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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19811/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19811/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Murgo (pec ed elezione di domicilio presso il difensore Email_1 in Via Iozzino 4, Grammichele
-attrice-
contro
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Colomba (pec e Valentina Zanni (pec Email_2
ed elezione di domicilio presso i difensori in Email_3 via Lamborghini 81, DE
, (C.F. ), CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 contumace
-convenuti-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
1. In via preliminare ritenere e dichiarare la inammissibilità della intrapresa azione esecutiva per difetto di legittimazione attiva e della condizione dell'azione per i motivi di cui in narrativa.
2. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del presunto credito avversario per i motivi di cui in narrativa nonché nell'accoglimento della decadenza ex art. 1957 c.c.
3. In via ulteriore, per le ragioni espresse in premessa, ritenere e dichiarare impignorabili ex lege le somme staggite per inesistenza ed infondatezza del diritto della a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata per insussistenza del credito azionato.
4. Conseguentemente ritenere e dichiarare che nulla deve l'opponente, odierna attrice, SI.ra
[...] alla opposta per tale titolo e causale. Pt_1 Controparte_1
5. In via subordinata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare eccessiva la somma oggetto ad esecuzione forzata e, per l'effetto, accertare l'eventuale minor somma dovuta.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa da CP_1
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge.
pagina 2 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione l'opposizione all'esecuzione presentata da Parte_1 contro , nell'ambito del procedimento di espropriazione presso Controparte_1 terzi RGE n. 6106/2021.
Per quanto qui interessa, possiamo limitarci a dare atto che pacificamente l'opponente
, nel 2006, aveva contratto con ON SP un finanziamento finalizzato Pt_1 all'acquisto di un'auto. Il relativo credito è stato ripagato solo in parte e – stando alla versione di parte opposta – sarebbe stato successivamente ceduto prima da ON
SP a e poi da questa a , la quale infine ha Controparte_4 CP_5 cambiato denominazione in . Controparte_1
Nel 2020, ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. CP_1
9604/2020 nei confronti della sig.ra e del suo condebitore solidale e lo ha notificato Pt_1
a mezzo posta presso la sua residenza.
Nell'ottobre 2021, la creditrice ha notificato l'atto di pignoramento presso terzi, con cui ha pignorato i crediti di nei confronti dello Parte_1 [...] sino alla concorrenza di € 55.172,88 (pari all'importo del Parte_2 precetto aumentato della metà). È stata quindi iscritta a ruolo la procedura esecutiva RGE
n. 6106/2021.
La debitrice esecutata ha presentato opposizione all'esecuzione e, con ordinanza del
28/4/2022, il giudice dell'esecuzione ha così provveduto:
“ritenuto che le contestazioni mosse dall'opponente in relazione ai vizi di notifica siano in questa sede inammissibili, poiché non proposte ai sensi e nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., ritenuto che le restanti doglianze, specialmente con riguardo alla prescrizione del credito, meritino di essere approfondite per tali motivi sospende l'efficacia esecutiva del titolo”.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha instaurato Parte_1 questo giudizio di merito, nel quale si è costituita resistendo alla domanda. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 3/10/2023, ma in seguito è stata rimessa in istruttoria, in quanto il precedente giudice ha rilevato la necessità di sottoporre alle parti la questione dell'eventuale vessatorietà della clausola del contratto di finanziamento del 2006 relativa agli interessi di mora.
pagina 3 di 5 A seguito della riassegnazione del fascicolo a questo giudice, con ordinanza del
4/11/2024 è stato dato avviso alla parte opponente del suo diritto di presentare opposizione tardiva contro il decreto ingiuntivo, per fare valere l'eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali. Contestualmente la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Inammissibilità dell'opposizione
L'opposizione all'esecuzione è manifestamente inammissibile, perché tutte le contestazioni sollevate dalla debitrice riguardano questioni precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, che avrebbero dovuto essere fatte valere presentando opposizione contro di esso.
Al riguardo, si osserva innanzitutto che il decreto ingiuntivo – come pure il precetto – sono stati notificati dal difensore a mezzo posta presso la residenza della sig.ra , ai Pt_1 sensi della Legge 53/1994, e non sono stati ritirati. La notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza dell'atto presso l'ufficio postale. L'iniziale contestazione dell'inesistenza della notificazione, palesemente tardiva ed altrettanto palesemente infondata, non è stata reiterata in questo giudizio di merito.
Tutte le rimanenti contestazioni, quindi, riguardano vicende anteriori all'emissione del decreto ingiuntivo n. 9604/2020. In particolare:
a) la presunta carenza di legittimazione o titolarità del credito dipende dalla prova delle cessioni intervenute nel 2011 (da ON SP a ) e Controparte_4 nel 2016 (da a ); CP_4 CP_4 CP_5
b) la presunta prescrizione si sarebbe verificata nelle more tra il 30/1/2009, data di decadenza dal beneficio del termine, e la data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
c) i presunti errori nella quantificazione del credito attengono, all'evidenza, al merito della pretesa creditoria.
Viene allora in rilievo il principio noto e consolidatissimo secondo cui “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè a invalidarne l'efficacia in base a eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo“, ovvero quali motivi di gravame, “potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. 4505/2011; nello stesso senso anche Cass.
3716/2020 e Cass. 21995/2019).
Nel caso specifico, il giudice del decreto ingiuntivo aveva già vagliato – implicitamente o esplicitamente – la sussistenza del credito, la sua quantificazione, la titolarità di esso in capo a in virtù delle precedenti cessioni in blocco ed il CP_1
pagina 4 di 5 diritto della stessa di agire per il pagamento. Sulla base di questo vaglio ha CP_1 emesso il decreto ingiuntivo in favore della creditrice, che la legittima quindi ad agire in via esecutiva.
Eventuali errori del primo giudice nell'accertamento della legittimazione ad agire, della titolarità del credito o della stessa sussistenza o quantificazione di esso dovevano essere contestati in sede di cognizione, mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo. Non è consentito al debitore recuperare tardivamente quelle contestazioni tramite l'opposizione all'esecuzione.
Anche per quanto riguarda la possibile presenza di clausole vessatorie nel contratto del 2006, si è già spiegato, con l'ordinanza del 4/11/2024, che il compito del giudice dell'esecuzione (o dell'opposizione all'esecuzione) “si limita, in buona sostanza, al dovere di informare il consumatore in merito ai suoi diritti, che potrà far valere davanti al giudice competente” e cioè “il giudice della futura opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, il quale è
l'unico cui è attribuito il potere di pronunciare sui rapporti di credito tra le parti con efficacia di accertamento e condanna”.
3.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura pari ai parametri medi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) REVOCA l'ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in data
28/4/2022 nel procedimento n. RGE 6106/2021;
2) RIGETTA integralmente l'opposizione all'esecuzione presentata da Parte_1
contro
; Controparte_1
3) CONDANNA a rifondere le spese legali, liquidate in € 7616,00 oltre Parte_1 spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19811/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Murgo (pec ed elezione di domicilio presso il difensore Email_1 in Via Iozzino 4, Grammichele
-attrice-
contro
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Vittorio Controparte_1 P.IVA_1
Colomba (pec e Valentina Zanni (pec Email_2
ed elezione di domicilio presso i difensori in Email_3 via Lamborghini 81, DE
, (C.F. ), CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 contumace
-convenuti-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
1. In via preliminare ritenere e dichiarare la inammissibilità della intrapresa azione esecutiva per difetto di legittimazione attiva e della condizione dell'azione per i motivi di cui in narrativa.
2. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del presunto credito avversario per i motivi di cui in narrativa nonché nell'accoglimento della decadenza ex art. 1957 c.c.
3. In via ulteriore, per le ragioni espresse in premessa, ritenere e dichiarare impignorabili ex lege le somme staggite per inesistenza ed infondatezza del diritto della a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata per insussistenza del credito azionato.
4. Conseguentemente ritenere e dichiarare che nulla deve l'opponente, odierna attrice, SI.ra
[...] alla opposta per tale titolo e causale. Pt_1 Controparte_1
5. In via subordinata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare eccessiva la somma oggetto ad esecuzione forzata e, per l'effetto, accertare l'eventuale minor somma dovuta.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa da CP_1
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge.
pagina 2 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione l'opposizione all'esecuzione presentata da Parte_1 contro , nell'ambito del procedimento di espropriazione presso Controparte_1 terzi RGE n. 6106/2021.
Per quanto qui interessa, possiamo limitarci a dare atto che pacificamente l'opponente
, nel 2006, aveva contratto con ON SP un finanziamento finalizzato Pt_1 all'acquisto di un'auto. Il relativo credito è stato ripagato solo in parte e – stando alla versione di parte opposta – sarebbe stato successivamente ceduto prima da ON
SP a e poi da questa a , la quale infine ha Controparte_4 CP_5 cambiato denominazione in . Controparte_1
Nel 2020, ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. CP_1
9604/2020 nei confronti della sig.ra e del suo condebitore solidale e lo ha notificato Pt_1
a mezzo posta presso la sua residenza.
Nell'ottobre 2021, la creditrice ha notificato l'atto di pignoramento presso terzi, con cui ha pignorato i crediti di nei confronti dello Parte_1 [...] sino alla concorrenza di € 55.172,88 (pari all'importo del Parte_2 precetto aumentato della metà). È stata quindi iscritta a ruolo la procedura esecutiva RGE
n. 6106/2021.
La debitrice esecutata ha presentato opposizione all'esecuzione e, con ordinanza del
28/4/2022, il giudice dell'esecuzione ha così provveduto:
“ritenuto che le contestazioni mosse dall'opponente in relazione ai vizi di notifica siano in questa sede inammissibili, poiché non proposte ai sensi e nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., ritenuto che le restanti doglianze, specialmente con riguardo alla prescrizione del credito, meritino di essere approfondite per tali motivi sospende l'efficacia esecutiva del titolo”.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha instaurato Parte_1 questo giudizio di merito, nel quale si è costituita resistendo alla domanda. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 3/10/2023, ma in seguito è stata rimessa in istruttoria, in quanto il precedente giudice ha rilevato la necessità di sottoporre alle parti la questione dell'eventuale vessatorietà della clausola del contratto di finanziamento del 2006 relativa agli interessi di mora.
pagina 3 di 5 A seguito della riassegnazione del fascicolo a questo giudice, con ordinanza del
4/11/2024 è stato dato avviso alla parte opponente del suo diritto di presentare opposizione tardiva contro il decreto ingiuntivo, per fare valere l'eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali. Contestualmente la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Inammissibilità dell'opposizione
L'opposizione all'esecuzione è manifestamente inammissibile, perché tutte le contestazioni sollevate dalla debitrice riguardano questioni precedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, che avrebbero dovuto essere fatte valere presentando opposizione contro di esso.
Al riguardo, si osserva innanzitutto che il decreto ingiuntivo – come pure il precetto – sono stati notificati dal difensore a mezzo posta presso la residenza della sig.ra , ai Pt_1 sensi della Legge 53/1994, e non sono stati ritirati. La notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza dell'atto presso l'ufficio postale. L'iniziale contestazione dell'inesistenza della notificazione, palesemente tardiva ed altrettanto palesemente infondata, non è stata reiterata in questo giudizio di merito.
Tutte le rimanenti contestazioni, quindi, riguardano vicende anteriori all'emissione del decreto ingiuntivo n. 9604/2020. In particolare:
a) la presunta carenza di legittimazione o titolarità del credito dipende dalla prova delle cessioni intervenute nel 2011 (da ON SP a ) e Controparte_4 nel 2016 (da a ); CP_4 CP_4 CP_5
b) la presunta prescrizione si sarebbe verificata nelle more tra il 30/1/2009, data di decadenza dal beneficio del termine, e la data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
c) i presunti errori nella quantificazione del credito attengono, all'evidenza, al merito della pretesa creditoria.
Viene allora in rilievo il principio noto e consolidatissimo secondo cui “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè a invalidarne l'efficacia in base a eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo“, ovvero quali motivi di gravame, “potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. 4505/2011; nello stesso senso anche Cass.
3716/2020 e Cass. 21995/2019).
Nel caso specifico, il giudice del decreto ingiuntivo aveva già vagliato – implicitamente o esplicitamente – la sussistenza del credito, la sua quantificazione, la titolarità di esso in capo a in virtù delle precedenti cessioni in blocco ed il CP_1
pagina 4 di 5 diritto della stessa di agire per il pagamento. Sulla base di questo vaglio ha CP_1 emesso il decreto ingiuntivo in favore della creditrice, che la legittima quindi ad agire in via esecutiva.
Eventuali errori del primo giudice nell'accertamento della legittimazione ad agire, della titolarità del credito o della stessa sussistenza o quantificazione di esso dovevano essere contestati in sede di cognizione, mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo. Non è consentito al debitore recuperare tardivamente quelle contestazioni tramite l'opposizione all'esecuzione.
Anche per quanto riguarda la possibile presenza di clausole vessatorie nel contratto del 2006, si è già spiegato, con l'ordinanza del 4/11/2024, che il compito del giudice dell'esecuzione (o dell'opposizione all'esecuzione) “si limita, in buona sostanza, al dovere di informare il consumatore in merito ai suoi diritti, che potrà far valere davanti al giudice competente” e cioè “il giudice della futura opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, il quale è
l'unico cui è attribuito il potere di pronunciare sui rapporti di credito tra le parti con efficacia di accertamento e condanna”.
3.- Spese legali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura pari ai parametri medi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) REVOCA l'ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in data
28/4/2022 nel procedimento n. RGE 6106/2021;
2) RIGETTA integralmente l'opposizione all'esecuzione presentata da Parte_1
contro
; Controparte_1
3) CONDANNA a rifondere le spese legali, liquidate in € 7616,00 oltre Parte_1 spese generali 15% ed accessori di legge.
Milano, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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