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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
D'ARCANGELO FABRIZIO, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249047576155000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4408/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti: la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
la parte resistente non si è opposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente proposto ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e ha chiesto alla Corte di giustizia tributaria di Milano di annullarla, con vittoria di spese.
La parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti (e, segnatamente le cartelle di pagamento n. 06820150017084357000, n. 06820160070756660000, n. 06820160136420425000,
n. 06820170055526879000, n. 06820190044611069000) e ha eccepito che le pretese tributarie indicate nelle stesse sarebbero ormai decadute o prescritte.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione e ha dedotto l'infondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone il rigetto, in quanto tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata risultano regolarmente notificate.
Con memoria depositata in data 17 luglio 2025 la ricorrente ha documentato di aver chiesto la rateazione delle cartelle di pagamento impugnate e di aver adempiuto regolarmente le prime rate del piano di dilazione dei pagamenti.
All'udienza del 28 novembre 2025, la Corte, sentite le parti comparse, ha provveduto a deliberare in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di parte ricorrente di rateazione delle cartelle impugnata, corredata dal regolare adempimento delle prime rate, impone la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Le spese devono essere compensate tra le parti, come espressamente richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Il giudice estensore Il Presidente
dr. Fabrizio D'Arcangelo dr. Giorgio Ercolani
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
D'ARCANGELO FABRIZIO, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249047576155000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4408/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti: la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
la parte resistente non si è opposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente proposto ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e ha chiesto alla Corte di giustizia tributaria di Milano di annullarla, con vittoria di spese.
La parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti (e, segnatamente le cartelle di pagamento n. 06820150017084357000, n. 06820160070756660000, n. 06820160136420425000,
n. 06820170055526879000, n. 06820190044611069000) e ha eccepito che le pretese tributarie indicate nelle stesse sarebbero ormai decadute o prescritte.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione e ha dedotto l'infondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone il rigetto, in quanto tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata risultano regolarmente notificate.
Con memoria depositata in data 17 luglio 2025 la ricorrente ha documentato di aver chiesto la rateazione delle cartelle di pagamento impugnate e di aver adempiuto regolarmente le prime rate del piano di dilazione dei pagamenti.
All'udienza del 28 novembre 2025, la Corte, sentite le parti comparse, ha provveduto a deliberare in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di parte ricorrente di rateazione delle cartelle impugnata, corredata dal regolare adempimento delle prime rate, impone la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Le spese devono essere compensate tra le parti, come espressamente richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Il giudice estensore Il Presidente
dr. Fabrizio D'Arcangelo dr. Giorgio Ercolani