Art. 7. Procedura per il finanziamento
L'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda leve deliberare entro novanta giorni sull'ammissibilita' del finanziamento. Se la delibera e' favorevole, l'istituto di credito trasmette entro trenta giorni al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, la domanda di ammissione al contributo in conto interesse corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonche' l'estratto della delibera ed una apposita relazione.
La relazione di cui al precedente comma deve illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.
Qualora la domanda di finanziamento attenga ad interventi nei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari modi di trasporto, la domanda, corredata dal modulo di notizie e dalla relazione di cui ai commi precedenti, viene trasmessa in copia dall'istituto di credito alla regione interessata, che esprime al Ministero dei trasporti entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e ai programmi regionali delle attivita' di trasporto.
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le spese da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento agli istituti di credito.
Le spese ammissibili al credito agevolato, nei casi di cui al terzo comma, comprendono il terreno, le spese murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonche' le scorte di materie e di prodotti di consumo per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto nel limite massimo del 25 per cento degli investimenti fissi.
Il contributo in conto interessi e' concesso per ogni singola richiesta con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 8, entro sessanta giorni dalla ricezione della delibera dell'istituto di credito di cui al primo comma del presente articolo.
L'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda leve deliberare entro novanta giorni sull'ammissibilita' del finanziamento. Se la delibera e' favorevole, l'istituto di credito trasmette entro trenta giorni al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, la domanda di ammissione al contributo in conto interesse corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonche' l'estratto della delibera ed una apposita relazione.
La relazione di cui al precedente comma deve illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.
Qualora la domanda di finanziamento attenga ad interventi nei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari modi di trasporto, la domanda, corredata dal modulo di notizie e dalla relazione di cui ai commi precedenti, viene trasmessa in copia dall'istituto di credito alla regione interessata, che esprime al Ministero dei trasporti entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e ai programmi regionali delle attivita' di trasporto.
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le spese da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento agli istituti di credito.
Le spese ammissibili al credito agevolato, nei casi di cui al terzo comma, comprendono il terreno, le spese murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonche' le scorte di materie e di prodotti di consumo per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto nel limite massimo del 25 per cento degli investimenti fissi.
Il contributo in conto interessi e' concesso per ogni singola richiesta con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 8, entro sessanta giorni dalla ricezione della delibera dell'istituto di credito di cui al primo comma del presente articolo.