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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1167/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Antonio Pileggi Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv.ti Alfonso Niccoli e Silvia Cumino resistente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.3.2024 ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio l' e l'Ente indicati in epigrafe e, premesso di essere medico CP_1 titolare di incarico a tempo indeterminato nell'ambito dei servizi di continuità assistenziale (ex guardia medica) dell' a decorrere dal CP_3
1.8.2005, esponeva: che nel mese di aprile 2015 era stato giudicato inabile ai compiti propri di continuità assistenziale e con provvedimento dell'1.7.2015 assegnato presso il Servizio ADI di Cosenza;
che il 10.9.2020 era stato conferito incarico di ulteriori 12 ore settimanali, per un totale di 36 ore
1 settimanali da svolgersi dapprima presso l'UOS Cure Domiciliari Integrate e, dal 22.4.2021, presso la Medicina di Base Ufficio Esenzioni;
che dal 2.7.2015 aveva svolto mansioni identiche, sia per contenuti che per modalità di svolgimento, rispetto a quelle svolte dai dirigenti medici in servizio presso la medesima sede di;
che i direttori del Distretto , i CP_1 CP_4 responsabili del servizio CDI e dell' gli Controparte_5 avevano impartito, con formali disposizioni di servizio, ordini e direttive in merito alle funzioni da svolgere, analiticamente indicate in ricorso alle pagg. 2-
3; che era tenuto ad osservare lo stesso orario osservato dai dirigenti medici strutturati, e cioè quello di trentasei ore settimanali, così come era tenuto a superare detto orario laddove le esigenze di servizio lo avessero richiesto;
che, ai fini del controllo del rispetto dell'orario di lavoro, era obbligato a timbrare il cartellino, e che era tenuto a giustificare le assenze;
che non beneficiava delle tutele previste dal CCNL della dirigenza sanitaria in caso di malattia avendo invece diritto alla diversa tutela prevista dall' ; che nonostante la CP_2 prestazione lavorativa fosse identica a quella richiesta ai dirigenti medici, sia in termini di contenuto professionale che in termini di modalità di svolgimento ed il rapporto di lavoro di entrambi fosse assoggettato all'identico vincolo di subordinazione, il trattamento economico-normativo era nettamente differenziato e che dal raffronto delle buste paga emergeva una differenza considerevole sulla retribuzione mensile;
che dirigenti medici avevano diritto alla retribuzione individuale di anzianità, alla tredicesima mensilità, al premio di fine lavoro, alla retribuzione di posizione e di risultato, alla maggiorazione per i turni notturni e festivi, alle tutele di cui alla L. n. 104/1992, alla tutela economica della malattia, alle coperture assicurative previste dal CCNL per la dirigenza sanitaria.
Tutto ciò premesso, chiedeva accertarsi la natura subordinata del rapporto non già ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria bensì, in applicazione degli artt. 36 e 38 Cost., per il riconoscimento del medesimo trattamento economico e previdenziale previsto per i medici dirigenti svolgenti le identiche mansioni.
2 Assumendo la sussistenza, nella specie, degli indici rivelatori della subordinazione, concludeva chiedendo “[..] previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente, sin dal 2 luglio 2015, accertare e dichiarare che la retribuzione percepita dal ricorrente, quale indicata nelle buste paga allegate, non è proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, e, pertanto, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., dovrà essere adeguata alla retribuzione, comprensiva della retribuzione variabile, di posizione e di risultato, riconosciuta ai medici dirigenti dipendenti dalla medesima ed inseriti nel Distretto Sanitario di , CP_3 CP_1 aventi medesima anzianità di servizio, quale risultante dalle buste paga allegate, nonché dalle buste paga dei dirigenti medici di cui chiediamo volersi disporre l'esibizione.
Per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere le relative differenze retributive risultanti dal raffronto delle buste paga, da quantificarsi a mezzo di
CTU contabile che chiediamo volersi disporre, o, in subordine, mediante sentenza di condanna generica con riserva di quantificazione in separata sede.
Con condanna altresì al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell' [..]”. CP_2
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva CP_3 il rigetto per infondatezza.
L' , benchè citato, non si costituiva in giudizio. CP_2
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente – medico già titolare di incarico a tempo indeterminato nell'ambito dei servizi di continuità assistenziale (ex guardia medica) in servizio presso l' e dal luglio 2015 assegnato al servizio ADI di CP_3 CP_1
– deducendo l'identità, sotto il profilo contenutistico e di modalità di esecuzione, delle mansioni svolte rispetto a quelle dei dirigenti medici (c.d. medici strutturati), nonché l'assoggettamento al medesimo vincolo della
3 subordinazione, invoca l'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto al solo scopo dell'adeguamento, ex artt. 36 e 38 Cost, del trattamento economico-giuridico, assumendo di essere titolare di un trattamento deteriore rispetto a quello goduto dai medici c.d. strutturati.
Sostiene, in proposito, di essere stato assoggettato ad ordini e direttive sulle mansioni da svolgere nonchè di aver rispettato lo stesso orario di lavoro dei dirigenti medici timbrando il cartellino ed essendo tenuto a giustificare eventuali assenze.
La pretesa è contrastata dall' che ha sostenuto la diversa CP_3 regolamentazione del rapporto giuridico dei dirigenti-medici dipendenti rispetto a quello dei medici convenzionati, evidenziando, per i primi, il rapporto di dipendenza instaurato a seguito di superamento di pubblico concorso e l'osservanza di un orario di lavoro pari a n. 38 ore settimanali oltre all'assoggettamento ad un vincolo gerarchico e per i secondi la sussistenza di un rapporto di parasubordinazione e dunque l'assoggettamento a un vincolo di natura solo organizzativa ed un orario di lavoro di n. 24 ore settimanali, elevabili sino a n. 36 ore, con liberta di gestione di tale tempo di lavoro.
L'assunto difensivo di parte ricorrente non può essere condiviso.
Ed invero, giova ricordare, richiamando la stessa giurisprudenza menzionata in ricorso (cfr. Cass. n. 2340/2019), che “[..] con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento
4 per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa
[..]”.
Ora, parte ricorrente assume la sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione rappresentati, in particolare: 1) dalla continuità della prestazione lavorativa;
2) dal percepimento di un compenso mensile predeterminato legato all'orario di lavoro fisso che è tenuto ad osservare;
3) dall'assoggettamento al vincolo di subordinazione gerarchica, evidenziato da Contr ordini di servizio e dall'inserimento stabile nell'organizzazione dell' 4) Contr dall'esclusività del rapporto prestato in favore dell'
Nondimeno - pacifico che in caso in professione medica, quale prestazione di natura intellettuale, viene in considerazione la c.d. subordinazione attenuata – nel caso di specie, in senso contrario alle allegazioni di parte ricorrente, si deve osservare: A) che, quanto all'assoggettamento al vincolo/potere gerarchico, parte ricorrente si è limitata a sostenere che i direttori del Distretto Cosenza-
Savuto, i responsabili del servizio CDI e dell'Ufficio Esenzioni della Medicina di
Base gli avevano impartito, con formali disposizioni di servizio, ordini e direttive in merito alle funzioni da svolgere ma, a prescindere la genericità della allegazione, per la quale non può certamente ritenersi sufficiente il richiamo alla circostanza che la prestazione lavorativa è “assoggettata al rispetto di rigidi protocolli sanitari e procedure” (così in ricorso a pag. 3) – protocolli e procedure sulle quali, peraltro, non vi è alcuna deduzione – si rileva che la documentazione prodotta a sostegno dell'assunto (all.6 fasc. ricorrente) non comprova affatto che il ricorrente sia stato sottoposto ad ordini e direttive in merito alle funzioni da svolgere;
sul punto, si osserva, infatti, che l'all. 6 è Contr atto dell' con il quale è stato disposto l'incremento delle ore di servizio di parte ricorrente fino al raggiungimento delle n. 36 ore settimanali;
l'all.
6.1. e l'all.
6.2. consistono in autorizzazioni al ricorrente all'uso del mezzo proprio rilasciate dal responsabile del servizio ADI;
l'all. 6.3. è atto, a firma del ricorrente, relativa ad attività di “rinnovo presidio” in favore di assistito;
l'all.
6.4. è una richiesta del responsabile del servizio assistenza domiciliare integrato rivolta al Comune intesa al rilascio, in favore del ricorrente, del permesso per il parcheggio nelle aree a pagamento;
né, si osserva, il dedotto
5 assoggettamento a ordini e direttive può formare oggetto della richiesta prova testimoniale stante la già rilevata genericità della allegazione;
B) quanto all'osservanza dell'orario di lavoro si deve rilevare che parte ricorrente si è limitato ad indicare il c.d. debito orario settimanale (le n. 36 ore settimanali) ma nulla ha allegato sulla concreta articolazione oraria della prestazione: non vi sono, in particolare, allegazioni sulla esistenza e composizione di turni lavorativi, sulla predeterminazione da parte del datore di lavoro di detti turni e sulla relativa assegnazione degli stessi al ricorrente;
né, sul punto, assume alcun rilievo probatorio l'all. 7 prodotto da parte ricorrente, che non identifica un “cartellino di lavoro” o badge e dal quale, in ogni caso, non risultano timbrature o altri segni identificativi rivelatori dell'orario di lavoro osservato;
ininfluente è, dunque, la richiesta di prova orale articolata da parte ricorrente poiché non mirante, appunto, a dimostrare, la eterodeterminazione dell'orario di lavoro e l'inserimento del ricorrente in turni di lavoro ad opera del datore di lavoro;
C) non è allegato, e non è provato (né è stata chiesta prova), che le prestazioni lavorative rese dal ricorrente siano state interamente predeterminate dai sanitari sovraordinati nel senso che erano costoro ad organizzare il servizio, ad assegnare i turni di lavoro a provvedere ad eventuali sostituzioni;
D) non è allegato (né è provato e neppure è oggetto di richiesta di prova) che l'attività lavorativa del ricorrente sia stata sottoposta qualsivoglia forma di controllo, né che questi fosse assoggettato al potere dei sovraordinati. Contr L'inserimento del ricorrente nella organizzazione dell' appare, dunque, in siffatto quadro istruttorio, compatibile con lo schema della parasubordinazione e ben può trovare giustificazione nel necessario coordinamento dell'attività del medico convenzionato con quella dell' . Controparte_1
Pur essendo assorbente quanto finora osservato v'è, altresì, da rilevare che l'atto introduttivo sconta un grave deficit allegatorio in punto di raffronto tra trattamento economico di parte ricorrente con quello in godimento ai dirigenti medici.
6 Deduce, in proposito, parte ricorrente che “[..] il trattamento economico- normativo è nettamente differenziato, come risulta dal raffronto tra le buste paga della ricorrente e quella dei dirigenti medici [..]” (così alla pag. 3 del ricorso) ma, sul punto, non può non evidenziarsi che parte ricorrente si limita a depositare una sola busta paga (all. 8 fasc. ricorrente) - senza peraltro allegare alcunchè in ordine alla entità e composizione del compenso percepito -
e a richiedere un ordine di esibizione delle buste paga dei medici c.d. strutturati che, per come formulato, è inammissibile siccome avente finalità meramente esplorativa;
né la parte allega, nello specifico, sull'ammontare del trattamento economico in godimento al dirigente medico c.d. strutturato, in tal modo non consentendo, neppure in astratto, la valutazione giudiziale sull'asserita differenza di trattamento.
Per le considerazioni che precedono il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e seguono la CP_3 soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore (indeterminato) della controversia, nella misura indicata in dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con l' stante la contumacia della CP_2 parte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che liquida in complessive € 4.629,00 oltre CP_3
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_2
Così deciso in Cosenza, 4 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1167/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Antonio Pileggi Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv.ti Alfonso Niccoli e Silvia Cumino resistente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.3.2024 ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio l' e l'Ente indicati in epigrafe e, premesso di essere medico CP_1 titolare di incarico a tempo indeterminato nell'ambito dei servizi di continuità assistenziale (ex guardia medica) dell' a decorrere dal CP_3
1.8.2005, esponeva: che nel mese di aprile 2015 era stato giudicato inabile ai compiti propri di continuità assistenziale e con provvedimento dell'1.7.2015 assegnato presso il Servizio ADI di Cosenza;
che il 10.9.2020 era stato conferito incarico di ulteriori 12 ore settimanali, per un totale di 36 ore
1 settimanali da svolgersi dapprima presso l'UOS Cure Domiciliari Integrate e, dal 22.4.2021, presso la Medicina di Base Ufficio Esenzioni;
che dal 2.7.2015 aveva svolto mansioni identiche, sia per contenuti che per modalità di svolgimento, rispetto a quelle svolte dai dirigenti medici in servizio presso la medesima sede di;
che i direttori del Distretto , i CP_1 CP_4 responsabili del servizio CDI e dell' gli Controparte_5 avevano impartito, con formali disposizioni di servizio, ordini e direttive in merito alle funzioni da svolgere, analiticamente indicate in ricorso alle pagg. 2-
3; che era tenuto ad osservare lo stesso orario osservato dai dirigenti medici strutturati, e cioè quello di trentasei ore settimanali, così come era tenuto a superare detto orario laddove le esigenze di servizio lo avessero richiesto;
che, ai fini del controllo del rispetto dell'orario di lavoro, era obbligato a timbrare il cartellino, e che era tenuto a giustificare le assenze;
che non beneficiava delle tutele previste dal CCNL della dirigenza sanitaria in caso di malattia avendo invece diritto alla diversa tutela prevista dall' ; che nonostante la CP_2 prestazione lavorativa fosse identica a quella richiesta ai dirigenti medici, sia in termini di contenuto professionale che in termini di modalità di svolgimento ed il rapporto di lavoro di entrambi fosse assoggettato all'identico vincolo di subordinazione, il trattamento economico-normativo era nettamente differenziato e che dal raffronto delle buste paga emergeva una differenza considerevole sulla retribuzione mensile;
che dirigenti medici avevano diritto alla retribuzione individuale di anzianità, alla tredicesima mensilità, al premio di fine lavoro, alla retribuzione di posizione e di risultato, alla maggiorazione per i turni notturni e festivi, alle tutele di cui alla L. n. 104/1992, alla tutela economica della malattia, alle coperture assicurative previste dal CCNL per la dirigenza sanitaria.
Tutto ciò premesso, chiedeva accertarsi la natura subordinata del rapporto non già ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria bensì, in applicazione degli artt. 36 e 38 Cost., per il riconoscimento del medesimo trattamento economico e previdenziale previsto per i medici dirigenti svolgenti le identiche mansioni.
2 Assumendo la sussistenza, nella specie, degli indici rivelatori della subordinazione, concludeva chiedendo “[..] previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente, sin dal 2 luglio 2015, accertare e dichiarare che la retribuzione percepita dal ricorrente, quale indicata nelle buste paga allegate, non è proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, e, pertanto, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., dovrà essere adeguata alla retribuzione, comprensiva della retribuzione variabile, di posizione e di risultato, riconosciuta ai medici dirigenti dipendenti dalla medesima ed inseriti nel Distretto Sanitario di , CP_3 CP_1 aventi medesima anzianità di servizio, quale risultante dalle buste paga allegate, nonché dalle buste paga dei dirigenti medici di cui chiediamo volersi disporre l'esibizione.
Per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere le relative differenze retributive risultanti dal raffronto delle buste paga, da quantificarsi a mezzo di
CTU contabile che chiediamo volersi disporre, o, in subordine, mediante sentenza di condanna generica con riserva di quantificazione in separata sede.
Con condanna altresì al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell' [..]”. CP_2
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva CP_3 il rigetto per infondatezza.
L' , benchè citato, non si costituiva in giudizio. CP_2
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente – medico già titolare di incarico a tempo indeterminato nell'ambito dei servizi di continuità assistenziale (ex guardia medica) in servizio presso l' e dal luglio 2015 assegnato al servizio ADI di CP_3 CP_1
– deducendo l'identità, sotto il profilo contenutistico e di modalità di esecuzione, delle mansioni svolte rispetto a quelle dei dirigenti medici (c.d. medici strutturati), nonché l'assoggettamento al medesimo vincolo della
3 subordinazione, invoca l'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto al solo scopo dell'adeguamento, ex artt. 36 e 38 Cost, del trattamento economico-giuridico, assumendo di essere titolare di un trattamento deteriore rispetto a quello goduto dai medici c.d. strutturati.
Sostiene, in proposito, di essere stato assoggettato ad ordini e direttive sulle mansioni da svolgere nonchè di aver rispettato lo stesso orario di lavoro dei dirigenti medici timbrando il cartellino ed essendo tenuto a giustificare eventuali assenze.
La pretesa è contrastata dall' che ha sostenuto la diversa CP_3 regolamentazione del rapporto giuridico dei dirigenti-medici dipendenti rispetto a quello dei medici convenzionati, evidenziando, per i primi, il rapporto di dipendenza instaurato a seguito di superamento di pubblico concorso e l'osservanza di un orario di lavoro pari a n. 38 ore settimanali oltre all'assoggettamento ad un vincolo gerarchico e per i secondi la sussistenza di un rapporto di parasubordinazione e dunque l'assoggettamento a un vincolo di natura solo organizzativa ed un orario di lavoro di n. 24 ore settimanali, elevabili sino a n. 36 ore, con liberta di gestione di tale tempo di lavoro.
L'assunto difensivo di parte ricorrente non può essere condiviso.
Ed invero, giova ricordare, richiamando la stessa giurisprudenza menzionata in ricorso (cfr. Cass. n. 2340/2019), che “[..] con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento
4 per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa
[..]”.
Ora, parte ricorrente assume la sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione rappresentati, in particolare: 1) dalla continuità della prestazione lavorativa;
2) dal percepimento di un compenso mensile predeterminato legato all'orario di lavoro fisso che è tenuto ad osservare;
3) dall'assoggettamento al vincolo di subordinazione gerarchica, evidenziato da Contr ordini di servizio e dall'inserimento stabile nell'organizzazione dell' 4) Contr dall'esclusività del rapporto prestato in favore dell'
Nondimeno - pacifico che in caso in professione medica, quale prestazione di natura intellettuale, viene in considerazione la c.d. subordinazione attenuata – nel caso di specie, in senso contrario alle allegazioni di parte ricorrente, si deve osservare: A) che, quanto all'assoggettamento al vincolo/potere gerarchico, parte ricorrente si è limitata a sostenere che i direttori del Distretto Cosenza-
Savuto, i responsabili del servizio CDI e dell'Ufficio Esenzioni della Medicina di
Base gli avevano impartito, con formali disposizioni di servizio, ordini e direttive in merito alle funzioni da svolgere ma, a prescindere la genericità della allegazione, per la quale non può certamente ritenersi sufficiente il richiamo alla circostanza che la prestazione lavorativa è “assoggettata al rispetto di rigidi protocolli sanitari e procedure” (così in ricorso a pag. 3) – protocolli e procedure sulle quali, peraltro, non vi è alcuna deduzione – si rileva che la documentazione prodotta a sostegno dell'assunto (all.6 fasc. ricorrente) non comprova affatto che il ricorrente sia stato sottoposto ad ordini e direttive in merito alle funzioni da svolgere;
sul punto, si osserva, infatti, che l'all. 6 è Contr atto dell' con il quale è stato disposto l'incremento delle ore di servizio di parte ricorrente fino al raggiungimento delle n. 36 ore settimanali;
l'all.
6.1. e l'all.
6.2. consistono in autorizzazioni al ricorrente all'uso del mezzo proprio rilasciate dal responsabile del servizio ADI;
l'all. 6.3. è atto, a firma del ricorrente, relativa ad attività di “rinnovo presidio” in favore di assistito;
l'all.
6.4. è una richiesta del responsabile del servizio assistenza domiciliare integrato rivolta al Comune intesa al rilascio, in favore del ricorrente, del permesso per il parcheggio nelle aree a pagamento;
né, si osserva, il dedotto
5 assoggettamento a ordini e direttive può formare oggetto della richiesta prova testimoniale stante la già rilevata genericità della allegazione;
B) quanto all'osservanza dell'orario di lavoro si deve rilevare che parte ricorrente si è limitato ad indicare il c.d. debito orario settimanale (le n. 36 ore settimanali) ma nulla ha allegato sulla concreta articolazione oraria della prestazione: non vi sono, in particolare, allegazioni sulla esistenza e composizione di turni lavorativi, sulla predeterminazione da parte del datore di lavoro di detti turni e sulla relativa assegnazione degli stessi al ricorrente;
né, sul punto, assume alcun rilievo probatorio l'all. 7 prodotto da parte ricorrente, che non identifica un “cartellino di lavoro” o badge e dal quale, in ogni caso, non risultano timbrature o altri segni identificativi rivelatori dell'orario di lavoro osservato;
ininfluente è, dunque, la richiesta di prova orale articolata da parte ricorrente poiché non mirante, appunto, a dimostrare, la eterodeterminazione dell'orario di lavoro e l'inserimento del ricorrente in turni di lavoro ad opera del datore di lavoro;
C) non è allegato, e non è provato (né è stata chiesta prova), che le prestazioni lavorative rese dal ricorrente siano state interamente predeterminate dai sanitari sovraordinati nel senso che erano costoro ad organizzare il servizio, ad assegnare i turni di lavoro a provvedere ad eventuali sostituzioni;
D) non è allegato (né è provato e neppure è oggetto di richiesta di prova) che l'attività lavorativa del ricorrente sia stata sottoposta qualsivoglia forma di controllo, né che questi fosse assoggettato al potere dei sovraordinati. Contr L'inserimento del ricorrente nella organizzazione dell' appare, dunque, in siffatto quadro istruttorio, compatibile con lo schema della parasubordinazione e ben può trovare giustificazione nel necessario coordinamento dell'attività del medico convenzionato con quella dell' . Controparte_1
Pur essendo assorbente quanto finora osservato v'è, altresì, da rilevare che l'atto introduttivo sconta un grave deficit allegatorio in punto di raffronto tra trattamento economico di parte ricorrente con quello in godimento ai dirigenti medici.
6 Deduce, in proposito, parte ricorrente che “[..] il trattamento economico- normativo è nettamente differenziato, come risulta dal raffronto tra le buste paga della ricorrente e quella dei dirigenti medici [..]” (così alla pag. 3 del ricorso) ma, sul punto, non può non evidenziarsi che parte ricorrente si limita a depositare una sola busta paga (all. 8 fasc. ricorrente) - senza peraltro allegare alcunchè in ordine alla entità e composizione del compenso percepito -
e a richiedere un ordine di esibizione delle buste paga dei medici c.d. strutturati che, per come formulato, è inammissibile siccome avente finalità meramente esplorativa;
né la parte allega, nello specifico, sull'ammontare del trattamento economico in godimento al dirigente medico c.d. strutturato, in tal modo non consentendo, neppure in astratto, la valutazione giudiziale sull'asserita differenza di trattamento.
Per le considerazioni che precedono il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e seguono la CP_3 soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore (indeterminato) della controversia, nella misura indicata in dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con l' stante la contumacia della CP_2 parte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che liquida in complessive € 4.629,00 oltre CP_3
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_2
Così deciso in Cosenza, 4 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7