non rilevanti, fornite dalla DDA e dalla PNA. Su tale punto va ricordato che, ai fini della concessione di benefici penitenziari, la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia in ordine all'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata non vincola il giudice, che deve sottoporla a verifica sia per quanto concerne l'apprezzamento dei dati fattuali esposti, che non possono limitarsi a mere affermazioni di mancanza di elementi positivi, sia per quel che riguarda il giudizio di attualità dei predetti collegamenti (Sez. 1, n. 51878 del 13/09/2016, Rv. 268925). 2 L'ordinanza impugnata, comunque, ha dato atto anche del fatto che non sussiste il potenziale pericolo di ripristino di tali collegamenti ed ha, invece, evidenziato l'ottima condotta mostrata in ambito inframurario ed anche durante i permessi premio già usufruiti dal condannato, nonché il buon grado dell'avviata revisione critica dell'EL rispetto al passato, accompagnata dalla presenza di risorse familiari e lavorative esterne per cui è stata coerentemente espressa una prognosi favorevole al suo reinserimento sociale. 2. Il ricorso, per le considerazioni espresse, è rigettato, senza addebito di spese trattandosi di parte pubblica ricorrente (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G. Così deciso il 03/7/2025