Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 gennaio 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 1971 |
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 1949Provvedimento: Pubblicato il 02/12/2025 N. 01949/2025 REG.PROV.COLL. N. 01620/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1620 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, Questura di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di …Leggi di più...
- art. 2033 c.c.·
- giurisdizione amministrativa·
- incompetenza relativa·
- ripetizione dell'indebito·
- aspettativa senza assegni·
- dispensa dal servizio·
- legittimo affidamento·
- motivazione ingiunzione di pagamento·
- recupero somme indebitamente percepite
Versioni del testo
- Art. 1.
Gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 631 , sono sostituiti dal seguente:
"Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonche' l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo e' amministrato.
I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione". - Art. 2.
E' devoluta alla competenza delle prefetture l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:
a) collocamento in aspettativa per infermita' temporanea proveniente o non da causa di servizio da disporsi entro 30 giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti commissioni mediche ospedaliere;
b) cessazione dal servizio per termine di ferma o rafferma, per limiti di eta', per permanente inidoneita' fisica; nonche' a domanda dal servizio permanente o continuativo;
c) riscatto dei servizi utili ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza;
d) liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette, escluse quelle privilegiate, nonche' delle indennita' una volta tanto nei casi di cessazione dal servizio di cui alla lettera b) e di decesso;
e) attribuzione e liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza previsti dalle leggi di stato di detto personale o da altre disposizioni legislative in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma.
((La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sara' pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanita')) - Art. 3.
Per le province di Trento, Bolzano ed Aosta la competenza nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita, rispettivamente, al commissario ed al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige ed al questore della Valle d'Aosta.