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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/12/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa LA NC, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 900 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, Parte_1 in proprio e quale coniuge superstite di , nato a [...], il [...] Persona_1
e deceduto a Terni, il 1.01.2022, elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Popolo n. 26, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Lavari che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce al ricorso introduttivo Ricorrente CONTRO Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.,
[...] rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del notaio i Roma del Per_2
17 dicembre 2010, rep. n. 87595, racc. 38040, dall'Avv.to Claudio Righetti ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati nn.18/20, presso l'Avvocatura INAIL Resistente OGGETTO: riconoscimento malattie professionali e rendita ai superstiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 novembre 2023, ritualmente notificato, Parte_1
vedova di , ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, l'
[...] Persona_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore pro tempore e, premesso di aver infruttuosamente
[...] esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che il decesso del consorte avvenuto in data 01.01.2022, è stato causato/concausato dalla progressione e diffusione della patologia professionale carcinoma uroteliale squamoso vescicale, in soggetto già affetto da altra patologia professionale quale il carcinoma alla laringe e, per l'effetto, riconoscere e liquidare in suo favore la rendita ai superstiti ex art. 85 del DPR n. 1124/1965. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. In particolare, nel merito, l' sosteneva che le lavorazioni a cui CP_1 il. era adibito non risultano comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione Per_1 alle malattie che ne hanno determinato il decesso e che, comunque, dagli accertamenti effettuati dall' non risulta che la malattia che ne ha cagionato il decesso (carcinoma CP_1 della vescica) abbia origine professionale, attesa la mancanza di prova della esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni che abbiano come organo bersaglio la vescica. Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda. La causa è stata istruita con la produzione documentale, con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e con l'espletamento di CTU medico – legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, in via preliminare, ricordare che in caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o di malattia professionale, ai familiari superstiti, che ne facciano tempestiva richiesta, spetta la rendita infortunistica;
ciò anche quando il danno infortunistico non sia stato l'unica causa del decesso, ma solo una concausa di esso, avendo concorso con altre patologie. Si tratta di un diritto proprio dei superstiti, loro riconosciuto in ragione del danno subito per la morte del congiunto. La prestazione è rimasta immutata anche dopo la riforma ex D. Lgs n. 38/2000. Ai sensi dell'art. 85 T.U. ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta una rendita, la cui liquidazione ha come presupposto indefettibile un nesso di causa-effetto tra infortunio/malattia e morte. Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento. In tema di nesso eziologico giova rammentare che la Corte di Cassazione ha ribadito l'importante principio di diritto secondo cui “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussiste un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche “ex post” quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che si adi per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (cfr. Cass. Sez. Lav., Sent. n. 1135 del 19.01.2011; Cass. n. 7352/2010; Cass. n. 14770/2008). Si osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha ribadito che: "Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare alte evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge" (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679). Inoltre, l'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, che ha modificato l'art. 145 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di invalidità o di morte causata da silicosi o asbestosi di gravità anche minima associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, non esclude in linea di principio l'esigenza che sia accertato se in concreto la morte o l'inabilità del lavoratore siano o meno derivate dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale con la malattia associata, poiché "... in termini medico - legali, ai fini in esame, può propriamente parlarsi di "associazione" solo quando vi sia interferenza anatomo
- clinica tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo" (cfr. Cass. n. 20947 del 28/10/2004). Nel caso in esame, non è contestato che il de cuius fosse affetto da carcinoma alla vescica e da carcinoma alla laringe;
ciò che contesta l' è il nesso causale tra le attività CP_1 svolte dal e l'insorgenza delle patologie, stante la mancanza di prova della sua Per_1 esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni. Dalla documentazione allegata al ricorso e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso, come Persona_1 capocantiere, prima alle dipendenze della , successivamente, delle Controparte_3 [...]
e, per essa, presso vari reparti dell' e della CP_4 CP_5 Controparte_6 con sede a RA Montoro.
[...]
In particolare, il teste ha dichiarato: “Sono stato dipendente della Tes_1 [...] dal 15 luglio 1974 fino al luglio del 1991; ero un capo cantiere;
ho lavorato con il CP_3 signor dal 1974 al 1985 e poi dal 1987 al 1991; poi dal 1998 fino a quando il Per_1 Per_1 non è deceduto”. Riguardo le specifiche mansioni del il teste ha precisato: “...ha Per_1 sempre fatto il capocantiere quando ha lavorato con me;
io facevo l'operaio…quando l'ho conosciuto io che lavoravo alle faceva il capo cantiere e non effettuava le Controparte_4 operazioni che mi si leggono nel capitolo ma era sovraintendente alle operazioni;
se c'era necessità si aiutava”. Il teste ha, quindi, precisato che il presso il sito chimico di RA Per_1
Montoro, non svolgeva direttamente la manutenzione degli impianti, ma sovrintendeva alle stesse, salvo le circostanze in cui non fosse necessario il suo intervento. Anche riguardo le mansioni specificate al punto 7), dei capitoli di prova enucleati in ricorso (Sopra alla struttura dei forni di reforming vi erano tubazioni flessibili e collettori in cui venivano convogliati i fluidi ad alte temperature (fluidi di processo, acqua e vapore), mediante impiego di complesso sistema di guarnizioni, valvole e di relativi accoppiamenti flangiati, tubazioni e componenti tutti provvisti di coibentazione in amianto a vista e sulle quali il direttamente operava interventi di sostituzione e/o di manutenzione), il teste Per_1 ha escluso che il le svolgesse direttamente e, in particolare, ha dichiarato: “…il Per_1 Per_1 non faceva tali mansioni;
ma lui era capocantiere e quando si andava a controllare poteva capitare di aiutare gli operai;
qualche mansione veniva effettuata”. Dalle dichiarazioni rese dal teste in sintesi, si evince che il quale capo Tes_1 Per_1 cantiere, non svolgeva direttamente le lavorazioni di manutenzione e di intervento sulle strumentazioni ma presenziava per controllarne l'esecuzione da parte degli operai rimanendo, comunque, presente negli ambienti indicati in ricorso. Sul punto, in particolare, il teste ha confermato le circostanze di cui ai punti 29 e 30 dei capitoli di prova di parte ricorrente: “29) Dopo la cessazione del rapporto di lavoro con (egli) diede vita Controparte_4 unitamente ad altri soci alla Mites srl che lavorò per circa 30 anni a seguire in appalto all'interno della in attività manutentive?; 30) La Mites srl aveva alle proprie Per_3 dipendenze operai manutentori ma il quotidianamente era presente all'interno dei Per_1 reparti succitati impegnato unitamente ai propri dipendenti, sia direttamente, che quale supervisore, nelle attività manutentive di contenuto identico a quelle dianzi esplicitate?” Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste , il quale ha confermato Testimone_2 le mansioni di capocantiere del ed anche la sua presenza nei reparti di produzione: Per_1
“Confermo che il era il responsabile, era presente, controllava ma non eseguiva il Per_1 lavoro;
le sostanze che mi si elencano (polveri, anche di amianto, nonché di vapori di gas e oli bruciati dalla combustione, oltre che di ammoniaca – Cfr. capitolo di prova n. 12 del ricorso) c'erano si lo confermo;
presso i reparti di produzione il sovraintendeva Per_1 soltanto;
confermo che sovraintendeva alle operazioni, non lavorava ma era presente” (Cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 05.11.2024). L'altro teste di parte ricorrente, collega del dal 1979 presso le Testimone_3 Per_1
e, dal 1988, entrambi soci fondatori della Mites s.r.l. ha dichiarato: “lui non Controparte_4 era operativo era capo cantiere e non lavorava con gli strumenti;
Come detto era solo capo cantiere … e aveva un ufficio e stava all'interno dello stabilimento;
ordinava alle squadre cosa faceva. Qualche volta veniva sui cantieri” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 25.02.2025) Confermata, quindi, la circostanza della esposizione del a verosimili fattori di Per_1 rischio, al fine di accertare se le patologie di cui egli era affetto fossero in rapporto causale con le attività lavorative svolte e se, nello specifico, la patologia carcinoma alla vescica ne abbia causato il decesso, è stata disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor sulla base dell'esame della Persona_4 documentazione sanitaria presente in atti, ha accertato che il , deceduto in data Persona_1
1/01/2022, fosse affetto da carcinoma della laringe già sottoposto a laringectomia totale e tracheostomia definitiva e da carcinoma uroteliale della vescica, di alto grado pT2N0, trattato con cistectomia radicale ed ureterocutaneostomia, complicata da volvolo intestinale post- operatorio ed exitus per arresto cardiaco. In merito alla prima patologia riscontrata, Carcinoma della laringe, il CTU ha evidenziato che al era stata già riconosciuta, giudizialmente, una esposizione Per_1 professionale all'amianto “…ancorché ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali e non del nesso di causa fra ed amianto”. Controparte_7
Il CTU sul punto ha, quindi, precisato che: “gli atti e gli accertamenti disponibili consentono di essere assolutamente certi della diagnosi formulata sulla persona del Per_1
e, per l'effetto “Non sussistono quindi dubbi o perplessità sulla natura della patologia né, del resto, l' aveva sollevato eccezioni sul punto, essendo ormai ampiamente acclarata CP_1
e riconosciuta la correlazione causale diretta e quindi la presunzione legale di causa.”. Orbene, riguardo la patologia carcinoma della laringe cui era affetto il de cuius, il CTU, evidenziata la presunzione legale della sua genesi professionale, ha proceduto alla valutazione del danno biologico consequenziale, stimandolo nella misura percentuale del 30%, con richiamo alla voce tabellare n. 326 (esiti di lesioni traumatiche o malattia cronica della laringe che determinano una disfonia molto grave ovvero subtotale;
fino a 30%), e fissandone la decorrenza dal marzo 2019, epoca di manifestazione della patologia. Il dottor al contempo, è giunto a diverse conclusioni riguardo la patologia Per_4 carcinoma uroteliale della vescica. Pur non nutrendo dubbi circa la qualificazione della neoplasia vescicale, il dottor ha, però, rilevato che “…la correlazione tra amianto e Cr uroteliale è tutta da Per_4 dimostrare sotto il profilo delle evidenze scientifiche e quindi non possiamo considerarla sotto nessun profilo, né causale né concausale”. Ha proseguito l'ausiliario del giudice assumendo che “Diverso è il discorso per le ammine aromatiche e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), sostanze che sono certamente correlate ai tumori della vescica ed infatti sono nella lista 1 del DM 10/6/2014 raggiungendo quindi il livello di presunzione giuridica di causa”. Al fine di stabilire, quindi, se l'attività lavorativa svolta dal de cuius, lo abbia esposto all'inalazione di tali sostanze cancerogene, il CTU ha preso in esame la documentazione Con Contr versata in atti, quali le CTU ambientali sugli impianti e tuttavia, all'esito, il consulente ha desunto che “…la documentazione allegata è tutta dedicata all'esposizione all'amianto ed ai relativi periodi di attività dei singoli lavoratori ricorrenti, ai fini dei benefici previdenziali, quindi NON è documentata l'esposizione ai due principali cancerogeni di cui Cont sopra. Relativamente alle CTU ambientali su impianti (ben 134 pagine), anche esse sono relative ai procedimenti per i benefici previdenziali di cui in termini e sono interamente dedicate alla esposizione all'amianto ed ai relativi periodi, quindi possiamo concludere che NON risulta documentata l'esposizione ai cancerogeni ipotizzati”. Il dottor posta la carenza di prova sul punto, ha quindi escluso l'origine Per_4 professionale per la patologia carcinoma uroteliale della vescica. Anche riguardo la causa del decesso del il CTU ha rilevato che tale evento è Per_1 sopravvenuto per complicanze post-operatorie (volvolo ed occlusione intestinale) ponendosi, la patologia alla vescica, solo come causa iniziale, che ha reso necessario l'intervento chirurgico complicatosi poi con il volvolo, da cui è seguito l'arresto cardio-circolatorio, ma non ponendosi come causa dell'exitus. Precisa, invero, il CTU che “Dobbiamo ricordare che il defunto era affetto da ipertensione arteriosa, diabete mellito insulinodipendente ed era classificato ASA III in sede di valutazione preanestesiologica. La classificazione ASA 3 indica un paziente affetto da una malattia sistemica grave che causa limitazioni nell'attività quotidiana, ma non è inabilitante sebbene con rischio operatorio alto, ma ancora gestibile”. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al dottor sono giunte note concordi da Per_4 parte dell' mentre, osservazioni critiche, sono giunte dal consulente di parte ricorrente, CP_1 il quale ha contestato il mancato riconoscimento dell'origine professionale della patologia carcinoma uroteliale della vescica e che l'evento morte sia intervenuto come conseguenza di essa. Il CTU, facendo richiamo alle evidenze scientifiche, ha efficacemente replicato alle note critiche del ctp, fatte proprie dalla difesa del ricorrente, assumendo che “Nel complesso, le evidenze non supportano un'associazione forte e ben stabilita tra esposizione ad amianto e cancro alla vescica” e “Chiusa, pertanto, la riflessione sulla correlazione con l'amianto, passiamo ad analizzare l'altro tipo di esposizione e cioè quella che vede coinvolte le ammine aromatiche e gli IPA (idrocarburi aromatici policiclici). Su questo punto la criticità non sta nell'analisi della correlazione causale tra queste sostanze ed il cancro della vescica, essa è certa e quindi tabellata tanto per le ammine aromatiche che per gli IPA, come giustamente afferma il CTP e come già rilevato da questo CTU… Il punto sta nel fatto che in atti NON vi sono altro che le prove testimoniali dei colleghi di lavoro a documentare la possibile esposizione. Non si vuole sostenere che esse siano menzognere, assolutamente, ma soltanto che sono generiche, si parla di “sporcarsi le mani come i lavoratori” …Purtroppo non vi sono DVR disponibili, vista l'epoca di cui stiamo parlando, ma non c'è in atti nemmeno un dato ambientale, qualche sopralluogo effettuato dalla Medicina del Lavoro che all'epoca svolgeva le funzioni di sorveglianza, qualche riferimento di parte terza sulle procedure industriali”. Riguardo, invece, il nesso causale tra carcinoma della vescica ed evento morte, il CTU ha ribadito che “quel che più conta…è inquadrare ciò che è avvenuto sotto il profilo medico legale e cioè la complicanza chirurgica che si è determinata;
essa assume il rilievo di causa unica esclusiva… il era soggetto ad alto rischio operatorio (ASA III) per le sue Per_1 condizioni generali e quindi una temibile complicanza chirurgica quale il volvolo intestinale ( torsione di un ansa intestinale sul peduncolo vascolare con determinazione della necrosi del tratto stesso) avrebbe potuto avere (come poi ha avuto) conseguenze letali. Ma se si fosse verificata una emorragia e/o una perforazione intestinale molto probabilmente l'esito sarebbe stato lo stesso”. Il CTU ha, quindi, concluso confermando le valutazioni già espresse. Ritiene il tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. Orbene, stante l'accertata origine professionale della sola patologia carcinoma della laringe, cui era affetto il , la ricorrente, nella spiegata qualità, avrà diritto Persona_1 all'indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2 lett. a) e lett. b), del D.Lvo 38 del 2000, per una inabilità accertata nella misura percentuale del 30%, con decorrenza dal marzo 2019, epoca in cui si è manifestata la patologia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sino al saldo. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione dell''effettiva sussistenza della patologia che ha indotto la ricorrente ad agire in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
. Devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della c.t.u. espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1 confronti dell' , nella causa iscritta al n. 900/2023 R.G., disattesa ogni altra eccezione CP_1
e deduzione: a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tar le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto. Terni, 16 dicembre 2025
Il giudice
LA NC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa LA NC, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 900 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, Parte_1 in proprio e quale coniuge superstite di , nato a [...], il [...] Persona_1
e deceduto a Terni, il 1.01.2022, elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Popolo n. 26, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Lavari che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce al ricorso introduttivo Ricorrente CONTRO Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.,
[...] rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del notaio i Roma del Per_2
17 dicembre 2010, rep. n. 87595, racc. 38040, dall'Avv.to Claudio Righetti ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati nn.18/20, presso l'Avvocatura INAIL Resistente OGGETTO: riconoscimento malattie professionali e rendita ai superstiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 novembre 2023, ritualmente notificato, Parte_1
vedova di , ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Terni, l'
[...] Persona_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore pro tempore e, premesso di aver infruttuosamente
[...] esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che il decesso del consorte avvenuto in data 01.01.2022, è stato causato/concausato dalla progressione e diffusione della patologia professionale carcinoma uroteliale squamoso vescicale, in soggetto già affetto da altra patologia professionale quale il carcinoma alla laringe e, per l'effetto, riconoscere e liquidare in suo favore la rendita ai superstiti ex art. 85 del DPR n. 1124/1965. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. In particolare, nel merito, l' sosteneva che le lavorazioni a cui CP_1 il. era adibito non risultano comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione Per_1 alle malattie che ne hanno determinato il decesso e che, comunque, dagli accertamenti effettuati dall' non risulta che la malattia che ne ha cagionato il decesso (carcinoma CP_1 della vescica) abbia origine professionale, attesa la mancanza di prova della esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni che abbiano come organo bersaglio la vescica. Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda. La causa è stata istruita con la produzione documentale, con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e con l'espletamento di CTU medico – legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, in via preliminare, ricordare che in caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o di malattia professionale, ai familiari superstiti, che ne facciano tempestiva richiesta, spetta la rendita infortunistica;
ciò anche quando il danno infortunistico non sia stato l'unica causa del decesso, ma solo una concausa di esso, avendo concorso con altre patologie. Si tratta di un diritto proprio dei superstiti, loro riconosciuto in ragione del danno subito per la morte del congiunto. La prestazione è rimasta immutata anche dopo la riforma ex D. Lgs n. 38/2000. Ai sensi dell'art. 85 T.U. ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta una rendita, la cui liquidazione ha come presupposto indefettibile un nesso di causa-effetto tra infortunio/malattia e morte. Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento. In tema di nesso eziologico giova rammentare che la Corte di Cassazione ha ribadito l'importante principio di diritto secondo cui “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussiste un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche “ex post” quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che si adi per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (cfr. Cass. Sez. Lav., Sent. n. 1135 del 19.01.2011; Cass. n. 7352/2010; Cass. n. 14770/2008). Si osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha ribadito che: "Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare alte evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge" (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987, n. 7679). Inoltre, l'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, che ha modificato l'art. 145 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di invalidità o di morte causata da silicosi o asbestosi di gravità anche minima associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, non esclude in linea di principio l'esigenza che sia accertato se in concreto la morte o l'inabilità del lavoratore siano o meno derivate dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale con la malattia associata, poiché "... in termini medico - legali, ai fini in esame, può propriamente parlarsi di "associazione" solo quando vi sia interferenza anatomo
- clinica tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo" (cfr. Cass. n. 20947 del 28/10/2004). Nel caso in esame, non è contestato che il de cuius fosse affetto da carcinoma alla vescica e da carcinoma alla laringe;
ciò che contesta l' è il nesso causale tra le attività CP_1 svolte dal e l'insorgenza delle patologie, stante la mancanza di prova della sua Per_1 esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni. Dalla documentazione allegata al ricorso e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso, come Persona_1 capocantiere, prima alle dipendenze della , successivamente, delle Controparte_3 [...]
e, per essa, presso vari reparti dell' e della CP_4 CP_5 Controparte_6 con sede a RA Montoro.
[...]
In particolare, il teste ha dichiarato: “Sono stato dipendente della Tes_1 [...] dal 15 luglio 1974 fino al luglio del 1991; ero un capo cantiere;
ho lavorato con il CP_3 signor dal 1974 al 1985 e poi dal 1987 al 1991; poi dal 1998 fino a quando il Per_1 Per_1 non è deceduto”. Riguardo le specifiche mansioni del il teste ha precisato: “...ha Per_1 sempre fatto il capocantiere quando ha lavorato con me;
io facevo l'operaio…quando l'ho conosciuto io che lavoravo alle faceva il capo cantiere e non effettuava le Controparte_4 operazioni che mi si leggono nel capitolo ma era sovraintendente alle operazioni;
se c'era necessità si aiutava”. Il teste ha, quindi, precisato che il presso il sito chimico di RA Per_1
Montoro, non svolgeva direttamente la manutenzione degli impianti, ma sovrintendeva alle stesse, salvo le circostanze in cui non fosse necessario il suo intervento. Anche riguardo le mansioni specificate al punto 7), dei capitoli di prova enucleati in ricorso (Sopra alla struttura dei forni di reforming vi erano tubazioni flessibili e collettori in cui venivano convogliati i fluidi ad alte temperature (fluidi di processo, acqua e vapore), mediante impiego di complesso sistema di guarnizioni, valvole e di relativi accoppiamenti flangiati, tubazioni e componenti tutti provvisti di coibentazione in amianto a vista e sulle quali il direttamente operava interventi di sostituzione e/o di manutenzione), il teste Per_1 ha escluso che il le svolgesse direttamente e, in particolare, ha dichiarato: “…il Per_1 Per_1 non faceva tali mansioni;
ma lui era capocantiere e quando si andava a controllare poteva capitare di aiutare gli operai;
qualche mansione veniva effettuata”. Dalle dichiarazioni rese dal teste in sintesi, si evince che il quale capo Tes_1 Per_1 cantiere, non svolgeva direttamente le lavorazioni di manutenzione e di intervento sulle strumentazioni ma presenziava per controllarne l'esecuzione da parte degli operai rimanendo, comunque, presente negli ambienti indicati in ricorso. Sul punto, in particolare, il teste ha confermato le circostanze di cui ai punti 29 e 30 dei capitoli di prova di parte ricorrente: “29) Dopo la cessazione del rapporto di lavoro con (egli) diede vita Controparte_4 unitamente ad altri soci alla Mites srl che lavorò per circa 30 anni a seguire in appalto all'interno della in attività manutentive?; 30) La Mites srl aveva alle proprie Per_3 dipendenze operai manutentori ma il quotidianamente era presente all'interno dei Per_1 reparti succitati impegnato unitamente ai propri dipendenti, sia direttamente, che quale supervisore, nelle attività manutentive di contenuto identico a quelle dianzi esplicitate?” Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste , il quale ha confermato Testimone_2 le mansioni di capocantiere del ed anche la sua presenza nei reparti di produzione: Per_1
“Confermo che il era il responsabile, era presente, controllava ma non eseguiva il Per_1 lavoro;
le sostanze che mi si elencano (polveri, anche di amianto, nonché di vapori di gas e oli bruciati dalla combustione, oltre che di ammoniaca – Cfr. capitolo di prova n. 12 del ricorso) c'erano si lo confermo;
presso i reparti di produzione il sovraintendeva Per_1 soltanto;
confermo che sovraintendeva alle operazioni, non lavorava ma era presente” (Cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 05.11.2024). L'altro teste di parte ricorrente, collega del dal 1979 presso le Testimone_3 Per_1
e, dal 1988, entrambi soci fondatori della Mites s.r.l. ha dichiarato: “lui non Controparte_4 era operativo era capo cantiere e non lavorava con gli strumenti;
Come detto era solo capo cantiere … e aveva un ufficio e stava all'interno dello stabilimento;
ordinava alle squadre cosa faceva. Qualche volta veniva sui cantieri” (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 25.02.2025) Confermata, quindi, la circostanza della esposizione del a verosimili fattori di Per_1 rischio, al fine di accertare se le patologie di cui egli era affetto fossero in rapporto causale con le attività lavorative svolte e se, nello specifico, la patologia carcinoma alla vescica ne abbia causato il decesso, è stata disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor sulla base dell'esame della Persona_4 documentazione sanitaria presente in atti, ha accertato che il , deceduto in data Persona_1
1/01/2022, fosse affetto da carcinoma della laringe già sottoposto a laringectomia totale e tracheostomia definitiva e da carcinoma uroteliale della vescica, di alto grado pT2N0, trattato con cistectomia radicale ed ureterocutaneostomia, complicata da volvolo intestinale post- operatorio ed exitus per arresto cardiaco. In merito alla prima patologia riscontrata, Carcinoma della laringe, il CTU ha evidenziato che al era stata già riconosciuta, giudizialmente, una esposizione Per_1 professionale all'amianto “…ancorché ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali e non del nesso di causa fra ed amianto”. Controparte_7
Il CTU sul punto ha, quindi, precisato che: “gli atti e gli accertamenti disponibili consentono di essere assolutamente certi della diagnosi formulata sulla persona del Per_1
e, per l'effetto “Non sussistono quindi dubbi o perplessità sulla natura della patologia né, del resto, l' aveva sollevato eccezioni sul punto, essendo ormai ampiamente acclarata CP_1
e riconosciuta la correlazione causale diretta e quindi la presunzione legale di causa.”. Orbene, riguardo la patologia carcinoma della laringe cui era affetto il de cuius, il CTU, evidenziata la presunzione legale della sua genesi professionale, ha proceduto alla valutazione del danno biologico consequenziale, stimandolo nella misura percentuale del 30%, con richiamo alla voce tabellare n. 326 (esiti di lesioni traumatiche o malattia cronica della laringe che determinano una disfonia molto grave ovvero subtotale;
fino a 30%), e fissandone la decorrenza dal marzo 2019, epoca di manifestazione della patologia. Il dottor al contempo, è giunto a diverse conclusioni riguardo la patologia Per_4 carcinoma uroteliale della vescica. Pur non nutrendo dubbi circa la qualificazione della neoplasia vescicale, il dottor ha, però, rilevato che “…la correlazione tra amianto e Cr uroteliale è tutta da Per_4 dimostrare sotto il profilo delle evidenze scientifiche e quindi non possiamo considerarla sotto nessun profilo, né causale né concausale”. Ha proseguito l'ausiliario del giudice assumendo che “Diverso è il discorso per le ammine aromatiche e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), sostanze che sono certamente correlate ai tumori della vescica ed infatti sono nella lista 1 del DM 10/6/2014 raggiungendo quindi il livello di presunzione giuridica di causa”. Al fine di stabilire, quindi, se l'attività lavorativa svolta dal de cuius, lo abbia esposto all'inalazione di tali sostanze cancerogene, il CTU ha preso in esame la documentazione Con Contr versata in atti, quali le CTU ambientali sugli impianti e tuttavia, all'esito, il consulente ha desunto che “…la documentazione allegata è tutta dedicata all'esposizione all'amianto ed ai relativi periodi di attività dei singoli lavoratori ricorrenti, ai fini dei benefici previdenziali, quindi NON è documentata l'esposizione ai due principali cancerogeni di cui Cont sopra. Relativamente alle CTU ambientali su impianti (ben 134 pagine), anche esse sono relative ai procedimenti per i benefici previdenziali di cui in termini e sono interamente dedicate alla esposizione all'amianto ed ai relativi periodi, quindi possiamo concludere che NON risulta documentata l'esposizione ai cancerogeni ipotizzati”. Il dottor posta la carenza di prova sul punto, ha quindi escluso l'origine Per_4 professionale per la patologia carcinoma uroteliale della vescica. Anche riguardo la causa del decesso del il CTU ha rilevato che tale evento è Per_1 sopravvenuto per complicanze post-operatorie (volvolo ed occlusione intestinale) ponendosi, la patologia alla vescica, solo come causa iniziale, che ha reso necessario l'intervento chirurgico complicatosi poi con il volvolo, da cui è seguito l'arresto cardio-circolatorio, ma non ponendosi come causa dell'exitus. Precisa, invero, il CTU che “Dobbiamo ricordare che il defunto era affetto da ipertensione arteriosa, diabete mellito insulinodipendente ed era classificato ASA III in sede di valutazione preanestesiologica. La classificazione ASA 3 indica un paziente affetto da una malattia sistemica grave che causa limitazioni nell'attività quotidiana, ma non è inabilitante sebbene con rischio operatorio alto, ma ancora gestibile”. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al dottor sono giunte note concordi da Per_4 parte dell' mentre, osservazioni critiche, sono giunte dal consulente di parte ricorrente, CP_1 il quale ha contestato il mancato riconoscimento dell'origine professionale della patologia carcinoma uroteliale della vescica e che l'evento morte sia intervenuto come conseguenza di essa. Il CTU, facendo richiamo alle evidenze scientifiche, ha efficacemente replicato alle note critiche del ctp, fatte proprie dalla difesa del ricorrente, assumendo che “Nel complesso, le evidenze non supportano un'associazione forte e ben stabilita tra esposizione ad amianto e cancro alla vescica” e “Chiusa, pertanto, la riflessione sulla correlazione con l'amianto, passiamo ad analizzare l'altro tipo di esposizione e cioè quella che vede coinvolte le ammine aromatiche e gli IPA (idrocarburi aromatici policiclici). Su questo punto la criticità non sta nell'analisi della correlazione causale tra queste sostanze ed il cancro della vescica, essa è certa e quindi tabellata tanto per le ammine aromatiche che per gli IPA, come giustamente afferma il CTP e come già rilevato da questo CTU… Il punto sta nel fatto che in atti NON vi sono altro che le prove testimoniali dei colleghi di lavoro a documentare la possibile esposizione. Non si vuole sostenere che esse siano menzognere, assolutamente, ma soltanto che sono generiche, si parla di “sporcarsi le mani come i lavoratori” …Purtroppo non vi sono DVR disponibili, vista l'epoca di cui stiamo parlando, ma non c'è in atti nemmeno un dato ambientale, qualche sopralluogo effettuato dalla Medicina del Lavoro che all'epoca svolgeva le funzioni di sorveglianza, qualche riferimento di parte terza sulle procedure industriali”. Riguardo, invece, il nesso causale tra carcinoma della vescica ed evento morte, il CTU ha ribadito che “quel che più conta…è inquadrare ciò che è avvenuto sotto il profilo medico legale e cioè la complicanza chirurgica che si è determinata;
essa assume il rilievo di causa unica esclusiva… il era soggetto ad alto rischio operatorio (ASA III) per le sue Per_1 condizioni generali e quindi una temibile complicanza chirurgica quale il volvolo intestinale ( torsione di un ansa intestinale sul peduncolo vascolare con determinazione della necrosi del tratto stesso) avrebbe potuto avere (come poi ha avuto) conseguenze letali. Ma se si fosse verificata una emorragia e/o una perforazione intestinale molto probabilmente l'esito sarebbe stato lo stesso”. Il CTU ha, quindi, concluso confermando le valutazioni già espresse. Ritiene il tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. Orbene, stante l'accertata origine professionale della sola patologia carcinoma della laringe, cui era affetto il , la ricorrente, nella spiegata qualità, avrà diritto Persona_1 all'indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2 lett. a) e lett. b), del D.Lvo 38 del 2000, per una inabilità accertata nella misura percentuale del 30%, con decorrenza dal marzo 2019, epoca in cui si è manifestata la patologia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sino al saldo. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione dell''effettiva sussistenza della patologia che ha indotto la ricorrente ad agire in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
. Devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della c.t.u. espletata, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1 confronti dell' , nella causa iscritta al n. 900/2023 R.G., disattesa ogni altra eccezione CP_1
e deduzione: a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tar le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto. Terni, 16 dicembre 2025
Il giudice
LA NC