Sentenza 22 giugno 2011
Massime • 1
È nulla la sentenza del giudice d'appello che, nel riformare la disposizione relativa alla quantificazione della pena irrogata, rechi nella sola parte motiva e non anche nel dispositivo l'entità della pena come modificata.
Commentario • 1
- 1. La mancata determinazione della pena comporta la nullità della sentenzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 maggio 2022
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 546, co. 3) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice di Pace di Roma dichiarava l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 perché, senza giustificato motivo, non aveva ottemperato ad un ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma che aveva dedotto la nullità del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2011, n. 34776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34776 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 22/06/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 1500
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 43517/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.I. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1033/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 07/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore Avv. Fratarcangeli Rosanna in sost. Dell'avv. Roberto Fontana.
OSSERVA
Ritenuto che la Corte d'Appello di Genova con sentenza emessa il 7 giugno 2010, in parziale riforma della sentenza all'esito di rito abbreviato emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di La Spezia del 9 dicembre 2009, ha ridotto la pena a C.I. , imputato del reato di cui all'art. 609 bis c.p., art. 600 ter c.p., perché compiva atti sessuali in danno della minore di anni quattordici Ca.El. , fatto avvenuto in (omesso) ;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore chiedendone l'annullamento per violazione di legge, in quanto il disposto della sentenza non indica l'entità della pena, riportata unicamente nella parte motiva;
Considerato che il ricorso è fondato in quanto il dispositivo della sentenza di secondo grado, che riforma la dosimetria della pena inflitta in primo grado, deve contenere, ex artt. 533 e 546 c.p.p., anche la determinazione della pena inflitta;
che il dispositivo della sentenza impugnata contiene invece solo l'indicazione della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il computo della pena è stato esplicitato dai giudici solo nella parte motiva che individua la sanzione in anni uno e mesi sei di reclusione;
che pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011