Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2011, n. 34776
CASS
Sentenza 22 giugno 2011

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Massime1

È nulla la sentenza del giudice d'appello che, nel riformare la disposizione relativa alla quantificazione della pena irrogata, rechi nella sola parte motiva e non anche nel dispositivo l'entità della pena come modificata.

Commentario1

  • 1La mancata determinazione della pena comporta la nullità della sentenza
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 maggio 2022

    (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 546, co. 3) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice di Pace di Roma dichiarava l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 perché, senza giustificato motivo, non aveva ottemperato ad un ordine di allontanamento dal territorio nazionale disposto dal Questore di Roma. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma che aveva dedotto la nullità del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2011, n. 34776
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34776
Data del deposito : 22 giugno 2011

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