Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12897/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12897 del 2022, proposto da UI NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Tiziana De Pasquale e Gerlando Palillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
in parte qua
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 1922 dell'8 agosto 2022, recante l'accoglimento parziale dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania dall'odierno ricorrente per la classe di concorso A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui subordina il riconoscimento del predetto titolo di abilitazione all'insegnamento all'espletamento di una misura compensativa consistente, a scelta del ricorrente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, siccome ingiustificate;
- del parere tecnico sulla valutazione della formazione posseduta dall'odierno ricorrente, acquisito dal Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti ed eventualmente acquisito nel corso dell'istruttoria, secondo cui perdura “ l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea (2013/55/UE n.d.r.) ”, stabilendo pertanto “ che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative ”;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio al ricorrente e allo stato non conosciuto;
e per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. mediante adozione di un nuovo provvedimento che disponga, in favore del ricorrente, l'annullamento delle misure compensative assegnate, siccome ingiustificate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IU PI e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente ha conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento denominato “ Programului de studii psihopedagogice , Nivelul I e Nivelul II ” (Programma degli studi psicopedagogici, Livello I e Livello II) presso l’Università di Pitesti (Romania) nell’anno accademico 2016-2017.
Al termine del ciclo di studi in questione, lo stesso ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento nel campo “Musica”, così come formalmente attestato dal certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica del 9 marzo 2018, n. 71519 (c.d. Adeverinta), rilasciato dal Ministero dell’Educazione nazionale romeno, nel quale gli viene espressamente riconosciuto “ il diritto di insegnare nell’ambito della musica, nell’insegnamento preuniversitario in Romania. ”.
Il signor NA, in data 28 aprile 2017, presentava al Ministero dell’Istruzione italiano la domanda per il riconoscimento di tale titolo, affermando che lo stesso abilitava all’insegnamento delle discipline di cui alle classi di concorso A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado, A053 – Storia della musica, A055 – Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado e A056 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado.
2. L’istanza era respinta con Avviso prot. n. 5636 del 2 aprile 2019, già impugnato dinanzi a questo TAR e annullato con la sentenza n. 7003 del 24 giugno 2020.
Veniva altresì proposto ricorso per ottemperanza, conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 11431/2021, con la quale il TAR intimava alla PA di dare esecuzione alla sentenza n. 7003/2020 e di procedere perciò alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell’interessato e quello italiano, prescindendo dai riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE all’interno dell’attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che « la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori ».
Il signor NA, in particolare, chiedeva al Ministero di disporre il riconoscimento dei propri titoli senza l’imposizione di misure compensative, avendo l’istante medio tempore superato il concorso straordinario bandito con D.D.G. n. 85/2018 e avendo sostenuto positivamente, nell’a.s. 2020/2021, il “ Percorso annuale di formazione iniziale e prova ” (c.d. anno di prova) sulla classe di concorso A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado. La richiesta era motivata con riferimento al caso dell’insegnante IA AN, che aveva svolto il FIT in Italia (Formazione Iniziale e Tirocinio), e rispetto al quale l’Amministrazione aveva ritenuto che tale esperienza fosse sufficiente a colmare il disavanzo formativo tra il percorso italiano e quello rumeno.
2.1. Il Ministero dell’Istruzione, con propria nota prot. 1922 dell’8 agosto 2022 respingeva l’istanza, imponendo le misure compensative ai fini del riconoscimento dei titoli del signor NA in Italia, con la seguente motivazione: « RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall’interessato, che perduri l’insussistenza dei presupposti giuridici per l’applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata richiesta; RITENUTO, in particolare, che, quanto alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l’effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a “formazioni continue a tempo pieno”, tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano; RITENUTO, altresì, che la produzione di una ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il “livello” richiesto per l’analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell’attestazione di competenza professionale (come previsto dall’art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente “il diritto all’insegnamento”, in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili; CONSIDERATO, inoltre, quanto all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che i certificati dell’università rumena, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all’approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente “Didattica della specialità” e riporta una bibliografia contenente testi validi per l’insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso; VERIFICATA, pertanto, l’insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all’esito dei percorsi previsti dall’ordinamento vigente in Italia ».
Le misure compensative imposte erano costituite dal superamento di una prova attitudinale, a sua volta consistente in una prova scritta e orale sulle materie della Pedagogia musicale, Psicologia musicale e Metodologia dell’educazione musicale; in alternativa, era prevista la fruizione di un tirocinio di adattamento della durata di un anno scolastico, per non meno di 300 ore, si svolgerà presso un’istituzione secondaria di I grado. Consisterà in esercitazioni d’insegnamento delle classi di concorso interessate, sotto la guida di un docente supervisore/tutor con incarico a tempo indeterminato, nell’ambito dell’orario delle lezioni, con valutazione finale del dirigente scolastico.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor NA impugnava il suddetto provvedimento ministeriale chiedendone l’annullamento, nella parte in cui prescriveva le misure compensative, adducendone l’illegittimità sulla base di plurimi argomenti di censura.
In primo luogo (primo motivo) il ricorrente rilevava il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto al signor IA AN, ed evidenziava che anche la Commissione europea, con la CHAP (2018) 02090 del 22 gennaio 2019, aveva evidenziato l’idoneità del FIT – e di conseguenza, del c.d. “anno di prova” sostenuto dallo NA – quale misura compensativa utile a colmare un eventuale gap formativo. Sotto altro profilo (secondo motivo) si evidenziava la ritenuta equivalenza del percorso formativo rumeno rispetto a quello italiano; il difetto di motivazione del provvedimento ministeriale (terzo motivo); nonché la violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (quarto motivo di impugnazione).
4. Il Ministero dell’Istruzione si costituiva in giudizio resistendo al ricorso.
5. All’udienza di smaltimento del 14 novembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che debba essere esaminato per primo il quarto motivo di gravame, in quanto afferente alla preliminare censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali.
Dalla disamina del fascicolo di causa emerge che, effettivamente, l’Amministrazione non ha fornito prova di aver comunicato al signor NA i motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza di piena equiparazione dei titoli abilitanti all’insegnamento conseguiti in Romania a quelli italiani.
In tal modo, si è di fatto impedito al ricorrente di interloquire in sede procedimentale con l’Amministrazione, e di sottoporre alla stessa i propri contributi documentali e le proprie osservazioni, che il Ministero avrebbe dovuto considerare ai fini dell’adozione del provvedimento finale.
Il Ministero dell’Istruzione ha dunque violato l’art. 10 bis L. 241/1990, con conseguente illegittimità dell’atto gravato.
Il ricorso, sotto l’esaminato profilo, è dunque fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento in parte qua (nella parte di imposizione delle misure compensative) dell’impugnato provvedimento del Ministero dell’Istruzione. L’Amministrazione dovrà pertanto ripetere la valutazione dell’istanza del signor NA, nella piena osservanza delle previsioni dell’art. 10 bis L. 241/1990.
7. Si assorbono gli ulteriori motivi di gravame, per ragioni di logica pregiudizialità.
8. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità e complessità della complessiva vicenda che ha costituito oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi indicati in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato, con le conseguenze descritte nella parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AP, Presidente FF
IU PI, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU PI | TO AP |
IL SEGRETARIO