Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1067/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1067/2025, avente per oggetto “separazione consensuale” promossa
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Giorico Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Chiara Tiberi presso il cui studio è elettivamente domiciliato con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note depositate in data 30.05.2025 di seguito riportate:
“ - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente di Per_1
entrambe le figlie presso la residenza materna;
- limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente mentre le decisioni più importanti nell'interesse delle pagina 1 di 3
- la casa coniugale di proprietà dell' , con tutti gli arredi, sita in Sassari via Ruggero Pt_2
Leoncavallo n. 5/f, resta assegnata alla IG.ra che vi abiterà con le figlie e che provvederà al Pt_1
pagamento del canone mensile;
- in considerazione dell'età delle due ragazze, il padre potrà frequentarle liberamente concordando direttamente con loro modalità e tempi compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici, ludici e sportivi delle figlie. Stesso discorso per le vacanze estive, natalizie, pasquali nonché per le principali festività civili e religiose dell'anno. Resta inteso che, in caso di viaggi con le figlie, i genitori dovranno comunicarsi con congruo anticipo, non inferiore a dieci giorni, le date ed i luoghi della villeggiatura;
- in ogni caso, entrambi i coniugi dovranno comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché i rispettivi recapiti telefonici necessari per la loro reperibilità;
CP_
- il IG. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento delle figlie l'importo mensile di €
300,00 per ciascuna di loro (per un totale di € 600,00), rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario sul conto della IG.ra
; Pt_1
- le spese straordinarie relative ad entrambe le figlie, individuate sulla base dei criteri di cui al protocollo del Consiglio Nazionale Forense, che le parti dichiarano di conoscere e da aversi per qui riportate, devono essere decise e condivise dai genitori e successivamente ripartite al 50% tra i medesimi previa esibizione di idonea documentazione delle stesse. Il genitore che anticiperà la spesa verrà rimborsato dall'altro della quota parte dietro presentazione dei documenti di spesa e di tale documentazione verrà fornita copia per consentire a ciascuno la detrazione fiscale di competenza;
- l'assegno unico, corrisposto dall'Inps ormai per la sola figlia minore , verrà richiesto e Per_1
trattenuto per intero dalla IG.ra ; Pt_1
- nulla deve prevedersi in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi, dandosi atto che gli stessi sono entrambi economicamente indipendenti;
- le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione di ogni bene maturato in costanza di matrimonio, nonché delle somme accantonate nei conti correnti bancari;
- spese di causa compensate fra le parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c. in accoglimento, pertanto, della proposta domandata ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al regime dell'affidamento, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita ed a quelle economiche della separazione, il
Collegio conferma le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti e riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di
[...]
legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari- atto n 152 parte 2 s. A anno 2006)
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle note depositate in data
30.05.2025, come riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Marta Guadalupi
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