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Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16701 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI DR, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 18/09/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16701 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 04/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 18 settembre 2025 il Tribunale di Milano giudicava DR NI colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 99, terzo comma, cod. pen. e 13, comma 13-bis, d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), accertato a Milano 11 dicembre 2023, condannando l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 19 luglio 2025 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione di DR NI, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I fatti di reato oggetto di contestazione riguardavano la violazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato commessa da DR NI, che veniva accertata a Milano I'l dicembre 2023, dagli agenti della Questura di Milano, che lo individuavano mentre usciva da un appartamento ubicato in Via Dei Missaglia n. 49. Tale violazione discendeva dal provvedimento di espulsione, emesso, quale sanzione sostitutiva, dal Magistrato di sorveglianza di Foggia il 15 giugno 2022, confermato dal Tribunale di sorveglianza di Bari il 10 novembre 2022, al quale conseguiva l'accompagnamento alla frontiera, eseguito dal Questore di Foggia il 16 dicembre 2022. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato DR NI veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello DR NI, a mezzo dell'avv. FR Beretta, proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, innanzitutto, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la Corte di merito non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di DR NI, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, T.U. imm., su cui la decisione in esame si era soffermata in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie. 2 T Si deduceva, al contempo, che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado, non aveva tenuto conto della mancata acquisizione del nullaosta all'espulsione di NI, che avrebbe dovuto essere rilasciato dall'autorità giudiziaria presso la quale pendeva altro procedimento penale nei confronti dello stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 16, comma 6, T.U. innm., della cui assenza non si era tenuto conto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da DR NI è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indinnostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, relativamente alla configurazione della fattispecie contestata a DR NI, ai sensi dell'art. 13, comma 13- bis, T.U. imm., che risulta correttamente vagliato dalla Corte di appello di Milano. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della decisione censurata, abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). La Corte di appello di Milano, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Questura di Milano, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, essendo incontroverso che il ricorrente aveva trasgredito al divieto di reingresso nel territorio dello Stato nonostante fosse stato destinatario del decreto di espulsione deliberato dal Magistrato di sorveglianza di Foggia il 15 giugno 2022, cui faceva seguito il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, disposto dal Questore di Foggia il 16 dicembre 2022. Tale violazione veniva accertata a Milano 11 dicembre 2023, dagli agenti della Questura di Milano, che, all'esito di un controllo di polizia, individuavano 3 Ì DR NI mentre usciva da un appartamento ubicato in Via Dei Missaglia n. 49. La violazione del divieto di reingresso nel territorio italiano, del resto, veniva ammessa dallo stesso NI, che, come evidenziato a pagina 4 della sentenza impugnata, in sede di convalida dell'arresto, riferiva «di essere rientrato in Italia, per stare accanto alla moglie [..]». 2.1. Quanto alla correlata doglianza, relativa alla mancata acquisizione del nullaosta dell'autorità giudiziaria presso cui pendeva un altro procedimento nei confronti di DR NI, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il provvedimento invocato non era necessario, atteso che, qualora — come nel caso di specie — lo straniero versi nelle condizioni di legge per usufruire della sanzione sostitutiva dell'espulsione, è titolare di un diritto a essere espulso con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale da parte del giudice di merito sulla sua concedibilità ovvero del potere del pubblico ministero di interloquire sul provvedimento espulsivo. L'art. 16, comma 6, T.U. imm., infatti, stabilisce che, sull'espulsione dello straniero, il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità del condannato, senza prevedere che sia richiesto anche il nullaosta, che è esclusivamente previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale. Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 10752 del 18/02/2009, Gega, Rv. 242895 - 01, correttamente richiamato nella decisione di primo grado, attagliandosi perfettamente al caso di specie, secondo cui: «Lo straniero che versi nelle condizioni di legge per fruire della sanzione sostitutiva dell'espulsione prevista dall'art. 16, comma quinto, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico sull'immigrazione), è titolare di un vero e proprio diritto ad essere espulso dal territorio dello Stato, anziché rimanervi ad espiare la pena detentiva alla quale sia stato condannato, ed è pertanto legittimato, trattandosi di materia attinente allo "status libertatis", a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento con cui sia stata respinta la sua richiesta intesa ad ottenere tale espulsione» . La mancata acquisizione del nullaosta invocato dalla difesa del ricorrente, dunque, era giustificata dalla natura del provvedimento espulsivo adottato Magistrato di sorveglianza di Foggia nei confronti di DR NI il 15 giugno cit, 2022, atteso', come evidenziato a pagina 6 della decisione censurata, tale «tipologia di espulsione non è subordinata ad alcuna condizione, tantomeno all'accertamento dell'esistenza di un altro e diverso procedimento penale o ad un "nulla osta" dell'AG [...]». 4 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da DR NI deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16701 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 04/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 18 settembre 2025 il Tribunale di Milano giudicava DR NI colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 99, terzo comma, cod. pen. e 13, comma 13-bis, d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), accertato a Milano 11 dicembre 2023, condannando l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 19 luglio 2025 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione di DR NI, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. I fatti di reato oggetto di contestazione riguardavano la violazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato commessa da DR NI, che veniva accertata a Milano I'l dicembre 2023, dagli agenti della Questura di Milano, che lo individuavano mentre usciva da un appartamento ubicato in Via Dei Missaglia n. 49. Tale violazione discendeva dal provvedimento di espulsione, emesso, quale sanzione sostitutiva, dal Magistrato di sorveglianza di Foggia il 15 giugno 2022, confermato dal Tribunale di sorveglianza di Bari il 10 novembre 2022, al quale conseguiva l'accompagnamento alla frontiera, eseguito dal Questore di Foggia il 16 dicembre 2022. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato DR NI veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello DR NI, a mezzo dell'avv. FR Beretta, proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, innanzitutto, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la Corte di merito non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di DR NI, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, T.U. imm., su cui la decisione in esame si era soffermata in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie. 2 T Si deduceva, al contempo, che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado, non aveva tenuto conto della mancata acquisizione del nullaosta all'espulsione di NI, che avrebbe dovuto essere rilasciato dall'autorità giudiziaria presso la quale pendeva altro procedimento penale nei confronti dello stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 16, comma 6, T.U. innm., della cui assenza non si era tenuto conto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da DR NI è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indinnostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, relativamente alla configurazione della fattispecie contestata a DR NI, ai sensi dell'art. 13, comma 13- bis, T.U. imm., che risulta correttamente vagliato dalla Corte di appello di Milano. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della decisione censurata, abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). La Corte di appello di Milano, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Questura di Milano, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, essendo incontroverso che il ricorrente aveva trasgredito al divieto di reingresso nel territorio dello Stato nonostante fosse stato destinatario del decreto di espulsione deliberato dal Magistrato di sorveglianza di Foggia il 15 giugno 2022, cui faceva seguito il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, disposto dal Questore di Foggia il 16 dicembre 2022. Tale violazione veniva accertata a Milano 11 dicembre 2023, dagli agenti della Questura di Milano, che, all'esito di un controllo di polizia, individuavano 3 Ì DR NI mentre usciva da un appartamento ubicato in Via Dei Missaglia n. 49. La violazione del divieto di reingresso nel territorio italiano, del resto, veniva ammessa dallo stesso NI, che, come evidenziato a pagina 4 della sentenza impugnata, in sede di convalida dell'arresto, riferiva «di essere rientrato in Italia, per stare accanto alla moglie [..]». 2.1. Quanto alla correlata doglianza, relativa alla mancata acquisizione del nullaosta dell'autorità giudiziaria presso cui pendeva un altro procedimento nei confronti di DR NI, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il provvedimento invocato non era necessario, atteso che, qualora — come nel caso di specie — lo straniero versi nelle condizioni di legge per usufruire della sanzione sostitutiva dell'espulsione, è titolare di un diritto a essere espulso con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale da parte del giudice di merito sulla sua concedibilità ovvero del potere del pubblico ministero di interloquire sul provvedimento espulsivo. L'art. 16, comma 6, T.U. imm., infatti, stabilisce che, sull'espulsione dello straniero, il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità del condannato, senza prevedere che sia richiesto anche il nullaosta, che è esclusivamente previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale. Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 10752 del 18/02/2009, Gega, Rv. 242895 - 01, correttamente richiamato nella decisione di primo grado, attagliandosi perfettamente al caso di specie, secondo cui: «Lo straniero che versi nelle condizioni di legge per fruire della sanzione sostitutiva dell'espulsione prevista dall'art. 16, comma quinto, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico sull'immigrazione), è titolare di un vero e proprio diritto ad essere espulso dal territorio dello Stato, anziché rimanervi ad espiare la pena detentiva alla quale sia stato condannato, ed è pertanto legittimato, trattandosi di materia attinente allo "status libertatis", a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento con cui sia stata respinta la sua richiesta intesa ad ottenere tale espulsione» . La mancata acquisizione del nullaosta invocato dalla difesa del ricorrente, dunque, era giustificata dalla natura del provvedimento espulsivo adottato Magistrato di sorveglianza di Foggia nei confronti di DR NI il 15 giugno cit, 2022, atteso', come evidenziato a pagina 6 della decisione censurata, tale «tipologia di espulsione non è subordinata ad alcuna condizione, tantomeno all'accertamento dell'esistenza di un altro e diverso procedimento penale o ad un "nulla osta" dell'AG [...]». 4 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da DR NI deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2026.