Sentenza 17 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2019, n. 38386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38386 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA PI nato a [...] il [...]z10 avverso la sentenza del 19/06/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore nessun difensore e' presente.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Verbania, all'esito di giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità di IE AL in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 perché, in data 19/10/2010, aveva dichiarato in sede di richiesta di patrocinio a spese dello Stato, di godere di un reddito annuale pari ad euro 9.732 laddove l'Agenzia delle Entrate aveva accertato un reddito pari ad euro 15.228. Il AL, tra l'altro, aveva quantificato la sua pensione in euro 811 mensili, percependone invece 999 mensili per un totale annuo di euro 11.988, esclusa la tredicesima mensilità.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo di difensore, sollevando due motivi. Con il primo deduce inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 43, 47, cod. pen. e 530 cod. proc. pen. La richiesta del patrocinio fu redatta dal precedente difensore dell'imputato su propria carta intestata e con autentica della sottoscrizione del richiedente. L'imputato ne aveva riposto pieno affidamento. Sono del tutto assenti, in capo al prevenuto, la coscienza e volontà di dichiarare il falso, stante che egli intendeva riferirsi al reddito da pensione netto spendibile, effettivamente percepito al mese. Il AL ha menzionato un'attribuzione patrimoniale non riconducibile alla nozione di reddito lordo imponibile rilevante ai sensi della legislazione per l'ammissione al beneficio. I giudici del merito si sono (erroneamente) soffermati esclusivamente a valutare il dato numerico del reddito dichiarato nel contesto dell'istanza senza valorizzare la locuzione "reddito netto" espressamente associata dall'imputato al dato reddituale. L'impugnata sentenza ha omesso di valutare l'assenza di dolo in capo all'imputato, così come ha trascurato di considerare l'insufficienza probatoria sul richiesto elemento soggettivo. Si tratta, infatti, di errore su norma extrapenale che esclude la punibilità in quanto ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato. Il secondo motivo investe la violazione dell'art. 49, comma 2, cod. pen. e 530 cod. proc. pen. per non avere, la sentenza di appello, ritenuto il falso innocuo o il reato impossibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
2. Va subito detto che la motivazione la Corte di appello di Torino é congrua e conforme ai principi di diritto in tema di patrocinio a spese dello Stato di talché le censure sollevate si appalesano infondate. Con riguardo all'elemento soggettivo del reato in contestazione, l'impugnata sentenza congruamente rileva L che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se pur predisposta dallo studio legale che lo assisteva all'epoca, è stata sottoscritta dall'imputato che, in conseguenza, si assunse la responsabilità di quanto attestato e, in particolare, del dato testuale "di trovarsi economicamente nel limite di reddito previsto per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio". Quanto all'invocato errore su norma extrapenale, la sentenza impugnata ha correttamente affermato che l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso decreto, non costituisce legge extrapenale ai fini dell'integrazione dell'invocato 47 cod. pen. (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, P.G. iri proc. Barba Rv. 248404). È noto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., legge diversa dalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente. Pertanto, deve essere considerato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa [Sez. 6, n. 7817 del 18/11/1998 (dep. 16/06/1999), Benanti, Rv. 214730]. Solo il complesso delle norme tributarie richiamato dall'art. 76, comma 3, d. P.R. n. 115/2002 può ritenersi legge extrapenale, volta a disciplinare in origine rapporti giuridici di carattere non penale, come tale né direttamente né indirettamente incorporata nella norma penale, ma non certo la norma stessa di cui all'art. 76 citato la quale è volta a disciplinare direttamente la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è indirettamente, ma espressamente, richiamata dalla norma incriminatrice per la quale si procede (art. 95), attraverso il riferimento ad essa contenuto nell'art. 79, lett. c), a sua volta richiamato espressamente nell'art. 95. In conseguenza, non può ravvisarsi in radice un caso di errore sulla legge extrapenale con la conseguente ritenuta esclusione dell'elemento soggettivo del reato.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo che invoca il falso innocuo e il reato impossibile. La sentenza impugnata ha offerto una motivazione adeguata e corretta laddove ha escluso che possa ipotizzarsi il falso innocuo, giacché l'imputato, sulla base della sua falsa dichiarazione, è stato ammesso al beneficio che gli è stato revocato solo a seguito degli accertamenti dell'Agenzia delle entrate. Si dice, invero, "innocua" la falsità che risulta inoffensiva, attesa la sua concreta inidoneità ad aggredire il bene giuridico tutelato. Si tratta di quei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel caso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv.248395). A fortiori, il discorso vale con riferimento all'invocato reato impossibile, bastando al riguardo la lettera dell'art.49 cod. pen. per il quale la punibilità è esclusa quando l'inidoneità dell'azione (o l'inesistenza del suo oggetto) rendono impossibile l'evento dannoso o pericoloso. È di tutta evidenza che non questo si è verificato nel caso di specie, in cui l'azione della falsa certificazione si è rivelata pienamente idonea ad ottenere il risultato cui era preordinata, l'ammissione al patrocinio gratuito, revocata unicamente a seguito del controllo operato dalla Agenzia delle entrate.
4. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 giugno 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan