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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/12/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1512/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AV AZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1512/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare La Porta;
C.F._1
-opponente;
contro
( – già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, ( ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi;
-opposta;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Parte opponente: “In via preliminare e pregiudiziale dire e dichiarare, la carenza di legittimazione
attiva del creditore-opposto; Nel merito dire e dichiarare l'insussistenza del credito atteso che il sig.
ha regolarmente pagato tutte le rate del finanziamento sottoscritto all'epoca con la Parte_1
nonché dichiarare la nullità del contratto perché emesso in violazione della Parte_2
normativa del codice al consumo e delle norme in materia di vendita di prodotti finanziari;
In via
ancora più subordinata revocare il decreto ingiuntivo, dichiarando nullo il contratto di finanziamento
perché erogato in violazione delle norme in materia bancaria e con applicazione di tassi convenzionali
contrari alla legge;
In estremo subordine dire e dichiarare in ogni caso la estinzione del credito per
intervenuta prescrizione del diritto per il decorso del termine di legge. Con vittoria di spese e compensi
di causa”.
Parte opposta: “Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in
ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 14.815,89 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e
da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla
data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di
, della suddetta somma;
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di Controparte_1
qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o
pagamento a favore di della somma di € 14.815,89 (ovvero quella diversa Controparte_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della
domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di
cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al
pagamento di detta somma;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente
giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
pagina 2 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 339/2022 col quale il tribunale di Enna ha ingiunto a Pt_1
di pagare in favore di la somma di euro 14.815,89, oltre interessi e
[...] Controparte_1
spese della fase monitoria.
A sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo IF npl, odierna opposta, dedusse: i) che il Pt_1
stipulò un negozio di credito al consumo con Compass s.p.a. (doc. 3); ii) che il credito del finanziatore non venne ripagato;
iii) che tale credito fu oggetto di cessione tra e NC IF;
che NC IF Pt_2
ha conferito a essa un ramo d'azienda, comprendente il credito nei confronti del iv) CP_1 Pt_1
che il credito in questione ammonta a euro 3.001,56 per rate scadute e non pagate, a euro 5.994,08 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, a euro 5.820,25 per interessi di mora sul capitale residuo.
L'allora ricorrente produsse in allegato al ricorso: il contratto da cui il credito azionato originerebbe, il negozio di cessione tra e NC IF, l'estratto conto relativo al rapporto di credito al Pt_2
consumo, la lettera di decadenza dal beneficio del termine inviata dal creditore originario al Pt_1
un prospetto analitico degli interessi richiesti.
Con l'opposizione in esame il eccepisce: carenza di legittimazione attiva, sub specie di Pt_1
carenza di titolarità sostanziale del credito, in capo all'opposta; carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo stante la genericità del ricorso e l'erroneo calcolo degli interessi, peraltro asseritamente applicati in misura maggiore da quanto previsto in contratto;
l'inesistenza del credito per avvenuto pagamento di tutto quanto previsto in contratto;
la nullità del contratto posto a base dell'ingiunzione per violazione della normativa di trasparenza posta a presidio del consumatore,
nonché per eccessiva onerosità degli interessi pattuiti, i quali avrebbero anche carattere usurario;
la prescrizione del credito.
pagina 3 di 9 In sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica il eccepisce altresì l'improcedibilità Pt_1
dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010.
chiede il rigetto il rigetto dell'opposizione documentando la titolarità della posizione creditoria CP_1
azionata ed evidenziando l'infondatezza di tutte le eccezioni esperite dal nonché la tardività di Pt_1
quella di improcedibilità.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione ex d.lgs 28/2010 formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale è tardiva e come tale inammissibile.
L'improcedibilità, ai sensi del d.lgs. cit., deve infatti essere eccepita entro e non oltre la prima udienza e può essere rilevata d'ufficio entro il medesimo termine (v. art. 5 d.lgs. 28/2010).
Infondata è anche l'eccezione di carente legittimazione attiva in capo all'opposta.
Premesso che l'eccezione va intesa nel senso di carenza della posizione sostanziale azionata (e non nel senso di carente legittimazione processuale, che deriva dalla stessa prospettazione), la titolarità del credito in capo a non appare seriamente revocabile in dubbio. CP_1
L'opposta è infatti in possesso della documentazione negoziale (titolo ed estratto conto) proveniente da incontestatamente originario titolare del credito. Pt_2
Oltre alla documentazione contrattuale, si noti, l'opposta è in possesso altresì della lettera di decadenza dal beneficio del termine inviata da al Pt_2 Pt_1
Difficilmente può spiegarsi il possesso di siffatta documentazione (titolo negoziale, estratto conto,
lettera di decadenza) se non con l'effettiva cessione del credito.
A corroborare tali indizi sta poi la dichiarazione di intervenuta cessione, con la quale dichiara Pt_2
di aver ceduto il credito vantato verso il in favore di NC IF, nonché la documentazione Pt_1
pagina 4 di 9 dalla quale risulta che NC IF ha conferito il ramo d'azienda in cui rientrava tale credito in favore di
CP_1
Aggiungasi che il debitore non ha nemmeno un concreto interesse a contestare la titolarità del credito in capo a chi si afferma cessionario, essendo l'interesse del debitore protetto dal sistema che rende efficace e liberatorio il pagamento nei confronti del cedente in caso di omessa notifica della cessione.
In altri termini, l'identità del creditore è del tutto indifferente per il debitore (tant'è che l'ordinamento consente la cessione generalizzata dei crediti), il quale ha invece interesse a non vedersi costretto a pagare più volte.
Sussistono quindi elementi gravi, precisi e concordati tali da presumere, a prescindere dalla produzione del contratto di cessione, la titolarità del credito in capo all'opposta.
Del tutto irrilevante, in assenza della prova del pagamento al creditore cedente, è, ancora, se la cessione sia stata o meno notificata al debitore, ovvero pubblicata sulla G.U. o nel registro delle imprese.
Difatti, si tratta di incombenti volti a rendere la cessione opponibile al debitore, ma la notificazione dell'intervenuta cessione del credito ben può avvenire anche con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, a fronte della quale il debitore potrà solo provare di aver già pagato al cedente.
A tal proposito va allora subito detto che nonostante l'opponente affermi di aver già pagato l'intero importo dovuto in forza del negozio posto a base dell'ingiunzione, nessuna prova del pagamento viene prodotta.
Poiché l'onere di provare l'adempimento incombe in capo a chi lo deduce, e ciò in forza sia del principio di persistenza dei diritti che del principio di vicinanza della prova, l'assenza di prova del pagamento comporta, del tutto conseguentemente, la prova dell'esistenza del credito.
Che il credito esista, difatti, non può essere revocato in dubbio poiché ciò risulta pacificamente dal contratto depositato dall'opposta e dalla mancata specifica contestazione delle risultanze dell'estratto pagina 5 di 9 conto e dell'erogazione della somma finanziata. Anzi, deducendo di aver pagato, senza darne prova, il ammette espressamente di aver fruito dell'importo indicato in seno al negozio. Il negozio, si Pt_1
noti, reca anche la sottoscrizione del fornitore del bene il cui acquisto venne finanziato, il che rende ancor più pregnante la forza probatoria del documento.
Trattandosi di negozio di finanziamento sub specie di “credito al consumo” per acquisto di un bene, il invoca la disciplina di tutela dei consumatori, deducendo di non aver ricevuto le informazioni Pt_1
adeguate prima della stipula.
Senonché, a pag. 3 del contratto, è proprio il a sottoscrivere di aver ricevuto, prima della firma Pt_1
del contratto, il documento “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Peraltro, dall'esame del contratto e delle posizioni delle parti, non risulta che il credito azionato sia il frutto di clausole abusive, violative degli artt. 33 e ss. del codice del consumo.
Ciò che vale, in particolare, per l'ammontare degli interessi, sui quali può sin d'ora rilevarsi che la censura di manifesta eccessività e di usurarietà, oltre ad essere evidentemente generica (non avendo l'opponente indicato né il tipo contrattuale, né il tasso applicabile), è del tutto infondata giacché i tassi previsti in contratto non eguagliano il tasso soglia vigente all'epoca (TAEG 8,76%, TAN 8%, a fronte di tassi medi superiori al 10% e di tassi soglia superiori al 17% in relazione ai negozi di finanziamento finalizzato all'acquisto, quale quello in esame).
In relazione al tasso di mora, poi, occorre evidenziare che, rispetto a quanto scritto in seno all'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto, va condiviso il rilievo di parte opposta, la quale evidenza che il negozio prevede l'interesse moratorio mensile dell'1% e, quindi,
annuale del 12% (sempre inferiore al tasso soglia), senza, quindi, che l'applicazione del tasso del 12%
configuri violazione dei patti sottoscritti.
pagina 6 di 9 A proposito degli interessi va altresì rilevato, in via più generale, come non risulti in alcun modo che questi siano stati applicati in misura maggiore rispetto a quanto previsto in contratto;
anzi, a fronte della generica contestazione mossa dall'opponente, va dato atto del deposito, già dall'atto introduttivo,
da parte dell'opposta, di uno specifico e analitico conteggio degli interessi, rimasto del tutto privo di contestazione.
Del tutto irrilevante, ancora, è la censura relativa alla mancata indicazione del luogo e della data del negozio, visto che la sua stipula è pacifica tra le parti, così come le risultanze dell'incontestato estratto conto che danno contezza anche delle date.
Ma vi è di più; il contratto contiene infatti, contrariamente a quanto deduce l'opponente, l'indicazione sia del luogo che della data della stipula: vedasi pag. 3 del contratto, in fondo (come di seguito riportata per immagine).
Infondate, ancora, sono tutte le deduzioni dell'opponente in ordine alla mancata notifica della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine trattandosi di una dichiarazione che ben può
essere fatta, anche implicitamente, con la domanda giudiziale. E nel caso di specie, visto che non vi è
prova di pagamenti eseguiti dal non appare revocabile in dubbio la sussistenza dei Pt_1
presupposti per la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, anche in forza dell'art. 14 del contratto, che nel caso di specie, proprio in ragione dell'assodato mancato pagamento di diverse rate,
non presenta, in concreto, alcun margine di vessatorietà essendo applicato a distanza di anni dall'inadempimento.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione che l'opponente vorrebbe far decorrere dalla data di stipula del negozio, là dove è pacifico che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui scade pagina 7 di 9 l'ultima rata prevista in contratto ovvero dal momento in cui è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine.
Ebbene, volendo negare, come fa l'opponente, che sia stata notificata la lettera di decadenza sub doc. 6
del fascicolo monitorio, datata 2014, sarà giocoforza ritenere che la prescrizione iniziò a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista e quindi, visto che la stipula è datata 2011 e che il rimborso era previsto in 60 mesi, dall'anno 2016, con la conseguenza che, evidentemente, non è spirato, al momento dell'introduzione del giudizio (e nemmeno al momento della presente decisione) il termine decennale di prescrizione.
Resta da rilevare l'infondatezza e dell'eccezione per cui non sarebbero sussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio per genericità e conseguente nullità del ricorso introduttivo,
dal quale non si evincerebbe il titolo posto a fondamento del credito azionato.
È certamente vero che il diritto di credito è, in quanto diritto relativo, un diritto etero determinato, che dipende, cioè, dal titolo da cui sorge ed è, in relazione al titolo, sempre diverso;
non è vero, invece, che il ricorrente non abbia indicato il titolo in seno al ricorso. Difatti, sin dall'atto introduttivo IF fece riferimento al contratto di cui al documento n. 3 allegato, e tale documento contiene proprio il negozio di finanziamento da cui origina il credito per cui è causa. Tant'è che il debitore ha incentrato le proprie difese sul titolo in questione, di modo che non riesce nemmeno a comprendersi il senso ultimo dell'eccezione appena esaminata.
L'opposizione va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo, essendo munito della sola esecutività provvisoria parziale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex d.m. 55/14, nella misura di euro 5.077,00, oltre accessori di legge (parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore ricompreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00).
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto (n. 339/2022 del
2.11.2022);
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite liquidate nella somma di euro 5.077,00 oltre accessori di legge.
Enna, 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
AV AZ
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AV AZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1512/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare La Porta;
C.F._1
-opponente;
contro
( – già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, ( ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi;
-opposta;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Parte opponente: “In via preliminare e pregiudiziale dire e dichiarare, la carenza di legittimazione
attiva del creditore-opposto; Nel merito dire e dichiarare l'insussistenza del credito atteso che il sig.
ha regolarmente pagato tutte le rate del finanziamento sottoscritto all'epoca con la Parte_1
nonché dichiarare la nullità del contratto perché emesso in violazione della Parte_2
normativa del codice al consumo e delle norme in materia di vendita di prodotti finanziari;
In via
ancora più subordinata revocare il decreto ingiuntivo, dichiarando nullo il contratto di finanziamento
perché erogato in violazione delle norme in materia bancaria e con applicazione di tassi convenzionali
contrari alla legge;
In estremo subordine dire e dichiarare in ogni caso la estinzione del credito per
intervenuta prescrizione del diritto per il decorso del termine di legge. Con vittoria di spese e compensi
di causa”.
Parte opposta: “Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in
ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 14.815,89 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e
da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla
data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di
, della suddetta somma;
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di Controparte_1
qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o
pagamento a favore di della somma di € 14.815,89 (ovvero quella diversa Controparte_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della
domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di
cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al
pagamento di detta somma;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente
giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
pagina 2 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 339/2022 col quale il tribunale di Enna ha ingiunto a Pt_1
di pagare in favore di la somma di euro 14.815,89, oltre interessi e
[...] Controparte_1
spese della fase monitoria.
A sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo IF npl, odierna opposta, dedusse: i) che il Pt_1
stipulò un negozio di credito al consumo con Compass s.p.a. (doc. 3); ii) che il credito del finanziatore non venne ripagato;
iii) che tale credito fu oggetto di cessione tra e NC IF;
che NC IF Pt_2
ha conferito a essa un ramo d'azienda, comprendente il credito nei confronti del iv) CP_1 Pt_1
che il credito in questione ammonta a euro 3.001,56 per rate scadute e non pagate, a euro 5.994,08 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, a euro 5.820,25 per interessi di mora sul capitale residuo.
L'allora ricorrente produsse in allegato al ricorso: il contratto da cui il credito azionato originerebbe, il negozio di cessione tra e NC IF, l'estratto conto relativo al rapporto di credito al Pt_2
consumo, la lettera di decadenza dal beneficio del termine inviata dal creditore originario al Pt_1
un prospetto analitico degli interessi richiesti.
Con l'opposizione in esame il eccepisce: carenza di legittimazione attiva, sub specie di Pt_1
carenza di titolarità sostanziale del credito, in capo all'opposta; carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo stante la genericità del ricorso e l'erroneo calcolo degli interessi, peraltro asseritamente applicati in misura maggiore da quanto previsto in contratto;
l'inesistenza del credito per avvenuto pagamento di tutto quanto previsto in contratto;
la nullità del contratto posto a base dell'ingiunzione per violazione della normativa di trasparenza posta a presidio del consumatore,
nonché per eccessiva onerosità degli interessi pattuiti, i quali avrebbero anche carattere usurario;
la prescrizione del credito.
pagina 3 di 9 In sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica il eccepisce altresì l'improcedibilità Pt_1
dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010.
chiede il rigetto il rigetto dell'opposizione documentando la titolarità della posizione creditoria CP_1
azionata ed evidenziando l'infondatezza di tutte le eccezioni esperite dal nonché la tardività di Pt_1
quella di improcedibilità.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione ex d.lgs 28/2010 formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale è tardiva e come tale inammissibile.
L'improcedibilità, ai sensi del d.lgs. cit., deve infatti essere eccepita entro e non oltre la prima udienza e può essere rilevata d'ufficio entro il medesimo termine (v. art. 5 d.lgs. 28/2010).
Infondata è anche l'eccezione di carente legittimazione attiva in capo all'opposta.
Premesso che l'eccezione va intesa nel senso di carenza della posizione sostanziale azionata (e non nel senso di carente legittimazione processuale, che deriva dalla stessa prospettazione), la titolarità del credito in capo a non appare seriamente revocabile in dubbio. CP_1
L'opposta è infatti in possesso della documentazione negoziale (titolo ed estratto conto) proveniente da incontestatamente originario titolare del credito. Pt_2
Oltre alla documentazione contrattuale, si noti, l'opposta è in possesso altresì della lettera di decadenza dal beneficio del termine inviata da al Pt_2 Pt_1
Difficilmente può spiegarsi il possesso di siffatta documentazione (titolo negoziale, estratto conto,
lettera di decadenza) se non con l'effettiva cessione del credito.
A corroborare tali indizi sta poi la dichiarazione di intervenuta cessione, con la quale dichiara Pt_2
di aver ceduto il credito vantato verso il in favore di NC IF, nonché la documentazione Pt_1
pagina 4 di 9 dalla quale risulta che NC IF ha conferito il ramo d'azienda in cui rientrava tale credito in favore di
CP_1
Aggiungasi che il debitore non ha nemmeno un concreto interesse a contestare la titolarità del credito in capo a chi si afferma cessionario, essendo l'interesse del debitore protetto dal sistema che rende efficace e liberatorio il pagamento nei confronti del cedente in caso di omessa notifica della cessione.
In altri termini, l'identità del creditore è del tutto indifferente per il debitore (tant'è che l'ordinamento consente la cessione generalizzata dei crediti), il quale ha invece interesse a non vedersi costretto a pagare più volte.
Sussistono quindi elementi gravi, precisi e concordati tali da presumere, a prescindere dalla produzione del contratto di cessione, la titolarità del credito in capo all'opposta.
Del tutto irrilevante, in assenza della prova del pagamento al creditore cedente, è, ancora, se la cessione sia stata o meno notificata al debitore, ovvero pubblicata sulla G.U. o nel registro delle imprese.
Difatti, si tratta di incombenti volti a rendere la cessione opponibile al debitore, ma la notificazione dell'intervenuta cessione del credito ben può avvenire anche con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, a fronte della quale il debitore potrà solo provare di aver già pagato al cedente.
A tal proposito va allora subito detto che nonostante l'opponente affermi di aver già pagato l'intero importo dovuto in forza del negozio posto a base dell'ingiunzione, nessuna prova del pagamento viene prodotta.
Poiché l'onere di provare l'adempimento incombe in capo a chi lo deduce, e ciò in forza sia del principio di persistenza dei diritti che del principio di vicinanza della prova, l'assenza di prova del pagamento comporta, del tutto conseguentemente, la prova dell'esistenza del credito.
Che il credito esista, difatti, non può essere revocato in dubbio poiché ciò risulta pacificamente dal contratto depositato dall'opposta e dalla mancata specifica contestazione delle risultanze dell'estratto pagina 5 di 9 conto e dell'erogazione della somma finanziata. Anzi, deducendo di aver pagato, senza darne prova, il ammette espressamente di aver fruito dell'importo indicato in seno al negozio. Il negozio, si Pt_1
noti, reca anche la sottoscrizione del fornitore del bene il cui acquisto venne finanziato, il che rende ancor più pregnante la forza probatoria del documento.
Trattandosi di negozio di finanziamento sub specie di “credito al consumo” per acquisto di un bene, il invoca la disciplina di tutela dei consumatori, deducendo di non aver ricevuto le informazioni Pt_1
adeguate prima della stipula.
Senonché, a pag. 3 del contratto, è proprio il a sottoscrivere di aver ricevuto, prima della firma Pt_1
del contratto, il documento “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Peraltro, dall'esame del contratto e delle posizioni delle parti, non risulta che il credito azionato sia il frutto di clausole abusive, violative degli artt. 33 e ss. del codice del consumo.
Ciò che vale, in particolare, per l'ammontare degli interessi, sui quali può sin d'ora rilevarsi che la censura di manifesta eccessività e di usurarietà, oltre ad essere evidentemente generica (non avendo l'opponente indicato né il tipo contrattuale, né il tasso applicabile), è del tutto infondata giacché i tassi previsti in contratto non eguagliano il tasso soglia vigente all'epoca (TAEG 8,76%, TAN 8%, a fronte di tassi medi superiori al 10% e di tassi soglia superiori al 17% in relazione ai negozi di finanziamento finalizzato all'acquisto, quale quello in esame).
In relazione al tasso di mora, poi, occorre evidenziare che, rispetto a quanto scritto in seno all'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto, va condiviso il rilievo di parte opposta, la quale evidenza che il negozio prevede l'interesse moratorio mensile dell'1% e, quindi,
annuale del 12% (sempre inferiore al tasso soglia), senza, quindi, che l'applicazione del tasso del 12%
configuri violazione dei patti sottoscritti.
pagina 6 di 9 A proposito degli interessi va altresì rilevato, in via più generale, come non risulti in alcun modo che questi siano stati applicati in misura maggiore rispetto a quanto previsto in contratto;
anzi, a fronte della generica contestazione mossa dall'opponente, va dato atto del deposito, già dall'atto introduttivo,
da parte dell'opposta, di uno specifico e analitico conteggio degli interessi, rimasto del tutto privo di contestazione.
Del tutto irrilevante, ancora, è la censura relativa alla mancata indicazione del luogo e della data del negozio, visto che la sua stipula è pacifica tra le parti, così come le risultanze dell'incontestato estratto conto che danno contezza anche delle date.
Ma vi è di più; il contratto contiene infatti, contrariamente a quanto deduce l'opponente, l'indicazione sia del luogo che della data della stipula: vedasi pag. 3 del contratto, in fondo (come di seguito riportata per immagine).
Infondate, ancora, sono tutte le deduzioni dell'opponente in ordine alla mancata notifica della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine trattandosi di una dichiarazione che ben può
essere fatta, anche implicitamente, con la domanda giudiziale. E nel caso di specie, visto che non vi è
prova di pagamenti eseguiti dal non appare revocabile in dubbio la sussistenza dei Pt_1
presupposti per la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, anche in forza dell'art. 14 del contratto, che nel caso di specie, proprio in ragione dell'assodato mancato pagamento di diverse rate,
non presenta, in concreto, alcun margine di vessatorietà essendo applicato a distanza di anni dall'inadempimento.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione che l'opponente vorrebbe far decorrere dalla data di stipula del negozio, là dove è pacifico che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui scade pagina 7 di 9 l'ultima rata prevista in contratto ovvero dal momento in cui è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine.
Ebbene, volendo negare, come fa l'opponente, che sia stata notificata la lettera di decadenza sub doc. 6
del fascicolo monitorio, datata 2014, sarà giocoforza ritenere che la prescrizione iniziò a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista e quindi, visto che la stipula è datata 2011 e che il rimborso era previsto in 60 mesi, dall'anno 2016, con la conseguenza che, evidentemente, non è spirato, al momento dell'introduzione del giudizio (e nemmeno al momento della presente decisione) il termine decennale di prescrizione.
Resta da rilevare l'infondatezza e dell'eccezione per cui non sarebbero sussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio per genericità e conseguente nullità del ricorso introduttivo,
dal quale non si evincerebbe il titolo posto a fondamento del credito azionato.
È certamente vero che il diritto di credito è, in quanto diritto relativo, un diritto etero determinato, che dipende, cioè, dal titolo da cui sorge ed è, in relazione al titolo, sempre diverso;
non è vero, invece, che il ricorrente non abbia indicato il titolo in seno al ricorso. Difatti, sin dall'atto introduttivo IF fece riferimento al contratto di cui al documento n. 3 allegato, e tale documento contiene proprio il negozio di finanziamento da cui origina il credito per cui è causa. Tant'è che il debitore ha incentrato le proprie difese sul titolo in questione, di modo che non riesce nemmeno a comprendersi il senso ultimo dell'eccezione appena esaminata.
L'opposizione va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo, essendo munito della sola esecutività provvisoria parziale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex d.m. 55/14, nella misura di euro 5.077,00, oltre accessori di legge (parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore ricompreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto (n. 339/2022 del
2.11.2022);
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite liquidate nella somma di euro 5.077,00 oltre accessori di legge.
Enna, 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
AV AZ
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