Ordinanza cautelare 21 dicembre 2021
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/04/2025, n. 8277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8277 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08277/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno del 14.9.2020 - rigetto domanda di concessione della cittadinanza italiana (art. 9 L. n. 91/92).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Giunto in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, vive con il padre. Impugna in questa sede il provvedimento del 14 settembre -OMISSIS-, in epigrafe descritto, con il quale è stata respinta la sua domanda per ottenere la cittadinanza italiana, per la presenza di pregiudizi penali e per il possesso di un reddito ritenuto insufficiente rispetto ai parametri richiesti.
L’impugnazione è proposta sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione dell'art 10 bis L 241/90 . Il ricorrente non avrebbe ricevuto la comunicazione di preavviso di rigetto prevista dalla legge impedendogli di esercitare il diritto di presentare osservazioni e documentazione integrativa Tale omissione gli avrebbe impedito di evidenziare: l'unicità del precedente penale, riferito a un episodio del -OMISSIS- nel ricorrente avrebbe attestato falsamente le proprie generalità innanzi ad un pubblico ufficiale, e le circostanze attenuanti; la sufficienza e continuità del reddito; la convivenza con un familiare percettore di reddito;
2) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto . Il Ministero avrebbe erroneamente considerato la presenza di pregiudizi penali plurimi quando in realtà si tratterebbe di un unico episodio risalente al -OMISSIS-, amplificato in modo sproporzionato, ignorando il successivo decennio di condotta irreprensibile e piena integrazione sociale.
3) Eccesso di potere per falsità e travisamento dei presupposti reddituali . Dal 2015 il reddito del ricorrente risulterebbe superiore ai parametri ministeriali con una media annuale di circa € 11000 negli ultimi otto anni L'istruttoria è risultata carente e non ha tenuto conto della documentazione fiscale presentata
4) Contraddittorietà e incoerenza della motivazione . Il Ministero avrebbe omesso di valutare il nucleo familiare del ricorrente nonostante abbia riconosciuto l'importanza di tale analisi. Il padre del ricorrente con cui convive stabilmente è titolare di un'occupazione regolare.
Costituitosi con memoria di forma, il Ministero ha depositato il rapporto informativo e la comunicazione contenente il preavviso di rigetto, inoltrata al ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990.
La causa è stata, quindi, chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 gennaio 2025 e, infine, trattenuta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato è il primo motivo, in quanto il ricorrente non ha dimostrato la mancata comunicazione del preavviso attraverso la piattaforma informatica dedicata. Com’è noto, infatti, a partire dalla circolare n. -OMISSIS-del 22 marzo -OMISSIS- è stata introdotta una modalità semplificata di comunicazione con l’utente attraverso la piattaforma informatica “CIVES”, di modo che “ attraverso l’esclusivo canale informatico verranno quindi forniti i preavvisi di inammissibilità o di diniego dell’istanza di cittadinanza ” (cfr. sulla questione, T.A.R. Lazio, Sez. V bis , 23 ottobre 2024, n. 18393).
Parimenti infondati sono i restanti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tutti attinenti al corredo motivazionale del provvedimento impugnato.
Quanto all’affermato superamento della soglia reddituale a partire dell’anno 2015, si deve osservare che tale circostanza non vale di per sé a inverare il requisito economico richiesto, che deve comunque perdurare per un periodo più ampio (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. V bis , 23 aprile 2025, n. 7961) e permanere sino alla conclusione del procedimento.
Quanto alla rilevanza dell’incontestato pregiudizio penale, ritiene il Collegio che non risulta irragionevole il giudizio prognostico sfavorevole espresso sulla base di tale fattore, capace di rappresentare una tendenza comportale della persona oltre ad un significativo grado di inaffidabilità nei rapporti con la società e le Istituzioni, connotati dall’inosservanza di valori ritenuti fondamentali per la comunità.
Le condotte, verificatesi a Como e Senigallia rispettivamente il 30 e il 27 marzo -OMISSIS-, definitivamente accertata dall’Autorità Giudiziaria, assumono, dunque, rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’aspirante cittadino, reo in entrambe le occasioni di avere dichiarato false generalità. Né può sfuggire come la sentenza che ha definitivamente accertato la responsabilità penale del ricorrente (Corte d’Appello di Milano, 30 giugno 2015, n. 5026), risulti pronunciata nel corso del c.d. “periodo di osservazione” rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status , compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Le condotta contestate non può dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia ormai dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario ovvero quando favorevoli sopravvenienze (tra le quali ad es. ben potrebbe annoverarsi l’eventuale pronuncia della riabilitazione penale) consentano di rivisitare le precedenti determinazioni.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.