Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
L'effettiva conoscenza del procedimento, che impedisce la restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale, va riferita alla conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente ai fini della conoscenza del procedimento la ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari).
Commentario • 1
- 1. Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2019
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2009, n. 29851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29851 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/06/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2113
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 000678/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NY, N. IL 07/04/1981;
avverso ORDINANZA del 04/11/2008 TRIB. MANTOVA. SEZ. DIST. di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine.
OSSERVA
con ordinanza in data 4/11/08 il Tribunale monocratico di Mantova Sezione distaccata di Castiglione dello Stiviere, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente proposto ai sensi dell'art. 670 c.p.p. da AR OH per contestare l'esecutività della sentenza di condanna per truffa aggravata emessa a suo carico il 10/5/05, in esito a giudizio contumaciale, dal Tribunale medesimo e la contestuale istanza subordinata, avanzata ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, di essere restituito nel termine per impugnare tale decisione.
Il Tribunale ha ritenuto che la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale della sentenza di cui si tratta sia stata regolare, in quanto avvenuta a mani del difensore di ufficio avv. Mauro Valcareggi del foro di Trieste che era stato nominato al AR il 17/3/04, quando gli era stato notificato personalmente l'avviso di conclusione delle indagini, con contestuale elezione di domicilio presso lo studio dello stesso.
Contro tale pronuncia l'attuale difensore di fiducia dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale: deduce la nullità, per violazione del principio di immutabilità del difensore, della nomina dell'avv. Valcareggi sul rilievo che in precedenza al AR era stato nominato difensore di ufficio l'avv. Ennio Avanzini del foro di Mantova, presso il cui studio gli era stato notificato ai sensi dell'art. 159 c.p.p. l'avviso per l'udienza fissata davanti al GIP in seguito ad opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M.; eccepisce quindi la nullità di tutte le notifiche effettuate nel corso del procedimento a mani dell'avv. Valcareggi e da ultimo di quella dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale della sentenza;
deduce in subordine violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della restituzione del termine per impugnare, non potendo desumersi la effettiva conoscenza del processo e del provvedimento terminativo del giudizio dalle notifiche effettuate presso il difensore di ufficio domiciliatario.
La prima doglianza è priva di fondamento poiché, come bene evidenziato dal Tribunale, non esistendo tra i due atti collegamento necessario le questioni sollevate nell'interesse del AR attinenti alla validità della nomina del difensore di ufficio (questioni che peraltro, tranne quella attinente alla notifica dell'estratto contumaciale, riguardando la fase di cognizione non potevano più essere dedotte in sede esecutiva) non possono incidere sulla validità dell'elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore.
Se dunque la regolarità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di cui si tratta effettuata a mani del difensore di ufficio domiciliatario non può essere messa in discussione, merita invece accoglimento la doglianza riguardante il diniego della restituzione nel termine per impugnare.
Ed invero - come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 16/1/09, Del Duca, rv. 242.536) - l'effettiva conoscenza del procedimento che impedisce la restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale va riferita alla conoscenza dell'accusa contenuta in provvedimento formale di vocatio in iudicium, solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire, e quindi, contrariamente a ciò che ha ritenuto il giudice dell'esecuzione, non può ritenersi sufficiente che il AR abbia avuto conoscenza certa dell'avviso di conclusione delle indagini.
Quanto poi alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza effettuata a mani del difensore di ufficio domiciliatario, va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 1 18/1/06, Velinov, rv. 233.351; Sez. 1 6/4/06, Latovic, rv. 233.615; Sez. 112/ 7/06, Somogyi, rv. 235.36;
Sez. 4 23/3/07, Gianvenuti, rv. 237.528; Sez. 6 16/7/08, Cappelli, rv. 241.259) non può solo da una notifica siffatta farsi discendere l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato contumace qualora tale effettiva conoscenza non sia altrimenti desumibile ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a mettersi in contatto con l'assistito e ad instaurare con lo stesso un effettivo rapporto professionale, il che doveva costituire da parte del giudice di esecuzione oggetto di verifica che invece è mancata e a cui si dovrà pertanto provvedere in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione in termini e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Mantova Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009