Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/1999, n. 3713
CASS
Sentenza 19 maggio 1999

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In tema di assegni di conto corrente postale, per luogo di pagamento deve intendersi non già quello in cui ha sede l'ufficio postale al quale il titolo è stato presentato e neppure quello in cui il titolare del conto ha il suo domicilio, bensì il luogo in cui ha sede l'ufficio postale presso il quale il conto è stato acceso, perché è tale ufficio che, attraverso la stanza di compensazione, dovrà procedere al pagamento medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/1999, n. 3713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3713
    Data del deposito : 19 maggio 1999

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