Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2009, n. 29851
CASS
Sentenza 24 giugno 2009

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Massime1

L'effettiva conoscenza del procedimento, che impedisce la restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale, va riferita alla conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente ai fini della conoscenza del procedimento la ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari).

Commentario1

  • 1Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2019

    Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2009, n. 29851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29851
Data del deposito : 24 giugno 2009

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