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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/12/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 03/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 95/2025 R.G. vertente
TRA
, ), Parte_1 CodiceFiscale_1
, Parte_2 CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese dall'Avv. MINOTTI LORENZO con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/1/2025, ed , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in data 05.03.2021 presso il Comune di Sora, ritualmente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al N. 1 P. 1 anno 2021e che dall'unione non erano nati figli, hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi alle condizioni che di seguito si trascrivono: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 05.03.2021 presso il Comune di Sora, ritualmente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al N. 1 P. 1 anno 2021, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. 2) Confermare che la casa coniugale resterà nella completa ed esclusiva disponibilità del proprietario Sig. ; 3) Dichiarare i sig.ri e Parte_1 Parte_1 Controparte_1 economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun assegno divorzile.”
All'udienza dell'11/4/2025 i ricorrenti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo e il Tribunale, con sentenza non definitiva in pari data, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni come sopra descritte e ha impartito, con ordinanza sempre dell'11.4.2025, i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa con riguardo alla domanda di divorzio.
All'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Sora (FR) al N. 1 P. 1 anno 2021; con sentenza depositata l'11.4.2025 è stata dichiarata la separazione personale delle parti.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le intese delle parti sono conformi alla legge e non vi sono figli minori o maggiori non autonomi.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 95/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sora, contratto dai coniugi ed;
Parte_1 Parte_2 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sora (FR) al N. 1 P. 1 anno 2021;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, lì 03/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 03/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 95/2025 R.G. vertente
TRA
, ), Parte_1 CodiceFiscale_1
, Parte_2 CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese dall'Avv. MINOTTI LORENZO con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/1/2025, ed , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in data 05.03.2021 presso il Comune di Sora, ritualmente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al N. 1 P. 1 anno 2021e che dall'unione non erano nati figli, hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi alle condizioni che di seguito si trascrivono: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 05.03.2021 presso il Comune di Sora, ritualmente trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al N. 1 P. 1 anno 2021, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. 2) Confermare che la casa coniugale resterà nella completa ed esclusiva disponibilità del proprietario Sig. ; 3) Dichiarare i sig.ri e Parte_1 Parte_1 Controparte_1 economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun assegno divorzile.”
All'udienza dell'11/4/2025 i ricorrenti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo e il Tribunale, con sentenza non definitiva in pari data, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni come sopra descritte e ha impartito, con ordinanza sempre dell'11.4.2025, i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa con riguardo alla domanda di divorzio.
All'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Sora (FR) al N. 1 P. 1 anno 2021; con sentenza depositata l'11.4.2025 è stata dichiarata la separazione personale delle parti.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le intese delle parti sono conformi alla legge e non vi sono figli minori o maggiori non autonomi.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 95/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sora, contratto dai coniugi ed;
Parte_1 Parte_2 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sora (FR) al N. 1 P. 1 anno 2021;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, lì 03/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi