Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
In tema di assegni di conto corrente postale, per luogo di pagamento deve intendersi non già quello in cui ha sede l'ufficio postale al quale il titolo è stato presentato e neppure quello in cui il titolare del conto ha il suo domicilio, bensì il luogo in cui ha sede l'ufficio postale presso il quale il conto è stato acceso, perché è tale ufficio che, attraverso la stanza di compensazione, dovrà procedere al pagamento medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/1999, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. MACRÌ AN Presidente del 19.5.1999
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. " DA BE " N. 3713
3. " ES AN " REGISTRO GENERALE
4. " ER NG " N. 02222/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) IL ZI n. il 11.09.1969
2) RE GELA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) IL ZI n. il 11.09.1969
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Rossi Bruno;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. E. Scardaccione, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Pretura circondariale di Palermo, la Corte osserva:
Con sentenza del 29.9.1997 il Pretore di Palermo, investito della cognizione del reato di cui all'art. 1 della legge 15.12.1990, n.386, contestato a RA LA per avere emesso cinque assegno postali "senza l'autorizzazione dell'istituto trattario", ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 4 della legge citata, sul rilievo che della documentazione prodotta dal pubblico ministero i titoli risultavano "in fatto messi all'incasso a Gela", e ha trasmesso gli atti al P.M. presso la pretura circondariale di quella città.
Con ordinanza dell'11-1-1999 il Pretore di Gela, rimarcando che il conto corrente postale sul quale gli assegni erano stati tratti, era stato acceso dal LA presso il Centro compartimentale banco poste di Palermo, declinava, a sua volta, la competenza a conoscere del reato contestato all'imputato e trasmetteva gli atti a questa Corte Suprema ai sensi dell'art. 30 cpp. Il conflitto va risolto nel senso propugnato dal pretore di Gela. Come questo giudice ha già avuto modo di chiarire, con una decisione (Sez. I 18.11.1996, n. 6019 Gogoli) sfuggita forse all'attenzione del pretore di Palermo, in tema di assegni di conto corrente postale per luogo di pagamento (art. 4 della legge n. 386/90 applicabile anche ai titoli disciplinati dal DPR n. 156/73) deve intendersi quello in cui ha sede l'ufficio postale al quale il titolo è stato presentato (e neppure quello in cui il titolare del conto ha il suo domicilio), bensì il luogo in cui ha sede l'ufficio postale presso il quale il conto è stato acceso, perché è tale ufficio che, attraverso le stanze di compensazione, dovrà provvedere al pagamento medesimo.
Per questi motivi
La Corte, visti gli artt. 127, 28, 30, 32 cpp., risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Pretore di Palermo, cui dispone trasmettere gli atti.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 1999